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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41284/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (appello trasmesso a questa Corte di Cassazione) è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto.

Le circostanze attenuanti generiche non risultano chieste al giudice di merito ("La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Conf. n. 4597 del 1973 Rv. 124315)" (Sez. 3, Sentenza n. 26272 del 07/05/2019 Ud. (dep. 14/06/2019 ) Rv. 276044 - 01).

Sulla responsabilità la sentenza rileva come la ricorrente con frequenza gettava dal balcone, acqua, residui di cibo e rifiuti nei balconi sottostanti come riferito dai testi escussi in dibattimento.

Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (appello trasmesso a questa Corte di Cassazione) è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto. Le circostanze attenuanti generiche non risultano chieste al giudice di merito ("La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Conf. n. 4597 del 1973 Rv. 124315)" (Sez. 3, Sentenza n. 26272 del 07/05/2019 Ud. (dep. 14/06/2019 ) Rv. 276044 - 01). Sulla responsabilità la sentenza rileva come la ricorrente con frequenza gettava dal balcone, acqua, residui di cibo e rifiuti nei balconi sottostanti come riferito dai testi escussi in dibattimento. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec