Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 07069/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14464/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] À [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1016/2019 depositata il12/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche: Con sentenza nr 1016/2019 la Corte di appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Roma con cui era stata dichiarata la nullità del marchio “ [OSCURATO:PERSONA]” ed inibito alla [OSCURATO:SOCIETA]., alla [OSCURATO:SOCIETA]., ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la produzione e la commercializzazione di tutti i prodotti con il segno contraffatto condannando in solido le parti convenuta al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura di € 98.000,00.

Il giudice del gravame, per gli aspetti che qui interessano, rilevava la correttezza della pronuncia del Tribunale laddove aveva ritenuto il carattere non occasionale dell’attività di messa in vendita su E- bay delle borse oggetto di contraffazione da parte dell’appellante nell’anno 2008 ed il collegamento tra quest’ultima e gli altri soggetti convenuti.

Osservava che [OSCURATO:PERSONA] aveva a disposizione non solo i modelli reclamizzati ma anche i modelli da offrire e ciò non poteva avvenire se non presupponendo il carattere non occasionale con il produttore delle borse contraffatte e dei punti venditi ove le stesse venivano commercializzate.

Sottolineava, alla luce delle risultanze di causa, il collegamento esistente fra l’appellante e le altre parti autori degli illeciti contestati a danno degli attori.

La Corte distrettuale escludeva poi che il danno derivato in favore degli appellati fosse limitato ai soli prodotti messi in vendita con il marchio dichiarato nullo dovendosi tenere conto delle ripercussioni a livello patrimoniale derivante dalla pubblicizzazione di borse sicuramente confondibili con quelli facenti capo agli attori.

Ciò posto riteneva che l’appellante in quanto estranea alla registrazione del marchio contraffatto e alla produzione delle borse recanti il segno dichiarato nullo e alla creazione del sito internet “[OSCURATO:PERSONA]” e alla commercializzazione dei prodotti contraffatti in epoca anteriore all’anno 2008 dovesse rispondere in misura pari ad €18.537,92 maggiorata della rivalutazione secondo gli indici Istat dal 19.2.2013 applicando il criterio non contestato, dell’utile lordo previsto dal consulente.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui hanno resistito [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] in proprio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere il giudice del merito utilizzato ai fini della determinazione del danno in assenza delle scritture contabile il criterio della “ sovrapponibilità territoriale” considerato, per ragioni connesse alla metodologia utilizzata, il più attendibile dei tre proposti dal perito.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 91 e 92 c.p.c. anche in relazione all’art 336 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello applicato il disposto dell’art 92 c.p.c. al giudizio di secondo grado pur avendo riformato la sentenza di primo grado in punto quantificazione dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Con un terzo motivo si duole della violazione dell’art 132 nr 4 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per non avere il giudice del gravame esplicitato le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi soccombente tanto nel primo che nel secondo grado di giudizio.

Il primo motivo è inammissibile.

Giova ricordare che il controllo previsto dell'art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia caratteredecisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) eart. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) - il fatto storico, il cuiesame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale).

Alla luce della giurisprudenza richiamata la critica diretta a censurare il criterio di stima del danno adottato dalla Corte e neppure oggetto di contestazione si rileva inammissibile in quanto diretto a censurare valutazioni di merito e quindi ad estendere il paradigma normativo a profili in esso non ricompresi(cfr., Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).

Il secondo motivo è infondato.

In tema di regolamento delle spese di lite nel giudizio d'appello, il principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, non risulta violato nel caso in cui il giudice di secondo grado confermi espressamente, per le parti non riformate, la sentenza di primo grado, così recependo il pregresso regime delle spese di lite, sulla base di una complessiva riconsiderazione, seppure implicita, riguardante entrambi i gradi, dell'esito della lite (Cass. 23634/2009).

In questo senso è stato altresì affermato che qualora una sentenza d'appello riformi parzialmente una sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda o le domande, condannando alle spese la parte convenuta, e si sia concretata nel rigetto parziale dell'unica domanda o nel rigetto di alcune domande, la conferma nel resto della sentenza di primo grado bene può essere intesa come implicita valutazione da parte del giudice d'appello nel senso che il ridotto accoglimento dell'unica domanda o di alcune domande comunque non integra ragione per compensare in tutto od in parte le spese, sì da giustificare che esse restino a carico della parte convenuta.(Cass. 15360/2010; 2019 nr 1685).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha accolto solo parzialmente l'appello proposto dalla odierna ricorrente in punto quantificazione dei danni riconoscendo la sua estraneità alle condotte illecite oggetto di contestazione per il periodo antecedente l’anno 2008, confermando la statuizione del tribunale,quale statuizione idonea a fondare la regolazione delle spese adottata dal primo giudice.

Il terzo motivo è infondato.

Giova pertanto ricordare che, per effetto della surricordata riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ilsindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione ( Cass. Sez.

U 07/04/2014, nn. 8053e 8054 ).

