CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUCREZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di una tessera bancomat, prelevata dall'abitazione delle persone offese, cui la sottraeva, abusando della relazione di ospitalità. Formula un unico motivo di impugnazione, articolato in due profili. Con il primo si duole della falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione. Osserva che i precedenti penali non legittimano il diniego della causa di non punibilità, laddove manchi la dichiarazione di abitualità del reato e che l'assunto secondo il quale rileva l'abuso di relazione di ospitalità si pone in contraddizione con la considerazione formulata dalla Corte, secondo la quale l'imputato si trovava in un momento delicato del suo percorso esistenziale, sprovvisto di mezzi, con la necessità di fare ricorso ad amici per salvarlo. Mentre l'art. 131 bis cod. pen. non prevede in alcun modo un limite di applicabilità per chi commetta il reato nel corso di una misura alternativa, come nel caso di specie, anche questa circostanza essendo ininfluente, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito. Con il secondo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene che né la presenza di precedenti penali, né l'assenza dell'imputato al processo possono assumere rilievo in questo senso, come invece ritenuto dalla sentenza gravata. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, invero, dimostra di avere vagliato la non tenuità dell'offesa, sottolineando non solo che la condotta è stata posta in essere nei confronti di coloro che lo ospitavano e durante l'esecuzione di una misura alternativa, per questa ragione revocata dal Magistrato di sorveglianza, ma che la mole di reati contro il patrimonio impedisce il riconoscimento della non punibilità per lievità del fatto. Ora, va ricordato che l'abitualità, ostativa all'applicazione dell'istituto, può ravvisarsi quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. A questo proposito il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). La norma, infatti, "intende escludere dall'ambito della Particolare tenuità del fatto comportamenti "seriali" (...). Parimenti non oscuro è il riferimento alla commissione di «più reati della stessa indole». In primo luogo, non si parla di condanne ma di reati. Inoltre, il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis. In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto (...) L'alterità al plurale dei reati diversi da quello oggetto del processo non lascia dubbio che la serialità ostativa si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita. I reati possono ben essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva; ed è in questione un distinto apprezzamento in ordine, appunto, alla serialità dei comportamenti. La pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione). Questo è proprio il ragionamento seguito dalla Corte che, al di là della dichiarazione di abitualità, mai pronunciata, ha preso atto della consistenza dei precedenti penali inerenti a reati della stessa indole. Anche il secondo profilo sollevato è manifestamente infondato, perché inverte, come ben sottolineato dalla Corte, i termini del giudizio. E' vero, infatti, che la sussistenza di precedenti penali non è ostativa alla concessone delle attenuanti generiche e, nondimeno, al fine di valutarne la meritevolezza è necessaria la presenza di elementi positivi, che non sono stati ritenuti sussistenti nel caso di specie, ciò bastando per giustificare il diniego. La presunzione di non meritevolezza, infatti, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014,Mammola, Rv. 258696).All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] il Presid nte Maura rdin [OSCURATO:PERSONA] C Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente,