CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 16880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 17073/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Vicenza, [OSCURATO:PERSONA] n. 115. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio ele tto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 138. -RESISTENTE- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Vicenza, [OSCURATO:PERSONA] n. 11. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 25.5.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: regolamento competenza Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la div isione dell’asse ereditario della madre [OSCURATO:PERSONA], convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito, eccependo la inammissibilità della domanda di divisione, data la pendenza del giudizio n. 16686/2020 avanti alla Suprema Corte di Cassazione, avente ad oggetto la divisione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], nella quale era stata chiamata a succedere, oltre alle parti del presente processo, anche [OSCURATO:PERSONA], invocando, in subordine, la sospensione del giudizio ex art. 295 o 337 c.p.c.. Il Tribunale ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ritenendo che la causa avente ad oggetto la divisione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA] influisse sulla presente controversia, poiché l’accoglimento dell’una o dell’altra ipotesi divisionale elaborata nella causa pendente in cassazione avrebbe inciso sulla composizione della quota spettante a [OSCURATO:PERSONA] sull’asse ereditario del marito e, di conseguenza, sulle quote di ciascuna parte del presente giudizio. Per la cassazione del provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza affidato ad un unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con memoria ex art. 47 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie. 2. Con l’unico motivo del proposto regolamento si denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che tra la causa pendente in cassazione, relativa alla divisione dell’asse ereditario paterno, e quella riguardante la divisione materna non intercorreva un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico, data la diversità ed autonomia delle due masse da dividere. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art.295 c.p.c. per effetto della pendenza in cassazione del giudizio di divisione dell’asse di [OSCURATO:PERSONA], assumendo che l’esito del primo processo avrebbe inciso sulla consistenza del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e dunque sulle operazioni divisionali e sulla consistenza delle singole quote da attribuire agli eredi all’esito del presente processo. In realtà, come da tempo affermato da questa Corte, non è ravvisabile il rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra due processi di divisione, pendenti tra le stesse parti, ma riguardanti masse oggettivamente diverse, purché relative a comunioni fondate su situazioni giuridiche distinte (Cass. 131/1976; Cass.2231/1985; Cass. 1739/2012; Cass. 1739/2013). La prima divisione è stata –peraltro - oggetto di una pronuncia non passata in giudicato, pendendo tuttora il giudizio in cassazione, dovendo richiamarsi il costante orientamento di questa Corte (da ultimo ribadito da Cass. s.u. 21763/2021), secondo cui, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può mai ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art.295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art.336, secondo comma, c.p.c.. Qualora il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi della norma correttamente applicabile (Cass. 17936/2018; Cass. 13823/2016; Cass.10027/2012; Cass. 375/201313; Cass. 13035/2019; Cass. s.u. 21763/2021; Cass. 9470/2022 in tema di rapporto tra distinti giudizi di divisione). Non sussisteva, quindi, alcun presupposto che consentisse la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della divisione di [OSCURATO:PERSONA]. E’ –per tali ragioni - accolto l’unico motivo di ricorso. Il provvedimento è cassato in relazione all’unico motivo di ricorso, con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Vicenza, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, e con concessione del termine di legge per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Vicenza, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con termine di legge per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consigl