CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 27692/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22759/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3705/2023 depositata il 23/5/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva, ai sensi dell’art.619 c.p.c., ad esecuzioni immobiliari promosse, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e da [OSCURATO:PERSONA].p.a., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].; adduceva che aveva acquistato dall’esecutato con atto trascritto prima dei pignoramenti e delle iscrizioni immobiliari, e chiedeva la condanna alle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli nonché la condanna, a titolo solidale, al risarcimento dei conseguenti danni da statuire a carico degli istituti di credito, dell’esecutato e del notaio [OSCURATO:PERSONA], rogante l’acquisto da Pinci, per violazione, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di effettuare e verificare idonee visure ipocatastali; il Tribunale pronunciava sentenza parziale di condanna dei convenuti e della compagnia di assicurazione del notaio [OSCURATO:PERSONA] sa. al risarcimento dei danni da liquidare all’esito del prosieguo dell’istruttoria; con successiva sentenza lo stesso giudice liquidava i danni, assumendo a parametro il valore dei cespiti e osservando che solo tardivamente in comparsa conclusionale erano stati specificati i pregiudizi riferendosi all’esposizione debitoria della società opponente, senza che emergesse, però, alcun rapporto eziologico con i pignoramenti, per cui doveva procedersi a liquidazione equitativa, correlata, come detto, al danno da indisponibilità degli immobili; la Corte di appello, in accoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria dei crediti acquistati da Ariostos.r.l., pro soluto, e ceduti a quest’ultima da [OSCURATO:PERSONA].p.a., riformava la sentenza di prime cure, disattendendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articolando tre motivi; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] sa., mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 360 n. 5 c.p.c. , 1264 c.c., 58 t.u.b., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando, ai fini della legittimazione attiva della società [OSCURATO:PERSONA], che vi fosse idonea prova della cessione dei crediti ovvero che quelli in questione fossero ricompresi tra quelli indicati nel prodotto avviso di cessione in blocco pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], essendo quest’ultimo sufficiente solamente qualora non residui alcuna incertezza nella individuazione degli stessi; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2697, 2727, 2729, 2736, 1839, 1325, 1226 c.c. , 324, 112, 342, 115, 360 n. 5 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che si trattava di danno c.d. figurativo da perdita della disponibilità del bene con impossibilità di trarne utilità, e dunque in re ipsa , essendosi determinato, con i pignoramenti, uno spossessamento dei cespiti; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 360 n. 5 c.p.c. , poiché la Corte di appello avrebbe errato riformando la condanna pronunciata nei confronti di tutti gli originari convenuti mentre l’appello era stato proposto solo da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. preliminarmente deve osservarsi che difetta la prova del perfezionamento della notifica effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché deve ordinarsene il rinnovo in difetto di produzione degli avvisi di ricevimento mancanti. P.Q.M Dispone la rinnov azione della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entro 60 giorni dalla comu