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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 ottobre 2021

Cassazione n. 04488/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo A (-,7-7~,L----e ,Ce d:9-era fir c.a ,41,t [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 16 dicembre 2019, con la quale è stato condannato alla pena di mesi quattro, giorni quindici di arresto ed euro 900,00 di ammenda, in ordine ai seguenti reati, commessi il 3 aprile 2017 in Sassari e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione e dalle relative pertinenze una taglierina lunga 16 cm; b) possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, ai sensi dell'art.707 cod. pen., perché, condannato per delitti commessi a scopo di lucro, era stato colto in possesso di uno spiedo in acciaio con punta lungo 11 cm.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 131 bis, 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe mancato di applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte evidenzia che la sentenza di condanna alla pena di mesi, quattro, giorni quindici di arresto ed euro 900,00 non è direttamente ricorribile in cassazione.

Pertanto, previa riqualifica ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. del ricorso per cassazione come atto di appello, si evidenzia che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta va riconosciuta alla Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, alla quale devono essere trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per il giudizio.

Così deciso il 27/10/2021 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo A (-,7-7~,L----e ,Ce d:9-era fir c.a ,41,t [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 16 dicembre 2019, con la quale è stato condannato alla pena di mesi quattro, giorni quindici di arresto ed euro 900,00 di ammenda, in ordine ai seguenti reati, commessi il 3 aprile 2017 in Sassari e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione e dalle relative pertinenze una taglierina lunga 16 cm; b) possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, ai sensi dell'art.707 cod. pen., perché, condannato per delitti commessi a scopo di lucro, era stato colto in possesso di uno spiedo in acciaio con punta lungo 11 cm. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 131 bis, 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe mancato di applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte evidenzia che la sentenza di condanna alla pena di mesi, quattro, giorni quindici di arresto ed euro 900,00 non è direttamente ricorribile in cassazione. Pertanto, previa riqualifica ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. del ricorso per cassazione come atto di appello, si evidenzia che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta va riconosciuta alla Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, alla quale devono essere trasmessi gli atti. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per il giudizio. Così deciso il 27/10/2021 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 04488/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris