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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46468/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'accertamento del reato di cui all'art. 372 cod. pen., è generico, censurandosi la motivazione senza indicare in quale parte e per quali ragioni la stessa dovrebbe ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria; rilevato che è manifestamente infondato anche il motivo concernente il mancato riconoscimento delle generiche, avendo la Corte di . appello specificato che non erano emersi fatti obiettivamente idonei a dimostrare la minor offensività del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil-a in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este ore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'accertamento del reato di cui all'art. 372 cod. pen., è generico, censurandosi la motivazione senza indicare in quale parte e per quali ragioni la stessa dovrebbe ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria; rilevato che è manifestamente infondato anche il motivo concernente il mancato riconoscimento delle generiche, avendo la Corte di . appello specificato che non erano emersi fatti obiettivamente idonei a dimostrare la minor offensività del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil-a in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este ore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 46468/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris