CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' artt. 62 n. 2 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che il motivo è anche manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (ex multis, Sez. 5 , Sentenza n.23031 del 03/03/2021 Rv. 281377); Ritenuto che il motivo con il quale il ricorrente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 539 comma 2 cod.proc.pen e 27 comma 3 Costituzione è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, la condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice penale, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della esistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato (tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 45118 del 23/04/2013 -dep. 07/11/2013 - Rv. 257551); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così