CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2018 del TRIBUNALE di TIVOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, ha chiesto, con requisitoria del 26 novembre 2021, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 dicembre 2018 il Tribunale di Tivoli ha, tra l'altro, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di 350 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. Con la medesima decisione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, formulata da difensore privo di procura speciale, di essere restituito — nel caso di riqualificazione del fatto in origine contestato — nel termine per chiedere I 'oblazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione — così qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello da lui presentato — affidato a due motivi, con i quali lamenta che, rispettivamente, il Tribunale abbia dichiarato indebitamente ritenuto l'inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine e non gli abbia, quantomeno, concesso la possibilità, fruendo di apposito termine, di munirsi della procura speciale e di adempiere agli ulteriori incombenti. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 26 novembre 2021, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. È pacifico, in fatto, che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere, tra l'altro, del delitto sanzionato dall'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, ha chiesto, all'atto di rassegnare le conclusioni, di essere rimesso in termini per l'eventuale richiesta di oblazione nel caso di riqualificazione della condotta — consistente nella detenzione illegale di sette proiettili cal. 9 Parabellum — nella contravvenzione sanzionata dall'art. 697 cod. pen.. Il Tribunale, pur operando la predetta riqualificazione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per la proposizione di istanza di oblazione, consentita ai sensi dell'art. 141, comma 4 -bis, disp. att. cod. proc. pen., perché presentata da difensore privo di procura speciale, in dichiarata adesione ad un indirizzo ermeneutico che ha indicato come coesistente rispetto ad altro di segno opposto. Così facendo, ha trascurato di considerare che l'orientamento prescelto è stato abbandonato da oltre un decennio, ovvero a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 47923 del 29/10/2009, D'Agostino, Rv. 244819, hanno sancito, con decisione costantemente mutuata dalla successiva produzione giurisprudenziale ed alla quale il Collegio intende attenersi, la legittimità, ai sensi dell'art. 99, comma primo, cod. proc. pen., della proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore dell'imputato, anche se non munito di procura speciale. Tanto basta a mettere in evidenza il vizio della decisione impugnata, che deve essere, pertanto, annullata. Al disposto annullamento non consegue, peraltro, il rinvio al giudice di merito affinché valuti l'istanza di oblazione ovvero, come subordinatamente rilevato dal ricorrente, perché conceda alla parte un apposito spatium deliberandi. Al riguardo, deve, infatti, prendersi atto, prioritariamente, della maturazione, al 21 gennaio 2019, del termine massimo prescrizionale di cinque anni, che ha determinato l'estinzione del reato, ciò che impone l'immediata declaratoria, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., della causa di improcedibilità, incompatibile con il rinvio della causa all'esame del giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 5, n. 2517, del 14/09/2016, dep. 2017, Greco, Rv. 269048). P.Q.M. Qualificato l'appello come ricorso per Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il