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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2014

Cassazione n. 21714/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, alla via Panama n. 95 in Roma; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 189, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna il 17.10.2014, e pubblicata il 14.5.2015; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 26.4.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto:Soci - Finanziamento infruttifero della società - Adesione a normativa condonistica - Artt. 6 e 7, Dl. 119/2018 - Estinzione del processo - Cessazione della materia del contendere.

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava nel dicembre dell’anno 2010 a [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento n.

TW50102011384/2010, n.

TW50102011385/2010 e n.

TW50102011381/2010, aventi ad oggetto maggiore Irpef, con riferimento agli anni dal 2004 al 2006.

Sempre nel dicembre dell’anno 2010, inoltre, l’Amministrazione finanziaria notificava al fratello [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento n.

TW5010201377/2010, e n.

TW5010201387/2010, aventi ad oggetto maggiore Irpef, con riferimento agli anni 2005 e 2006.

L’Agenzia delle Entrate contestava che i due fratelli avevano erogato un cospicuo finanziamento infruttifero in favore della [OSCURATO:PERSONA], di cui detenevano, in parti diseguali, la titolarità dell’intero capitale sociale, ma senza disporre di redditi sufficienti a finanziare un investimento di Euro 935.370,22 da parte di [OSCURATO:PERSONA], ed Euro 348.287,77 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (ric., p. 5).

2. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Nuoro, contestando la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per il finanziamento infruttifero, che erano state in buona parte assicurate da prestiti di parenti ed amici, e comunque criticando l’erroneità dei calcoli dell’ammontare del tributo dovuto effettuati dall’Amministrazione finanziaria.

La CTP riuniva i ricorsi, e quindi riconosceva agli impugnanti soltanto la riduzione del reddito imponibile nella misura di Euro 159.343,19, come del resto condiviso dallo stesso Ente impositore, rigettando nel resto.

3. [OSCURATO:PERSONA] e Luigi spiegavano appello avverso la decisione assunta dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, riproponendo i propri argomenti.

La CTR accoglieva le difese dei contribuenti, riformava la pronuncia di primo grado ed annullava gli avvisi di accertamento osservando, tra l’altro, che gli atti impositivi apparivano evidentemente errati nell’importo richiesto, e risultava attendibile la prospettazione dei ricorrenti circa la provenienza da parenti ed amici della provvista utilizzata per finanziare la spesa contestata.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di ricorso.

Si sono costituiti con sintetico controricorso i contribuenti, che hanno quindi depositato memoria domandando di voler dichiarare l’estinzione del giudizio, e la cessazione della materia del contendere, per aver aderito a normativa condonistica.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 38, comma 6, del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR fondato la propria decisione su elementi di prova non ammissibili, come le dichiarazioni di terzi, e comunque inattendibili, come moduli di assegni bancari solo compilati, mai però negoziati.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione degli artt. 1 e 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in cui è incorso il giudice dell’appello che, nel ritenere errato il calcolo dei tributi dovuti effettuato dall’Ufficio, anziché provvedere a determinare la somma effettivamente spettante, ha invece annullato integralmente gli avvisi di accertamento.

3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica la violazione dell’art. 38, comma 5, del Dpr n. 600 del 1973, in cui è incorsa la impugnata CTR, per aver ritenuto erronea la modalità di calcolo del reddito dei contribuenti e di ripartizione dello stesso in più anni d’imposta.

4. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso introdotti dall’Amministrazione finanziaria.

I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Luigi, infatti, hanno proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie, con allegate previe istanze depositate ai sensi degli artt. 6 e 7 del Dl. n. 119 del 2018, come conv., tutte ricevute dall’Amministrazione finanziaria il 30.5.2019, e recanti: prot.

AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0918912.30/05/2019 - I, avviso di accertamento n.

TW50102011377/2010, in relazione all’anno 2005; prot.

AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0919005.30/05/2019 - I, avviso di accertamento n. n.

TW50102011381/2010, in relazione all’anno 2006; prot.

AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0919140.30/05/2019 - I, avviso di accertamento n.

TW50102011384/2010, in relazione all’anno 2004; prot.

AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0919232.30/05/2019 - I, avviso di accertamento n.

TW50102011385/2010, in relazione all’anno 2005; e prot.

AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0919315.30/05/2019 - I, avviso di accertamento n.

TW50102011387/2010, in relazione all’anno 2006.

4.1. Le definizioni agevolate, ai sensi della normativa innanzi richiamata, prevedono il pagamento rateale ed i contribuenti hanno prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, ed hanno domandato dichiararsi cessata la materia del contendere.

4.2. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

5. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

5.1. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.

5.1.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400).