Ora la Corte ha considerato, alla luce dell’esito della lite, che aveva visto accolto solo un motivo dei tre proposti quello relativo alla risarcimento dei danni che andava ridimensionato in ragione del più ridotto arco temporale in cui si era realizzato l’illecito rispetto agli altri soggetti ritenuti corresponsabili ha ritenuto di applicare una compensazione per metà delle spese di lite della fase di appello lasciando invariata la fase di prime cure considerandola idonea a giustificare la decisione.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 3000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14464/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] À [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1016/2019 depositata il12/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche: Con sentenza nr 1016/2019 la Corte di appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Roma con cui era stata dichiarata la nullità del marchio “ [OSCURATO:PERSONA]” ed inibito alla [OSCURATO:SOCIETA]., alla [OSCURATO:SOCIETA]., ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la produzione e la commercializzazione di tutti i prodotti con il segno contraffatto condannando in solido le parti convenuta al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura di € 98.000,00. Il giudice del gravame, per gli aspetti che qui interessano, rilevava la correttezza della pronuncia del Tribunale laddove aveva ritenuto il carattere non occasionale dell’attività di messa in vendita su E- bay delle borse oggetto di contraffazione da parte dell’appellante nell’anno 2008 ed il collegamento tra quest’ultima e gli altri soggetti convenuti. Osservava che [OSCURATO:PERSONA] aveva a disposizione non solo i modelli reclamizzati ma anche i modelli da offrire e ciò non poteva avvenire se non presupponendo il carattere non occasionale con il produttore delle borse contraffatte e dei punti venditi ove le stesse venivano commercializzate. Sottolineava, alla luce delle risultanze di causa, il collegamento esistente fra l’appellante e le altre parti autori degli illeciti contestati a danno degli attori. La Corte distrettuale escludeva poi che il danno derivato in favore degli appellati fosse limitato ai soli prodotti messi in vendita con il marchio dichiarato nullo dovendosi tenere conto delle ripercussioni a livello patrimoniale derivante dalla pubblicizzazione di borse sicuramente confondibili con quelli facenti capo agli attori. Ciò posto riteneva che l’appellante in quanto estranea alla registrazione del marchio contraffatto e alla produzione delle borse recanti il segno dichiarato nullo e alla creazione del sito internet “[OSCURATO:PERSONA]” e alla commercializzazione dei prodotti contraffatti in epoca anteriore all’anno 2008 dovesse rispondere in misura pari ad €18.537,92 maggiorata della rivalutazione secondo gli indici Istat dal 19.2.2013 applicando il criterio non contestato, dell’utile lordo previsto dal consulente. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui hanno resistito [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] in proprio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere il giudice del merito utilizzato ai fini della determinazione del danno in assenza delle scritture contabile il criterio della “ sovrapponibilità territoriale” considerato, per ragioni connesse alla metodologia utilizzata, il più attendibile dei tre proposti dal perito. Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 91 e 92 c.p.c. anche in relazione all’art 336 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello applicato il disposto dell’art 92 c.p.c. al giudizio di secondo grado pur avendo riformato la sentenza di primo grado in punto quantificazione dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con un terzo motivo si duole della violazione dell’art 132 nr 4 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per non avere il giudice del gravame esplicitato le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi soccombente tanto nel primo che nel secondo grado di giudizio. Il primo motivo è inammissibile. Giova ricordare che il controllo previsto dell'art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia caratteredecisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) eart. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) - il fatto storico, il cuiesame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale). Alla luce della giurisprudenza richiamata la critica diretta a censurare il criterio di stima del danno adottato dalla Corte e neppure oggetto di contestazione si rileva inammissibile in quanto diretto a censurare valutazioni di merito e quindi ad estendere il paradigma normativo a profili in esso non ricompresi(cfr., Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). Il secondo motivo è infondato. In tema di regolamento delle spese di lite nel giudizio d'appello, il principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, non risulta violato nel caso in cui il giudice di secondo grado confermi espressamente, per le parti non riformate, la sentenza di primo grado, così recependo il pregresso regime delle spese di lite, sulla base di una complessiva riconsiderazione, seppure implicita, riguardante entrambi i gradi, dell'esito della lite (Cass. 23634/2009). In questo senso è stato altresì affermato che qualora una sentenza d'appello riformi parzialmente una sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda o le domande, condannando alle spese la parte convenuta, e si sia concretata nel rigetto parziale dell'unica domanda o nel rigetto di alcune domande, la conferma nel resto della sentenza di primo grado bene può essere intesa come implicita valutazione da parte del giudice d'appello nel senso che il ridotto accoglimento dell'unica domanda o di alcune domande comunque non integra ragione per compensare in tutto od in parte le spese, sì da giustificare che esse restino a carico della parte convenuta.(Cass. 15360/2010; 2019 nr 1685). Nel caso di specie la Corte territoriale ha accolto solo parzialmente l'appello proposto dalla odierna ricorrente in punto quantificazione dei danni riconoscendo la sua estraneità alle condotte illecite oggetto di contestazione per il periodo antecedente l’anno 2008, confermando la statuizione del tribunale,quale statuizione idonea a fondare la regolazione delle spese adottata dal primo giudice. Il terzo motivo è infondato. Giova pertanto ricordare che, per effetto della surricordata riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ilsindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione ( Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053e 8054 ). Ora la Corte ha considerato, alla luce dell’esito della lite, che aveva visto accolto solo un motivo dei tre proposti quello relativo alla risarcimento dei danni che andava ridimensionato in ragione del più ridotto arco temporale in cui si era realizzato l’illecito rispetto agli altri soggetti ritenuti corresponsabili ha ritenuto di applicare una compensazione per metà delle spese di lite della fase di appello lasciando invariata la fase di prime cure considerandola idonea a giustificare la decisione. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 3000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presu
Sentenza Cassazione n. 07069/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris