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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 04360/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza dì condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità, contestando la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, e con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede dì legittimità, collocandosi sul piano del merito e riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, con cui sì tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte dì legittimità.

La Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, evidenziando che il ricorrente venivaby..efra6tritrovato in possesso, presso la sua abitazione )di tre involucri di carta stagnola contenenti tre grammi di marijuana e 25 involucri contenenti ulteriori 25 grammi della medesima sostanza stupefacente; inoltre è stata rinvenuta all'interno di una credenza ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente, pari a grammi 14 e in un barattolo ulteriori 10 grammi.

L'imputato era inoltre in possesso di un tritaerba, di un bilancino di precisione e di un rotolo di carta stagnola, elementi da cui il giudice ha inferito in modo inequivocabile che la sostanza stupefacente occultata in diversi punti della casa non fosse destinata all'uso personale.

In ordine alla doglianza sollevata dal difensore in merito alla scarsa qualità dello stupefacente, il giudice a qua ha evidenziato come tale profilo non incide sulla destinazione allo spaccio dello stupefacente, che ben può essere destinato ad una fetta di mercato ugualmente interessata; motivazione congrua e logica e, come tale, quindi, non censurabile.

Analogamente, manifestamente infondata è la doglianza relativa ai diniego delle circostanze avendo il giudice rictilarato i precedenti penali di cui è gravato ricorrente per fatti della stessa specie che attestangattività di traffico illecito di stupefacenti è svolta dal 1995 fino al 2018.

Rilevato che 11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza dì condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità, contestando la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, e con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede dì legittimità, collocandosi sul piano del merito e riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, con cui sì tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte dì legittimità. La Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, evidenziando che il ricorrente venivaby..efra6tritrovato in possesso, presso la sua abitazione )di tre involucri di carta stagnola contenenti tre grammi di marijuana e 25 involucri contenenti ulteriori 25 grammi della medesima sostanza stupefacente; inoltre è stata rinvenuta all'interno di una credenza ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente, pari a grammi 14 e in un barattolo ulteriori 10 grammi. L'imputato era inoltre in possesso di un tritaerba, di un bilancino di precisione e di un rotolo di carta stagnola, elementi da cui il giudice ha inferito in modo inequivocabile che la sostanza stupefacente occultata in diversi punti della casa non fosse destinata all'uso personale. In ordine alla doglianza sollevata dal difensore in merito alla scarsa qualità dello stupefacente, il giudice a qua ha evidenziato come tale profilo non incide sulla destinazione allo spaccio dello stupefacente, che ben può essere destinato ad una fetta di mercato ugualmente interessata; motivazione congrua e logica e, come tale, quindi, non censurabile. Analogamente, manifestamente infondata è la doglianza relativa ai diniego delle circostanze avendo il giudice rictilarato i precedenti penali di cui è gravato ricorrente per fatti della stessa specie che attestangattività di traffico illecito di stupefacenti è svolta dal 1995 fino al 2018. Rilevato che 11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 04360/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris