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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15504/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità; lette le conclusioni scritte della difesa, nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe ed all'esito di giudizio di riesame, il Tribunale di Firenze ha confermato l'ordinanza con la quale è stata applicata a carico (anche) di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 2 e 4 della

I. n. 895 del 1967 (capo 3 d'incolpazione).

2. Avverso la prefata ordinanza emessa in sede di riesame Molè ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si deduce l'omessa o inesistente motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato.

Il Tribunale, per il ricorrente, si sarebbe limitato a riportare stralci di passaggi di conversazioni ed sms scambiati tra terze persone dalle quali non emergerebbe alcun riferimento a Mole o alla sua condotta in merito alla fattispecie di cui all'incolpazione, con conseguente inidoneità degli indizi a fondare una ragionevole o alta probabilità di colpevolezza per la loro assenza di sintomaticità e di sufficiente margine di certezza nella prospettiva decisoria.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, mentre la difesa del ricorrente ha per iscritto insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo unico di ricorso, con il quale, al di là della formulazione della rubrica, si prospettano vizi motivazionali, è manifestamente infondato.

1.1. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

In tali termini, ex plurimis, Sez.

U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01.

La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01).

In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione).

1.2. Orbene, l'ordinanza esaminata, lungi dal violare norme di legge e letta in uno con l'ordinanza genetica che esplicitamente fa propria (in ragione dello stretto collegamento e della complementarietà delle stesse) risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito al reato in materia di armi allo stesso ascritto.

Deve difatti nella specie ribadirsi il principio per cui, in tema di misure cautelari, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.i.p. ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246875-01, la quale, peraltro ne fa conseguire che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il Tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato).

Nella specie, l'ordinanza genetica preliminarmente ricostruisce in termini di gravità indiziaria l'importazione di 430 Kg di cocaina quale altra fattispecie ascritta all'indagato nonché reato fine di un'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ad egli non contestata.

All'esito, essa valuta (pag. 254 e ss.) gli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alla detenzione dell'arma, che si sostanziano in esiti di conversazioni (telefoniche e tra presenti) intercorse non solo tra i correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, anche tra i due citati indagati ed altri soggetti tra cui proprio l'indagato [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice dell'istanza cautelare muove in particolare dalla valutazione della conversazione n. 500 del 18 giugno 2019 tra Antonini e Farioli, ritenendo emergente da essa, in forza del chiaro tenore delle espressioni utilizzate, l'intenzione dei conversanti di reperire armi, occultabili, in ipotesi, utilizzando la tecnica dal doppiofondo in cartongesso.

La valutazione delle conversazioni tra Antonini e Farioli dei successivi mesi di novembre e dicembre 2019 (progressivi nn. 4830, 5023, 5270, 5797 e 5972), in ragione del linguaggio utilizzato, allusivo ad un'arma nonché pertinente rispetto quello utilizzato nella precedente conversazione n. 500, porta poi l'ordinanza genetica a ritenere sussistente la gravità indiziaria circa l'effettivo possesso dell'arma da parete dei due citati soggetti per averla ricevuta da [OSCURATO:PERSONA].

Questo emerge, per il giudice del cautelare, in ragione della lettura degli evidenziati elementi anche alla luce delle emergenze di cui alla successiva conversazione ambientale n. 2310 (del 2 gennaio 2020), intercorsa tra Molè, [OSCURATO:PERSONA] ed altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]).

Ancora una volta si valorizza il linguaggio allusivo ma pertinente rispetto a quello adoperato nelle precedenti conversazioni oltre che facente riferimento all'attività eseguita per l'occultamento dell'arma.

Le vicissitudini della detta attività di occultamento eseguita da Farioli, per come illustrata da quest'ultimo ad Antonini nella conversazione n. 2436 del 7 gennaio 2020, sono infine lette dal giudice di merito alla luce anche degli ulteriori elementi successivi ed emergenti dall'eseguita perquisizione volta al reperimento dell'arma.

L'esito negativo dell'atto d'indagine, per quanto ritenuto in sede cautelare, determina difatti le ulteriori conversazioni tra Antonini e Farioli nel corso delle quali quest'ultimo, sorridendo, informa l'interlocutore che «è andata bene» (conversazioni n. 7312 del 7 febbraio 2020 e n. e 7340 del giorno successivo).

Su tale congruo e logico apparato motivazionale si innesta poi quello di cui all'ordinanza emessa in sede di riesame.

Essa, in termini altrettanto logici e congrui, in forza dei detti elementi (emergenti da pag. 254 a 261 dell'ordinanza genetica cui fa specifico riferimento) e considerando le critiche mosse in quella sede dalla difesa, conferma la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a Mole addirittura all'esito di una loro autonoma valutazione avente ad oggetto gli esiti delle intercettazioni (pagine 4 e 5 dell'ordinanza di riesame), ancorché non indispensabile.

L'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame, difatti, non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (e delle esigenze cautelari), in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante.

Al pari degli altri provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292 cod. proc. pen., possono quindi solo farsi valere con riferimento all'ordinanza di riesame i vizi della motivazione nonché l'assenza della motivazione o la sua mera apparenza, in quanto invece inidonea ad esplicitare il sotteso iter logico-giuridico (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603-01, in motivazione; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122-01).Dalla congruità e logicità della motivazione consegue dunque l'inammissibilità della censura, anche laddove con essa si pretende di sostenere una diversa interpretazione degli elementi di cui alle captate conversazioni, ancorché in termini di loro inidoneità rispetto alla gravità indiziaria.

Ciò in quanto, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare), come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Manda cancel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità; lette le conclusioni scritte della difesa, nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe ed all'esito di giudizio di riesame, il Tribunale di Firenze ha confermato l'ordinanza con la quale è stata applicata a carico (anche) di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 2 e 4 della I. n. 895 del 1967 (capo 3 d'incolpazione). 2. Avverso la prefata ordinanza emessa in sede di riesame Molè ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si deduce l'omessa o inesistente motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato. Il Tribunale, per il ricorrente, si sarebbe limitato a riportare stralci di passaggi di conversazioni ed sms scambiati tra terze persone dalle quali non emergerebbe alcun riferimento a Mole o alla sua condotta in merito alla fattispecie di cui all'incolpazione, con conseguente inidoneità degli indizi a fondare una ragionevole o alta probabilità di colpevolezza per la loro assenza di sintomaticità e di sufficiente margine di certezza nella prospettiva decisoria. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, mentre la difesa del ricorrente ha per iscritto insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo unico di ricorso, con il quale, al di là della formulazione della rubrica, si prospettano vizi motivazionali, è manifestamente infondato. 1.1. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione). 1.2. Orbene, l'ordinanza esaminata, lungi dal violare norme di legge e letta in uno con l'ordinanza genetica che esplicitamente fa propria (in ragione dello stretto collegamento e della complementarietà delle stesse) risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito al reato in materia di armi allo stesso ascritto. Deve difatti nella specie ribadirsi il principio per cui, in tema di misure cautelari, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.i.p. ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246875-01, la quale, peraltro ne fa conseguire che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il Tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato). Nella specie, l'ordinanza genetica preliminarmente ricostruisce in termini di gravità indiziaria l'importazione di 430 Kg di cocaina quale altra fattispecie ascritta all'indagato nonché reato fine di un'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ad egli non contestata. All'esito, essa valuta (pag. 254 e ss.) gli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alla detenzione dell'arma, che si sostanziano in esiti di conversazioni (telefoniche e tra presenti) intercorse non solo tra i correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, anche tra i due citati indagati ed altri soggetti tra cui proprio l'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell'istanza cautelare muove in particolare dalla valutazione della conversazione n. 500 del 18 giugno 2019 tra Antonini e Farioli, ritenendo emergente da essa, in forza del chiaro tenore delle espressioni utilizzate, l'intenzione dei conversanti di reperire armi, occultabili, in ipotesi, utilizzando la tecnica dal doppiofondo in cartongesso. La valutazione delle conversazioni tra Antonini e Farioli dei successivi mesi di novembre e dicembre 2019 (progressivi nn. 4830, 5023, 5270, 5797 e 5972), in ragione del linguaggio utilizzato, allusivo ad un'arma nonché pertinente rispetto quello utilizzato nella precedente conversazione n. 500, porta poi l'ordinanza genetica a ritenere sussistente la gravità indiziaria circa l'effettivo possesso dell'arma da parete dei due citati soggetti per averla ricevuta da [OSCURATO:PERSONA]. Questo emerge, per il giudice del cautelare, in ragione della lettura degli evidenziati elementi anche alla luce delle emergenze di cui alla successiva conversazione ambientale n. 2310 (del 2 gennaio 2020), intercorsa tra Molè, [OSCURATO:PERSONA] ed altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]). Ancora una volta si valorizza il linguaggio allusivo ma pertinente rispetto a quello adoperato nelle precedenti conversazioni oltre che facente riferimento all'attività eseguita per l'occultamento dell'arma. Le vicissitudini della detta attività di occultamento eseguita da Farioli, per come illustrata da quest'ultimo ad Antonini nella conversazione n. 2436 del 7 gennaio 2020, sono infine lette dal giudice di merito alla luce anche degli ulteriori elementi successivi ed emergenti dall'eseguita perquisizione volta al reperimento dell'arma. L'esito negativo dell'atto d'indagine, per quanto ritenuto in sede cautelare, determina difatti le ulteriori conversazioni tra Antonini e Farioli nel corso delle quali quest'ultimo, sorridendo, informa l'interlocutore che «è andata bene» (conversazioni n. 7312 del 7 febbraio 2020 e n. e 7340 del giorno successivo). Su tale congruo e logico apparato motivazionale si innesta poi quello di cui all'ordinanza emessa in sede di riesame. Essa, in termini altrettanto logici e congrui, in forza dei detti elementi (emergenti da pag. 254 a 261 dell'ordinanza genetica cui fa specifico riferimento) e considerando le critiche mosse in quella sede dalla difesa, conferma la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a Mole addirittura all'esito di una loro autonoma valutazione avente ad oggetto gli esiti delle intercettazioni (pagine 4 e 5 dell'ordinanza di riesame), ancorché non indispensabile. L'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame, difatti, non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (e delle esigenze cautelari), in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. Al pari degli altri provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292 cod. proc. pen., possono quindi solo farsi valere con riferimento all'ordinanza di riesame i vizi della motivazione nonché l'assenza della motivazione o la sua mera apparenza, in quanto invece inidonea ad esplicitare il sotteso iter logico-giuridico (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603-01, in motivazione; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122-01).Dalla congruità e logicità della motivazione consegue dunque l'inammissibilità della censura, anche laddove con essa si pretende di sostenere una diversa interpretazione degli elementi di cui alle captate conversazioni, ancorché in termini di loro inidoneità rispetto alla gravità indiziaria. Ciò in quanto, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare), come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). 4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Manda cancel
Sentenza Cassazione n. 15504/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris