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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 26979/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento della unicità di disegno criminoso, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra il reato continuato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e quello di acquisto e trasporto di sostanza stupefacente, separatamente giudicato in sede di cognizione con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Tale ultima circostanza impediva, secondo la Corte, di ravvisare il necessario collegamento ideativo e funzionale tra i reati in valutazione.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando le risultanze del giudizio di cognizione, a tenore delle quali sarebbe chiaro come il traffico di stupefacenti fosse avvenuto nell'interesse del sodalizio mafioso, al quale il ricorrente apparteneva con lo specifico ruolo di occuparsi del relativo settore di attività criminale.

La valutazione dell'ordinanza impugnata risulterebbe, di conseguenza, illogica, travisata e non aderente al dato normativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., esercita i suoi poteri valutativi nei limiti in cui ciò gli è consentito dalle pronunce di cognizione già intervenute, senza poter rivisitare il corrispondente giudizio di merito.

Al riguardo, il giudice dell'esecuzione, come non può escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, neppure può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264-01).

In particolare, il giudice dell'esecuzione non può prescindere, in sede di apprezzamento del vincolo della continuazione, dalle valutazioni operate in cognizione relativamente agli elementi caratterizzanti le condotte di reato in disamina, il loro contesto, il loro movente e ogni altra circostanza idonea ad influire, in positivo o in negativo, sul rilievo della unitarietà della risoluzione a delinquere.

A tali canoni l'ordinanza impugnata si è perfettamente attenuta, ove ha escluso, proprio sulla base dell'accertamento compiuto in cognizione, la connessione funzionale tra il reato associativo e quello di droga, che era l'elemento cardine su cui poggiava la prospettazione di corrispondente unicità di disegno criminoso.

3. In ogni caso è noto che, ove venga richiesta la continuazione fra il delitto di associazione per delinquere e singoli reati fine, non può darsi per scontato, in base al solo nesso funzionale, che detti ultimi reati, pur commessi durante il periodo di operatività dell'associazione, fossero stati già programmati, nelle linee essenziali, al tempo della sua nascita, o dell'ingresso in essa del partecipe interessato.

L'unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato, non si identifica con il nesso citato, atteso che le singole violazioni, per poter essere sussunte nell'ambito di applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma anteriormente deliberato, almeno in termini generali, essendone dunque richiesta la progettazione ab origine (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481-01).

Il ricorrente richiama egli stesso, nell'atto di impugnazione dinanzi a questa Corte, i citati principi, senza avvedersi dell'assoluta carenza di concrete allegazioni al riguardo, pur a cospetto di un notevole iato temporale tra la sua adesione al sodalizio e la commissione del reato in pretesa continuazione, indice conclusivo di manifesta infondatezza della relativa prospettazione.

4. Alla conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento della unicità di disegno criminoso, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra il reato continuato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e quello di acquisto e trasporto di sostanza stupefacente, separatamente giudicato in sede di cognizione con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Tale ultima circostanza impediva, secondo la Corte, di ravvisare il necessario collegamento ideativo e funzionale tra i reati in valutazione. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando le risultanze del giudizio di cognizione, a tenore delle quali sarebbe chiaro come il traffico di stupefacenti fosse avvenuto nell'interesse del sodalizio mafioso, al quale il ricorrente apparteneva con lo specifico ruolo di occuparsi del relativo settore di attività criminale. La valutazione dell'ordinanza impugnata risulterebbe, di conseguenza, illogica, travisata e non aderente al dato normativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., esercita i suoi poteri valutativi nei limiti in cui ciò gli è consentito dalle pronunce di cognizione già intervenute, senza poter rivisitare il corrispondente giudizio di merito. Al riguardo, il giudice dell'esecuzione, come non può escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, neppure può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264-01). In particolare, il giudice dell'esecuzione non può prescindere, in sede di apprezzamento del vincolo della continuazione, dalle valutazioni operate in cognizione relativamente agli elementi caratterizzanti le condotte di reato in disamina, il loro contesto, il loro movente e ogni altra circostanza idonea ad influire, in positivo o in negativo, sul rilievo della unitarietà della risoluzione a delinquere. A tali canoni l'ordinanza impugnata si è perfettamente attenuta, ove ha escluso, proprio sulla base dell'accertamento compiuto in cognizione, la connessione funzionale tra il reato associativo e quello di droga, che era l'elemento cardine su cui poggiava la prospettazione di corrispondente unicità di disegno criminoso. 3. In ogni caso è noto che, ove venga richiesta la continuazione fra il delitto di associazione per delinquere e singoli reati fine, non può darsi per scontato, in base al solo nesso funzionale, che detti ultimi reati, pur commessi durante il periodo di operatività dell'associazione, fossero stati già programmati, nelle linee essenziali, al tempo della sua nascita, o dell'ingresso in essa del partecipe interessato. L'unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato, non si identifica con il nesso citato, atteso che le singole violazioni, per poter essere sussunte nell'ambito di applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma anteriormente deliberato, almeno in termini generali, essendone dunque richiesta la progettazione ab origine (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481-01). Il ricorrente richiama egli stesso, nell'atto di impugnazione dinanzi a questa Corte, i citati principi, senza avvedersi dell'assoluta carenza di concrete allegazioni al riguardo, pur a cospetto di un notevole iato temporale tra la sua adesione al sodalizio e la commissione del reato in pretesa continuazione, indice conclusivo di manifesta infondatezza della relativa prospettazione. 4. Alla conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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