CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 30543/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: ![OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della colpevolezza, non è consentito (111a legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze io punto di tatto, a fronte di una adeguata motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità del fatto, essendosi l'evasione protratta er alcune ore. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaA e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consiglie1re estensore [OSCURATO:PERSONA]\idente