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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16075/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 37/ ( 1Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, nel primo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta finalità di cessione della sostanza, nel secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, nel terzo, vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché asserenti vizi di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve affermarsi la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, evidenziando che, in tal senso, depongono: a) il dato quantitativo dello stupefacente detenuto, da cui erano ricavabili 104,88 dosi medie singole; b) la presenza di plurimi strumenti univocamente destinati al confezionamento di dosi, costituiti, precisamente, da due coltelli trovati con la lama sporca di sostanza stupefacente, da circa 30 ritagli carta stagnola, da un trita-erba e da 8 bustine in cellophane contenenti residui di sostanza verde; c) la mancata giustificazione della necessità di conservare detto quantitativo di sostanza drogante; Considerato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corte di appello correttamente escluso il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della non marginale offesa al bene giuridico, rilevabile dalle modalità del fatto, siccome indicative, alla stregua del materiale rinvenuto e sequestrato in sede di perquisizione, di un dolo particolarmente intenso, volto alla commercializzazione di sostanza stupefacente, mediante lo svolgimento di un'attività non occasionale; Osservato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche attese le modalità della condotta con il rinvenimento di sostanza stupefacente in quantità non trascurabile e gli altri oggetti destinati allo spaccio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 37/ ( 1Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, nel primo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta finalità di cessione della sostanza, nel secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, nel terzo, vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché asserenti vizi di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve affermarsi la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, evidenziando che, in tal senso, depongono: a) il dato quantitativo dello stupefacente detenuto, da cui erano ricavabili 104,88 dosi medie singole; b) la presenza di plurimi strumenti univocamente destinati al confezionamento di dosi, costituiti, precisamente, da due coltelli trovati con la lama sporca di sostanza stupefacente, da circa 30 ritagli carta stagnola, da un trita-erba e da 8 bustine in cellophane contenenti residui di sostanza verde; c) la mancata giustificazione della necessità di conservare detto quantitativo di sostanza drogante; Considerato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corte di appello correttamente escluso il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della non marginale offesa al bene giuridico, rilevabile dalle modalità del fatto, siccome indicative, alla stregua del materiale rinvenuto e sequestrato in sede di perquisizione, di un dolo particolarmente intenso, volto alla commercializzazione di sostanza stupefacente, mediante lo svolgimento di un'attività non occasionale; Osservato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche attese le modalità della condotta con il rinvenimento di sostanza stupefacente in quantità non trascurabile e gli altri oggetti destinati allo spaccio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q. P.Q.M
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