Peraltro la parte ricorrente, in questo giudizio, è l’Amministrazione finanziaria, che non è comunque tenuta al versamento del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, avendo i contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 6 del Dl n. 119 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, alla via Panama n. 95 in Roma; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 189, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna il 17.10.2014, e pubblicata il 14.5.2015; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 26.4.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto:Soci - Finanziamento infruttifero della società - Adesione a normativa condonistica - Artt. 6 e 7, Dl. 119/2018 - Estinzione del processo - Cessazione della materia del contendere. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava nel dicembre dell’anno 2010 a [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento n. TW50102011384/2010, n. TW50102011385/2010 e n. TW50102011381/2010, aventi ad oggetto maggiore Irpef, con riferimento agli anni dal 2004 al 2006. Sempre nel dicembre dell’anno 2010, inoltre, l’Amministrazione finanziaria notificava al fratello [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento n. TW5010201377/2010, e n. TW5010201387/2010, aventi ad oggetto maggiore Irpef, con riferimento agli anni 2005 e 2006. L’Agenzia delle Entrate contestava che i due fratelli avevano erogato un cospicuo finanziamento infruttifero in favore della [OSCURATO:PERSONA], di cui detenevano, in parti diseguali, la titolarità dell’intero capitale sociale, ma senza disporre di redditi sufficienti a finanziare un investimento di Euro 935.370,22 da parte di [OSCURATO:PERSONA], ed Euro 348.287,77 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (ric., p. 5). 2. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Nuoro, contestando la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per il finanziamento infruttifero, che erano state in buona parte assicurate da prestiti di parenti ed amici, e comunque criticando l’erroneità dei calcoli dell’ammontare del tributo dovuto effettuati dall’Amministrazione finanziaria. La CTP riuniva i ricorsi, e quindi riconosceva agli impugnanti soltanto la riduzione del reddito imponibile nella misura di Euro 159.343,19, come del resto condiviso dallo stesso Ente impositore, rigettando nel resto. 3. [OSCURATO:PERSONA] e Luigi spiegavano appello avverso la decisione assunta dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, riproponendo i propri argomenti. La CTR accoglieva le difese dei contribuenti, riformava la pronuncia di primo grado ed annullava gli avvisi di accertamento osservando, tra l’altro, che gli atti impositivi apparivano evidentemente errati nell’importo richiesto, e risultava attendibile la prospettazione dei ricorrenti circa la provenienza da parenti ed amici della provvista utilizzata per finanziare la spesa contestata. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di ricorso. Si sono costituiti con sintetico controricorso i contribuenti, che hanno quindi depositato memoria domandando di voler dichiarare l’estinzione del giudizio, e la cessazione della materia del contendere, per aver aderito a normativa condonistica. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 38, comma 6, del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR fondato la propria decisione su elementi di prova non ammissibili, come le dichiarazioni di terzi, e comunque inattendibili, come moduli di assegni bancari solo compilati, mai però negoziati. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione degli artt. 1 e 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in cui è incorso il giudice dell’appello che, nel ritenere errato il calcolo dei tributi dovuti effettuato dall’Ufficio, anziché provvedere a determinare la somma effettivamente spettante, ha invece annullato integralmente gli avvisi di accertamento. 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica la violazione dell’art. 38, comma 5, del Dpr n. 600 del 1973, in cui è incorsa la impugnata CTR, per aver ritenuto erronea la modalità di calcolo del reddito dei contribuenti e di ripartizione dello stesso in più anni d’imposta. 4. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso introdotti dall’Amministrazione finanziaria. I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Luigi, infatti, hanno proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie, con allegate previe istanze depositate ai sensi degli artt. 6 e 7 del Dl. n. 119 del 2018, come conv., tutte ricevute dall’Amministrazione finanziaria il 30.5.2019, e recanti: prot. AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0918912.30/05/2019 - I, avviso di accertamento n. TW50102011377/2010, in relazione all’anno 2005; prot. AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0919005.30/05/2019 - I, avviso di accertamento n. n. TW50102011381/2010, in relazione all’anno 2006; prot. AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0919140.30/05/2019 - I, avviso di accertamento n. TW50102011384/2010, in relazione all’anno 2004; prot. AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0919232.30/05/2019 - I, avviso di accertamento n. TW50102011385/2010, in relazione all’anno 2005; e prot. AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0919315.30/05/2019 - I, avviso di accertamento n. TW50102011387/2010, in relazione all’anno 2006. 4.1. Le definizioni agevolate, ai sensi della normativa innanzi richiamata, prevedono il pagamento rateale ed i contribuenti hanno prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, ed hanno domandato dichiararsi cessata la materia del contendere. 4.2. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 5. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. 5.1. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. 5.1.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). Peraltro la parte ricorrente, in questo giudizio, è l’Amministrazione finanziaria, che non è comunque tenuta al versamento del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, avendo i contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 6 del Dl n. 119 de
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