CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 06611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riqualificando il fatto contestato ai sensi dell'art. 334, primo comma, cod. pen., e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 7 dicembre 2018 con il quale il Tribunale di Lecce aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato previsto dalla anzidetta norma, per avere, in Lecce il 29 ottobre 2013, sottratto, soppresso o comunque disperso la vettura targ. [OSCURATO:TARGA] che il 2 agosto 2013 era stata sottoposta a sequestro amministrativo e a lui affidata in custodia. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Federico con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi. 2.1. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva assolutoria, benché fosse risultato dimostrato che poco dopo la sottoposizione a vincolo amministrativo, il relativo provvedimento amministrativo di sequestro era stato annullato dal prefetto sicché lo stesso doveva considerarsi cessato nei suoi effetti fin dal momento della sua adozione. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 42, 43, 334 e 335 cod. pen., per avere la Corte distrettuale rigettato la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti, essendo risultato evidente come l'imputato avesse agito in difetto di dolo, ma, al più, di colpa. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e carenza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di spiegare le ragioni per le quali l'imputato non potesse beneficiare della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 2.4. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto domandarsi la intervenuta prescrizione del reato. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Preliminare bisogna prendere atto che il reato contestato all'odierno ricorrente, indicato in motivazione come commesso il 21 settembre 2013, si è estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado. Non sono riscontrabili, nella sentenza della Corte distrettuale, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto o non attribuibilità del medesimo all'imputato. Ed anzi, va rilevato quanto segue. 3. Il rapporto processuale a seguito della presentazione del ricorso per cassazione deve considerarsi validamente costituito in quanto l'atto di impugnazione non è inammissibile. E', infatti, fondato il terzo motivo del ricorso. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessd e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (così Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Alla luce di tale criterio ermeneutico la motivazione della sentenza gravata appare gravemente deficitaria, in quanto, a fronte di un riferimento contenuto nell'atto di appello, tanto alle peculiari modalità del fatto e dell'atteggiamento psicologico dell'imputato, quanto agli effetti della condotta accertata, la Corte territoriale ha lapidariamente replicato ritenendo che l'imputato non potesse beneficiare della operatività della indicata causa di non punibilità per il sol fatto che la vettura sottratta aveva un rilevante valore commerciale. La sentenza impugnata andrebbe annullata con rinvio per rimotivare su quella doglianza, ma, in presenza della intervenuta prescrizione, prevale la declaratoria immediata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la stessa che sarebbe immediatamente adottata dal giudice di merito in sede di rinvio. Resta assorbito l'esame dei due restanti motivi che, tuttavia, appaiono prima facie manifestamente infondati. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio per prescrizione del reato. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto perché prescritto. Così deciso il 02/02/2022