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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31500/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna peri reati di cui agli artt. 56, 110, 61 n. 5, 624-bis comma 3 e 625 comma 1, n. 7 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Inoltre, esso è inammissibile perché l'imputato aveva rinunciato al motivo d'impugnazione sull'accertamento della penale responsabilità: a pag. 2 della sentenza impugnata è possibile leggere " osserva la Corte che l'esplicita rinunzia di cui si è detto poco sopra, esime questa Corte dal motivare in ordine alla responsabilità del Renna per il fatto a lui ascritto, dovendosi ritenere la stessa per acclarata" (tenuto conto, d'altronde, dell'esaustivo accertamento di primo grado); per altro verso la sentenza impugnata ha in maniera più che esauriente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, oggetto di specifica deduzione difensiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna peri reati di cui agli artt. 56, 110, 61 n. 5, 624-bis comma 3 e 625 comma 1, n. 7 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, esso è inammissibile perché l'imputato aveva rinunciato al motivo d'impugnazione sull'accertamento della penale responsabilità: a pag. 2 della sentenza impugnata è possibile leggere " osserva la Corte che l'esplicita rinunzia di cui si è detto poco sopra, esime questa Corte dal motivare in ordine alla responsabilità del Renna per il fatto a lui ascritto, dovendosi ritenere la stessa per acclarata" (tenuto conto, d'altronde, dell'esaustivo accertamento di primo grado); per altro verso la sentenza impugnata ha in maniera più che esauriente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, oggetto di specifica deduzione difensiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1
Sentenza Cassazione n. 31500/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris