CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2021
Cassazione n. 37897/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 19/05/2021 del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito iL4ffensore ORDINANZA E' presentata istanza per la rimessione del processo, ai sensi degli artt 45 e 46 cpp da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto personalmente e controfirmato per autentica dal difensore di fiducia e procuratore speciale,avvocato [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della richiesta sono esposti i seguenti fatti. 1.11 Tribunale di Tivoii su istanza di [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la società centro di terapia alla procedura di concordato preventivo, di cui questi è stato amministratore unico fino al fallimento; il PM, dr Guerra, ha richiesto la revoca del concordato, nonostante il parere positivo espresso dal commissario giudiziale ed il Tribunale ha revocato il concordato e dichiarato il fallimento della società; nel breve volgere di pochi giorni il medesimo PM ha iscritto [OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagati per reati fallimentari; tra Gennaio ed Aprile 2017 sono stati aperti, sempre ad opera del medesimo PM, altri due procedimenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; questi, in definitiva, rappresenta che in un periodo limitato sono stati aperti cinque procedimenti penali nei suoi confronti e, soprattutto, è stato chiesto il fallimento della società da lui amministrata. L'ufficio del PM nel corso delle indagini utilizzava scritti anonimi contro [OSCURATO:PERSONA], che contrariamente al disposto di cui all'art 240 cpp, erano inseriti nel fascicolo del presente procedimento. 2.In un diverso procedimento in cui l'istante figura come persona offesa, affidata alle cure del dr Guerra, era presentata istanza di astensione ex art 52 cpp, rigettata dal Procuratore della Repubblica. A Febbraio 2020 il dr Guerra emetteva decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un diverso procedimento per il delitto di corruzione impropria di alcuni carabinieri, in cui la controprestazione illecita sarebbe individuata nell'effettuazione di esami di laboratorio presso una struttura diagnostica, alla quale [OSCURATO:PERSONA] è estraneo. 3.11 richiedente avanza il legittimo sospetto di mancanza di imparzialità da parte dei Magistrati della Procura di Tivoli e ritiene che i fatti suindicati possano condizionare la libera determinazione dei soggetti del procedimento; sostiene, altresì, che il giudizio nel quale l'istanza è presentata non possa tenersi davanti ai Tribunale di Tivoli, sezione unica collegiale. Pertanto, propone istanza affinchè il processo sia rimesso ad altro ufficio giudicante ai sensi dell'art 11 cpp. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità. Il 5 Luglio 2021 è stata depositata in Cancelleria istanza a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato con la quale si è richiesta i' integrazione del contraddittorille altre parti del processo, alle quali la stessa istanza è stata notificata ai sensi dell'art 46/1 cpp, sollecitando la Cancelleria di questa Sezione a provvedere alla notifica alle altre parti. L'istanza è inammissibile. 1.Va preliminarmente osservato che la richiesta di integrazione del contraddittorio presentata dalla difesa il 5 Luglio va disattesa, poiché mentre la difesa ha correttamente adempiuto alla disposizione di cui all'ad 46/1 cpp, la cui inosservanza, del resto, è sanzionata dall'inammissibiltà dell'istanza, nessun obbligo può ricadere sul giudice circa la notifica alle altre parti dell'avviso dell'odierna udienza, anche in considerazione della mancata indicazione da parte della difesa di eventuali altre parti del processo e dei difensori alle quali occorrerebbe, secondo la visione del ricorrente, effettuare la notifica. 2.Per quanto attiene al merito dell'istanza è necessario premettere che per stabile giurisprudenza di questa Corte l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, inducendo una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e -come tale - implica una stretta interpretazione delle disposizioni che lo disciplinano, in guisa che la "grave situazione locale" evocata dall'art. 45 c.p.p. non può non intendersi come fenomenologia esterna alla dialettica processuale, scandita da taie e manifesta abnormità da potersi leggere come fonte di reale rischio di parzialità dell'ufficio giudiziario ove si svolge il processo o di lesione della libera determinazione delle persone che vi partecipano. (Sez. 7, Ordinanza n. 14010 del 07/02/2013 Cc. dep. 25/03/2013 Rv. 255048) Nel caso di specie il richiedente allega, a sostegno della richiesta, soltanto la pluralità di iniziative di indagine del Pfv1 nei suoi confronti sia in sede civile, che in sede penale, nonché l'ipotizzata manifesta infondatezza di alcune di esse/senza neanche riferirsi alla grave situazione locale, che deve essere costituita - è opportuno ribadirlo - da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, con caratteristiche tali da porre in concreto pericolo la libertà di giudizio delle persone che partecipano ai processo, mentre i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da questo assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico di una mancanza di imparzialità dell'intero ufficio giudiziario.Sez. 6, Sentenza n. 11499 del 21/10/2013 Cc. (dep. 10/03/2014 ) Rv. 260888. Il richiedente, in definitiva, dalle iniziative del PM oggetto di critica fa discendere i timori, le illazioni ed i sospetti di gravi violazioni della serenità ed imparzialità del Magistrati della Procura e dei Giudici dei Tribunale di Tivoli, che ha genericamente rappresentato nell'istanza. Per i motivi suesposti l'istanza deve dichiararsi inammissibile poiché manifestamente infondata ed, ai sensi dell'ad 616 cpp. li ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed ai versamento di euro tremila alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende. Deciso il 20.7.2020