CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 25688/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16808/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA D'ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 9671/2016 depositata il29/12/2016. Lette le conclusioni scritte del P.G.che ha concluso per annullamento in accoglimento del primo motivo del ricorso, con statuizioni consequenziali. Udita larelazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) propose ricorso avverso il provvedimento con il quale l'Agenzia del Territorio aveva modificato la rendita dell’ immobile identificato al NCEU al foglio 842, p.lla 499 attribuendo la categoria D/8 e una rendita pari ad euro 1.797,27 in luogo di quella E/9, dichiarata dalla società con modello DOCFA; 1.1. la Commissione tributaria provinciale di Roma, pur rigettando l'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo, accolse ilricorso, ritenendo l'atto carente di motivazione; 1.2. la decisione, appellata da entrambe le parti, venne confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio con la sentenza n. 156/9/2013. In particolare, i giudici di appello rigettarono l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate ritenendo che, in un complesso immobiliare come quello oggetto di giudizio, destinato a manifestazioni fieristiche, espositive e congressuali, dovesse tuttora ravvisarsi come preminente una finalità di interesse pubblico la quale non consentiva un'attribuzione indifferenziata per tutta la superficie dell'immobile della categoria D/8, per cui - rilevato che l'Ufficio non aveva rettificato anche la rendita e non aveva rilevato una maggiore consistenza delle superfici, rispetto a quanto dichiarato dalla Società -il provvedimento di rettifica appariva in toto illegittimo. [OSCURATO:PERSONA] rigettò anche l'appello incidentale proposto dalla società contribuente rilevando che il funzionario che aveva sottoscritto l'atto era il responsabile del Settore gestione banca dati e che, essendo tale Settore parte dell'Ufficio provinciale di Roma, non era necessaria alcuna delega scritta da parte del Direttore potendosi, al contrario, affermare che quest'ultimo aveva riconosciuto al responsabile del Settore, cui era affidato il controllo delle dichiarazioni relative ai fabbricati urbani, il potere di sottoscrivere gli avvisi di accertamento; 3. avverso la suindicata sentenza l'Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi. Con il primo motivo — rubricato: violazione di legge per erronea e falsa applicazione degli artt. 8, 30 e 61 d.P.R. n. 1142/1949 nonché falsa applicazione dell'art. 2, commi 40 e ss. d.l. n. 262/2006 convertito, con modificazioni, nella legge n.286/2006, in relazione all'art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ.- censurò la sentenza per avere ritenuto l'illegittimità dell'attribuzione, all'immobile in oggetto, del classamento della categoria D/8, riconoscendo implicitamente l'attribuzione della categoria E/9, laddove secondo l'art.2 del d.l. n. 26272006 "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali “E” non possono essere ricompresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale". Con il secondo motivo —rubricato: violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell'art.4, comma 5, d.P.R. n.633/72 e violazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 2.1.2007, in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.-la ricorrente Agenzia censurò il Giudice di appello per avere ritenuto che l'attività del complesso fieristico non fosse commerciale ed avesse, invece, un interesse pubblicistico laddove l'art.4 citato stabilisce che è considerata commerciale la gestione delle fiere con la conseguenza che non può non iscriversi l'immobile, oggetto di contenzioso, nel gruppo delle categorie speciali D, ed in quella speciale D/8 assegnata ai fabbricati costruiti o adattati a speciali esigenze di un'attività commerciale. Con il terzo ed ultimo motivo, articolato ai sensi dell'art.360, primo comma n. 5, od. proc. civ. l'Agenzia delle Entrate lamentò l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata relativamente al fatto controverso e decisivo costituito dall'accatastabilità del compendio fieristico in categoria E/9 in ragione della "pubblica utilità" delle attività ivi svolte, affermata dai giudici territoriali con argomentazione generica. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, la sentenza avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di appello proposto dall'Ufficio avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva affermato l'illegittimità dell'atto impositivo perché carente di motivazione; 4. [OSCURATO:SOCIETA]. resistette con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ai seguenti motivi. Con il primo motivo lamentò la violazione dell'art.112 cod. proc. civ, in relazione all'art.360, primo comma n. 4 cod. proc. civ. laddove la [OSCURATO:PERSONA] aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla dedotta estraneità della Società all'immobile oggetto di giudizio. Tale eccezione - sollevata sin dal primo grado, rige ttata dalla Commissione tributaria provinciale e riproposta con specifico motivo di appello incidentale-era stata formulata dalla società contribuente, ai sensi dell'art.74 della legge n.342/2000, e sulle circostanze di fatto per le quali essa, non solo non era proprietaria dell'immobile, ma aveva, anche, cessato di essere concessionaria sin dal 31.12 2006. Con il secondo motivo dedusse la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., dell'art.36 d.lgs. n.546/92 e dell'art.111 Cost., in relazione all’ art. 360 primo comma n. 4, cod. proc. civ. In particolare, la contribuente lamentò il difetto assoluto di motivazione in relazione alla eccepita illegittimità dell'avviso impugnato per carenza di motivazione in relazione alla rettifica del classamento dell'immobile per cui è causa dalla categoria E/9 alla categoria D/8. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente incidentale lamentò, ai sensi dell’ art. 360 primo comma n. 3, od. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art.21 septies legge n.241/1990 laddo ve la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto l'atto legittimamente sottoscritto dal funzionario, senza verificare se il sottoscrittore ricoprisse posizione funzionale apicale nell'ambito dell'Ufficio e se fosse stato validamente delegato dal Direttore alla sottoscrizione di atti di accertamenti. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23869/2015, ritenendo di dovere esaminare in via preliminare il ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed, in particolare, il motivo con il quale era stata dedotta l'omessa pronuncia da parte della Commissione regionale su uno specifico motivo di appello, riguardante una questione preliminare nel merito, ovvero l'estraneità di essa Società (per non esserne proprietaria e dal 2006 neppure concessionaria) all'immobile oggetto dell'atto impositivo impugnato ritenne la censura fondata, annullando la sentenza impugnata e ritenendo assorbiti gli altri motivi; 3. la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 9671/6/2016 depositata il 29 dicembre 2016 e non notificata, pronunziando in sede di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado ha ritenuto legittimo oltre che adeguatamente motivato l’ avviso di accertamento in questione, rilevando che tale avviso, come indicato dalla Corte di Cassazione, poteva operare esclusivamente con riferimento agli immobili di cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. risultava essere proprietaria, con la ulteriore precisazione che era compito dell’ amministrazione finanziaria verificare, in sede di esecuzione, la effettiva titolarità dei beni in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA].; 4. la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza da ultimo indicata affidato a sei motivi; 5. l’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; 6. parte contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 63, commi 3 e 4, e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché 112 del cod. proc. civ. , in quanto il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto e, comunque, a quanto statuito dalla sentenza della Cassazione con riferimento al dovere di pronunciarsi sul motivo di ricorso attinente l’ estraneità della società rispetto all’ immobile indicato nell’atto impugnato; 1.1. la difesa della contribuente osserva che la Corte di cassazione aveva in modo specifico onerato la [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi sull’eccezione di estraneità della società rispetto all’immobile oggetto dell’avviso impugnato, tuttavia, i giudici del rinvio avevano ignorato tale prescrizione affermando che in sede di esecuzione della decisione l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto tenere conto dell’effettiva titolarità delle unità immobiliari; 2. con il secondo motivo si denuncia, exart. 360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 74 della l. n. 342 del 2000, con riguardo all’ illegittimità della notifica dell’ atto impugnato alla società in quanto estranea rispetto all’ immobile oggetto di accertamento; 2.1. ad avviso di parte ricorrente era palese la violazione di detta disposizione normativa alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità che aveva preso atto della necessità, secondo la suddetta norma, di notificare gli atti di attribuzione o rettifica della rendita catastale “agli intestatari della partita” di guisa che è illegittima la notifica della rendita effettuata, come nel caso di specie, nei confronti di un soggetto diverso da quelli previsti dalla suddetta disposizione, precisando che, come risultante dagli atti nell’anno 2007, quando era stato emesso l’atto impugnato, la ricorrente non era più concessionaria del bene de quo; 3. con il terzo motivo si denuncia ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 17, comma 1 bis. del d.lgs. n. 165/2001 in riferimento al difetto di valida sottoscrizione dell’atto impugnato in ragione della mancanza di delega alla firma da parte del direttore dell’ ufficio in favore del sottoscrittore dell’ atto impugnato; 3.1. si rileva che la sentenza era da ritenere, comunque, erronea in diritto per avere disatteso l’ eccezione di illegittimità dell’ atto non validamente sottoscritto. Risultando pacifico che nel caso in esame l ’atto impugnato era stato sottoscritto da un soggetto diverso dal capo dell’ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare se l ’Agenzia delle Entrate avesse prodotto in giudizio (in particolare, nei primi due gradi di merito) una valida delega di firma a favore del funzionario che aveva sottoscritto l’atto impugnato; 3.2. la società ricorrente, infine, ribadisce di aver dimostrato che l’Agenzia delle Entrate nei primi due gradi di giudizio non aveva depositato alcun documento contenente la delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l ’atto impugnato; 4. con il quarto motivo si denuncia, exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’ art . 