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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1990

Cassazione n. 06680/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1990 avverso la sentenza del 17/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAbto avviso_alLe_p arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base al verbale di arresto e perquisizione e all'ammissione di addebito resa dall'imputata, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputata che, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] idente Anna C i uolo Giogi4 Fidelbo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1990 avverso la sentenza del 17/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAbto avviso_alLe_p arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base al verbale di arresto e perquisizione e all'ammissione di addebito resa dall'imputata, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputata che, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] idente Anna C i uolo Giogi4 Fidelbo
Sentenza Cassazione n. 06680/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris