CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2018
Cassazione n. 22486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 32573/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.1467/2018 depositata i l 04/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Funzionari dell’Agenzia delle Dogane effettuavano un controllo su base documentale, ai fini del reg. CE n. 91 del 2009, istitutivo di un dazio antidumping per determinati elementi di fissaggio in ferro od acciaio di provenienza cinese, delle importazioni compiute da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società che svolge attività di commercio all'ingrosso di articoli di ferramenta e di utensileria, nel periodo da novembre 2010 a maggio 2013 con riferimento alla merce dichiarata al capitolo 7318 “viti, bulloni, dadi [ecc.]”. A seguito del confronto tra gli articoli riportati nelle fatture e le dichiarazioni contenute nelle corrispondenti bollette doganali, detti funzionari, con pvc del 10 dicembre 2013, rilevavano come Fasteners non avesse correttamente classificato alcune merci, da ricondursi invece al codice taric 73181551 98, per le quali si rendeva applicabile il dazio antidumping. Seguiva l’emissione di avviso di rettifica dell’accertamento e di contestuale atto di irrogazione delle sanzioni, notificati, il 5 marzo 2014, anche a SCHENKER ITALIANA S.P.A., che aveva agito in dogana quale rappresentante indiretto di Fasteners. Entrambi gli atti venivano impugnati e la CTP di Milano, con sentenza 8382/2015, accoglieva il ricorso. In particolare, la CTP rilevava (cfr. la sentenza in epigrafe) che la “classificazione ‘può essere fatta correttamente solo a seguito di una analisi delle caratteristiche meccaniche e funzionali che non risulta […] che sia stata effettivamente eseguita dall'Ufficio medesimo’. In atti viene depositata da parte ricorrente una circostanziata perizia giurata dalla quale è possibile rilevare che i beni in questione ‘sono formati da parti indivisibili, destinati all'unione di elementi, non più divisibili, in parti disaccoppiate che costituiscono quindi un elemento unico ed indivisibile’. In buona sostanza trattasi di prigionieri, o fasteners, destinati al fissaggio irreversibile di un supporto metallico […]. Tali elementi, quindi, ‘sono sostanzialmente diversi dagli altri elementi di fissaggio che permettono di unire tra loro uno o più pezzi in modo che sia possibile smontarli senza danneggiamento’. Pertanto i beni oggetto di contestazione non rientrano tra i beni indicati nel regolamento CEE n. 91/2009 […]”. L’Ufficio proponeva appello, nel quale (cfr. sentenza in epigrafe) -rappresentava che “la riclassificazione dipende unicamente dal fatto che alcuni articoli, in base alle caratteristiche tecniche descritte in fattura (e riscontrate nel catalogo dei prodotti in possesso della società) [,] risultavano essere stati classificati approssimativamente[, poiché] la società [aveva] fatto confluire prodotti aventi caratteristiche diverse tra di loro in [un’]unica voce doganale avente portata generale o residuale”; - contestava la “perizia di parte secondo la quale p er tutte le tipologie importate vi è l'evidente impossibilità di disarticolare i componenti in esame e ciò giustifica da sola l'impossibilità di assimilarli a viti dal punto di vista meccanico”; - eccepiva che “la circostanza che gli articoli importati fos sero elementi ‘prigionieri’” “non rileva[va] ai fini dell'esclusione della categoria adottata dall'Ufficio cod. tari[c] 73181551 98 dal momento che la nomenclatura individuata dai verificatori aderiva meglio alle caratteristiche dei pezzi descritti nelle fatture di acquisto”. L’appello veniva accolto dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente letterale motivazione: Il riscontro effettuato dai funzionari doganali è tra la documentazione prodotta dall'importatore cinese e la dichiarazione doganale di importazione definitiva. Sicché questo è un punto fermo della classificazione sui beni perché indicato dallo stesso produttore che conosce molto bene ciò che ha prodotto e anche conosce molto bene il mercato in cui opera nonché la nomenclatura adottata in tale ambiente[,] sicché quanto precede non può essere scalfito da una perizia che valuta il bene per l'uso e non per la sua idoneità a soddisfare i bisogni degli articoli di cui al codice tari[c] 73181551 98, né tanto meno la precisazione vale che i vari componenti siano “prigionieri” di un altro manufatto che è diverso da quello classificato dalla Dogana. I primi giudici non hanno valutato quanto l'esportatore estero ha indicato in fattura e così quanto risultava dagli altri documenti per andarsi a rifugiar[e] in una perizia di parte che non ha indicato i motivi dell'errore in cui erano incorsi gli operatori. La Corte di giustizia ha ribadito che una ITV ([OSCURATO:PERSONA]) pur non avendo carattere vincolante per i terzi costituisc[e] nei casi di merci simili/identiche elemento di prova a supporto delle ragioni che hanno condotto ad una determinata classificazione doganale. Ebbene l'Agenzia centrale aveva emesso in riferimento al cod. tari[c] 73181551 98 una ITV che [“recte”, secondo cui] una vite autoagganciante può essere classificata secondo il predetto codice (altre viti e bulloni, ecc.)[;] quindi la classificazione effettuata dalla Dogana è legittima e sono dovute [le pretese]. L'accoglimento dell'appello con l'effetto di confermare l'avviso di accertamento […] comporta anche la conferma dell'atto di constatazione […]. Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi, cui resiste l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo si denuncia: “Illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. [e] degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”. La sentenza impugnata è affetta da motivazione apparente e perplessa, poiché l'impianto motivazionale è inidoneo a dar conto del percorso logico giuridico seguito nel decidere e delle ragioni per le quali la CTR ha ritenuto di dover disattendere quanto accertato nell'ambito del giudizio introduttivo. I giudici di seconda cura dapprima sembrano affermare un concetto (inesistente nella legge e nella prassi) secondo il quale il dato letterale-formale della nomenclatura prevale sulle caratteristiche tecniche del bene importato, dappoi, contraddittoriamente, cercano di sindacare l'attendibilità della perizia di parte (valutando così il merito di tali caratteristiche) che, invece, indica dettagliatamente gli errori in cui l'Ufficio è incorso, attribuendo quel determinato codice al bene, in luogo di quello che più correttamente la società importatrice ha indicato. Le affermazioni della CTR sono inoltre apodittiche. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione del regolamento n. 91/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. Preliminarmente rileva che la Commissione UE, con regolamento del 26 febbraio 2016, n. 278, ha disposto l'abrogazione del regolamento n. 91 del 2009. Fermo quanto precede, la CTR, da un lato, sostiene l'impossibilità di indicare la classificazione doganale in base alla normativa tecnica del bene importato rispetto ad una presunta prevalenza delle caratteristiche letterali e formali della tariffa doganale, dall'altro, tuttavia, subito dopo, in maniera contraddittoria, ritiene la presunta inattendibilità delle risultanze peritali di parte, volte ad evidenziare l'irreversibilità del fissaggio sotto pena del definitivo danneggiamento dei beni, tra l’altro in conformità ad alcune ITV delle autorità doganali francesi ed alla classificazione ritenuta in occasione di altre importazioni. A fronte di quanto precede, deve darsi atto che, con istanza datata 18 aprile 2023, il difensore della contribuente presentava istanza di trattazione congiunta del presente procedimento con altri due connessi (nn. 28054 del 2018 e 28819 del 2018 r.g., già chiamati all’udienza camerale del 5 aprile 2023 e tolti dal ruolo). In conseguenza di ciò, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i procedimenti