7, comma 1, della l . 27 luglio 2000, n. 212, non avendo i giudici di appello considerato che l’ atto impugnato era carente di motivazione poiché nello stesso l’ufficio non aveva esplicitato alcunché circa la diversa destinazione funzionale e produttiva dell’ immobile oggetto di accertamento che giustificasse la rettifica della categoria catastale da E/9 a D/8; 4.1. si assume che la sentenza impugnata aveva rigettato la doglianza della contribuente attinente al difetto di motivazione dell’ atto impugnato sostenendo che la rettifica della rendita catastale a seguito di DOCFA del contribuente (come quella oggetto di causa) era sufficientemente motivata con la semplice indicazione dei nuovi valori attribuiti dall’ufficio, non considerando che l’ avviso non conteneva alcuna indicazione dei presupposti di fatto, con particolare riguardo alla diversa destinazione funzionale e produttiva dell’immobile, sottostanti alla rettifica della categoria catastale (da E/9 a D/8); 5. con il quinto motivo si denuncia ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’ art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione in quanto l ’atto impugnato era stato confermato sulla base di ragioni diverse da quelle addotte dall’ ente impositore nella motivazione; 5.1. viene evidenziato che i giudici di appello avevano confermato l’atto impugnato per ragioni giuridiche diverse da quelle indicate nella “motivazione” dello stesso, fondando la loro decisione sul disposto di cui all’ art. 2, commi 40 ss., del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 che non era stato posto dall’Agenzia delle Entrate alla base dell’atto impugnato come si evinceva dalla motivazione trascritta nel ricorso; 5.2.si rileva che tale disposizione, inoltre, richiede un accertamento in fatto del tutto peculiare, nella specie insussistente, poiché prevede l’impossibilità di censire in categorie del gruppo catastale “E” gli immobili o le porzioni di immobili aventi autonomia funzionale e reddituale rispetto ad un complesso immobiliare appartenente alla categoria “E” da accatastare in un diverso gruppo generale delle categorie catastali e che, in ogni caso, per giurisprudenza pacifica la motivazione dell’atto impositivo non può essere integrata in sede contenziosa e il giudice di merito non può confermare un atto impositivo per ragioni giuridiche diverse da quelle esplicitate dall’ufficio nella motivazione dello stesso; 6. con il sesto motivo si denuncia ex art. 360, prim o comma, n. 4 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli art. art. 2, commi 40 ss., del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 nonché degli artt. 6, 8, 61 d.P.R. n. 1142 del 1949 in quanto la fattispecie concreta non rientrava nella disciplina di cui all’ art. 2, commi 40 ss., del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, l’ attività commerciale esercitata o meno all’ interno dell’ immobile era irrilevante ai fini dell’ accatastamento in una delle categorie del gruppo “E” ex artt. 6, 8, 61 d.P.R. n. 1142 del 1949 e, comunque, i complessi fieristici alla luce della normativa da ultimo indicata non erano censibili in categoria D/8; 7. il ricorso può trovare accoglimento in ragione della fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri; 7.1. risulta, invero, la Corte di cassazione, con la sopra richiamata pronunzia di annullamento, aveva in modo specifico onerato la [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi sull’eccezione di estraneità della società rispetto all’immobile oggetto dell’avviso impugnato ma i giudici delrinvio hanno palesemente disatteso tale dictumnon affrontando il tema centrale del difetto di legittimazione passiva della società odierna ricorrente rispetto al bene indicato nell’atto impugnato (per non essere la stessa proprietaria dal 2005 e neppure concessionaria dell’ immobile de quo ), limitandosi ad affermare che in sede di esecuzione della decisione l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto tenere conto dell’effettiva titolarità delle unità immobiliari; 7.2. orbene i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità. (Sez. 2- , Sentenza n. 27343 del 29/10/2018, Rv. 651022 -01); 7.3. emergendo in modo evidente che la [OSCURATO:PERSONA], come lamentato da parte ricorrente, ha adottato una soluzione palesemente “elusiva” e meramente apparente, non colmando il vuoto motivazionale, quanto al profilo sopra indicato, individuato in sede di annullamento con rinvio, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va, dunque, cassata , con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizio