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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 02933/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art.624 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce l'estinzione del reato per prescrizione - è manifestamente infondato poiché, anche a voler collocare il fatto il 10 giugno 2015, tenuto conto della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (art. 99, comma 4, cod. pen.) e del conseguente aumento di due terzi di esso ex art. 161, comma 2, cod. pen. (cfr. Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/05/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01), non è decorso il termine di prescrizione di dieci anni; ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia l'omessa motivazione sull'eccezione di prescrizione del reato - è inammissibile in quanto sulle quaestiones iuris come quella in discorso può utilmente dedursi soltanto la violazione della legge penale (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05), il che esime dal dilungarsi per osservare che in ogni caso «è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si adduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e, a ben vedere, si censura la motivazione resa dalla Corte di merito - è manifestamente infondato perché il provvedimento impugnato ha argomentato mediante un iter immune da vizi, valorizzando elementi ostativi all'applicazione della causa di non punibilità contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen. (segnatamente, il tempo in cui l'impossessamento si è protratto e l'intensità del dolo) nonché i precedenti specifici riportati dall'imputato, ed il ricorso ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento di merito, muovendo peraltro censure generiche in relazione alle precedenti condanne dell'imputato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art.624 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce l'estinzione del reato per prescrizione - è manifestamente infondato poiché, anche a voler collocare il fatto il 10 giugno 2015, tenuto conto della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (art. 99, comma 4, cod. pen.) e del conseguente aumento di due terzi di esso ex art. 161, comma 2, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/05/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01), non è decorso il termine di prescrizione di dieci anni; ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia l'omessa motivazione sull'eccezione di prescrizione del reato - è inammissibile in quanto sulle quaestiones iuris come quella in discorso può utilmente dedursi soltanto la violazione della legge penale (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05), il che esime dal dilungarsi per osservare che in ogni caso «è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si adduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e, a ben vedere, si censura la motivazione resa dalla Corte di merito - è manifestamente infondato perché il provvedimento impugnato ha argomentato mediante un iter immune da vizi, valorizzando elementi ostativi all'applicazione della causa di non punibilità contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen. (segnatamente, il tempo in cui l'impossessamento si è protratto e l'intensità del dolo) nonché i precedenti specifici riportati dall'imputato, ed il ricorso ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento di merito, muovendo peraltro censure generiche in relazione alle precedenti condanne dell'imputato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensor
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