CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. CINZIAMARGANELLA, con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) in persona delNumero registro generale 4377/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 11733/2026Data pubblicazione 29/04/2026procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex legecontroBOSCHETTI CARLO, rappresentato e difeso dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], COMUNE VACRI in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1520/2024depositata il 9/12/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 4377/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 11733/2026Data pubblicazione 29/04/2026dispositivo, in favore delle sole parti controricorrenti, non avendo le partiintimate svolto attività difensiva in questa sede;rilevato che va disposta la chiesta distrazione delle spese liquidate infavore dei suoi assistiti, [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Crocetta, che se ne è dichiarato antistatario;considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento delledomande di condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.,avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dispone ladistrazione delle dette spese liquidate in favore dei suoi assistiti, UgoSchitti e di [OSCURATO:PERSONA], al difensore antistatario degli stessi, avv.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Il Presidente di Sezione DelegatoAntonietta Scrima