CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 07911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodall’ Avv.[OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il suo studio in Fermo , Viale della Carriera,24 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difesodall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, Piazza della Marina -controricorrente- avverso la sentenza n. 478 /2018 del la corte di Appello d e L’Aquila pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 595/2004 emesso in data 9 luglio 2004 dal Tribunale di Teramo per il Oggetto: Cessione del credito Conto corrente pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]della somma di € 7.114,98 oltre interessi, a titolo di residuo debito restitutorio derivante da contratto di finanziamento denominato Coopcommercio di originarie € 20.000.000, in ordine al quale era fideiussore del debitore principale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] adduceva a sostegno i seguenti motivi di opposizione: a) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso sulla base di un mero estratto conto in difetto delle condizioni di ammissibilità relative alla prova del presunto credito; b) la nullità del contratto fideiussorio per omessa consegna dello stesso, ai sensi dell'art. 117 d. lgs. n. 385/1993; c) la nullità del contratto fideiussorio per assoluta indeterminatezza dell'oggetto; d) l'erroneità del credito azionato nonché la prescrizione quinquennale del diritto al versamento degli interessi; e) la violazione da parte della Banca dell'art. 119 d. lgs. n. 185/1993 per la mancata informazione periodica in suo favore; f) la violazione degli artt. 1374 e 1375 cc in materia di obblighi di correttezza e buona fede. Pertanto, l'opponente chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, revocarsi il decreto opposto; chiedeva altresì, in via riconvenzionale, accertarsi la responsabilità della Banca per la violazione degli anzidetti obblighi imposti dalla legge e, per l'effetto, condannarsi la stessa al risarcimento del danno patito, da determinarsi equitativamente. [OSCURATO:PERSONA] opposta contestava la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto opposto. Il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. Su appello del ricorrente si pronunziava anche la Corte d’Appello de L’Aquila che confermava la sentenza di I grado. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso con due motivi ed anche memorie. RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorrente deduce: 1. Art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. violazione di legge in particolare degli artt. 2907 c.c., 81 e 112 c.p.c., 24 Cost., 1264 c.c. Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado per avere ritenuto legittimata attiva la [OSCURATO:SOCIETA]. all'atto della presentazione del ricorso per ingiunzione (luglio 2004), laddove risulta che il credito per cui ha agito monitoriamente era stato cedutoin data 28 dicembre 2000 alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], ad avviso del ricorrente, di eccezione rilevabile d'ufficio, provata documentalmente, che la sentenza gravata non ha neppure preso in considerazione, malgrado l'esplicita richiesta della parte appellante, manifestata con le deduzioni allegate al verbale di udienza 25.6.2013. 1.1 La censura è infondata . La situazione descritta dal ricorrente integra, semmai, un difetto di titolarità del diritto controverso, e non un difetto di legitimatio ad causam.Quest’ultimo, infatti, va rilevato sulla base della stessa prospettazione della domanda: l’attore, cioè, deve presentarsi in giudizio non affermandosi titolare del diritto controverso. Il ricorrente, però, nulla dice del contenuto –sotto tale profilo – d el ricorso monitorio di controparte, e la stessa riproduzione, in parte qua, dell’atto di costituzione di quest’ultima in appello, non contiene affatto l’ammissione di non essere la comparente titolare del diritto controverso, bensì l’esatto contrario. Trattandosi, perciò, di questione riguardante la effettiva titolarità del credito azionato, ossia di questione di merito, non vale la regola della rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio; onde la questione stessa è coperta dal giudicato interno, non avendo l’attuale ricorrente impugnato a suo tempo, con l’atto di appello, la contraria statuizione del giudice di primo grado, il quale, rigettando la sua opposizione al decreto ingiuntivo, aveva invece riconosciuto la titolarità del diritto in capo alla banca intimante. 2.Art . 360, comma 1, n n . 3 e 5 , c.p.c. in relazione agli artt. 2967 c.c., 769 e ss., 737, 2729 c.c. I l ricorrente censura la sentenza di secondo grado, laddove ha rigettato: a) l'eccezione di nu llità del contratto di finanzia mento garantito dal ricorrente, per indeterminatezza dell'oggetto, con particolare riferimento alla clausola "uso piazza", b) e laddove non tiene conto della violazione di norme imperative relativeb1) all'anatocismo ed b2) all'usura; c) ed ancora, non si pronuncia neppure sulla contestata applicazione del tasso di mora; d) e questo, considerando, erroneamente, comunque provata la pretesa monitoria della Banca sia nell'an sia nel quantum, in difetto di idonea documentazione per l'accoglimento della stessa nel merito. La sentenza di secondo grado neppure si sarebbepronunciata in ordine alla eccezione relativa dell'anatocismo, provata documentalmente. 2.1 Le censure sono meritali e come tali in a mmissibili. La censura sub a) nel riepilogo ritiene che la misura degli interessi sia stata definita in contratto attraverso la dizione uso piazza ma nel teso precisa che nel piano di ammortamento vi è una esplicita previsione di un tasso di interessi del 14% e non indica specificamente quale censura intende muovere alla decisione tranne quella di aver valutato erroneamente le prove documentali acquisite senza indicare specificamente quale difetto intende censurare. Sub b)1 applicazione di interessi anatocistici non dovuti; sub b2) ritiene che la motivazione della Corte sulla inapplicabilità della legge antiusura non avrebbe tenuto conto che il tasso concordato antecedentemente all’entrata in vigore della normativa non era fisso ma variabile. Aspetto che sarebbe confermato dalla lettera di fideiussione dove era definito uno ius variandi; sub c) il tasso di mora sarebbe stato fissato in due punti percentuale in più rispetto al tasso applicato che non era indicato specificamentee soltanto nel decreto monitorio era stato fissato al 6,8765%; sub d) l’estratto conto sarebbe stato certificato dal Direttore generale di [OSCURATO:SOCIETA] in una data successiva alla cessione a [OSCURATO:SOCIETA]. Le censure sono prevalentemente motivate su una diversa interpretazione del contenuto del contratto che si assume indeterminato,ma che in entrambi i giudizi di merito è stato valutato come determinato in ogni suo aspetto ela censura sul punto assume un carattere esclusivamente meritale che tende ad ottenere una diversa valutazione delle prove rispetto, tra l’altro ad una doppia conforme sul punto. Sul punto la Corte ha motivato che, sebbene nel contratto vi fosse la clausola indicata nella censura, era allegato il piano di ammortamento con l’indicazione del tasso del 14% e tale allegato era parte integrante del contratto stesso. 3. Pe r quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consigl