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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 33966/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20729/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' SRL, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1170/2021 depositata il 14/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., contro la sentenza del 14 maggio 2021 con cui la corte d’appello di Bologna ha respinto il loro appello avverso sentenza del tribunale di Modena che aveva così deciso: «1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 847/2014 D.

I. 2) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere in solido a [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 449.860,72, oltre interessi legali. 3) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA].

Coop., la somma di euro 7.202,30 oltre interessi legali. 4) Pone a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] da un lato, e di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA].

Coop. dall’altro, le spese per c.t.u. al 50% tra loro. 5) Dichiara le spese di lite compensate tra le parti».

2. ― [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso, mentre l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega difese.

3. ― Le parti ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi.

Il primo mezzo denuncia violazione di legge, art. 360, n. 3) c.p.c., violazione dell’art. 117 TUB, mancata applicazione del tasso di sostituzione in presenza di interessi superiori a quelli indicati contrattualmente nell’ambito di contratto di apertura di credito ipotecario.

Il secondo mezzo denuncia violazione di legge, art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2 della L. n. 287 del 1990, conseguente nullità della fideiussione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] in quanto conforme allo schema ABI, violazione art. 1419 c.c..

Il terzo mezzo denuncia violazione di legge, art. 2 L. 108/1996, applicazione al conto corrente ipotecario del tasso soglia previso per i conti ordinari e non del tasso previsto per i mutui ipotecari.

5. ― Va preliminarmente disattesa l’eccezione, spiegata dai ricorrenti, di «difetto di legittimazione attiva e passiva della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.», eccezione formulata in memoria illustrativa sul rilievo che «la controricorrente fonda la propria legittimazione su una presunta operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 (legge 30 aprile 1999, n. 130), di cui avrebbe dato notizia mediante pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (controricorso).

Tale allegazione è del tutto inidonea a fondare la prova della titolarità del credito per cui è causa».

La ricorrente sostiene in particolare che la giurisprudenza di questa S.C. affermerebbe stabilmente che la pubblicazione dell'avviso di cessione in [OSCURATO:PERSONA] non costituisca prova dell'esistenza del contratto di cessione né, tantomeno, dell'inclusione di uno specifico credito nel perimetro dell'operazione di cessione.

Si aggiunge che «[OSCURATO:SOCIETA]., limitandosi a depositare un generico avviso pubblicato in G.U.

Tale avviso, peraltro, si riferisce a "un portafoglio di crediti" senza fornire criteri specifici, univoci e oggettivi che consentano di affermare, con certezza, che il credito vantato nei confronti degli odierni ricorrenti sia stato effettivamente ricompreso in tale operazione».

Si tratterebbe di indicazioni generiche, insufficienti a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla cessionaria, né potrebbe sostenersi che sul debitore ceduto gravi l'onere di contestazione specifica ex articolo 115 c.p.c.: l'atto di cessione costituirebbe difatti un fatto ignoto alla parte debitrice, la quale non avrebbe conoscenza diretta e immediata dei suoi termini.

L’eccezione è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.

5.1. ― L’articolo 58, secondo comma, del testo unico bancario stabilisce che la banca cessionaria di crediti in blocco debba dare notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] 5: si tratta di un adempimento pubblicitario sostitutivo della notificazione della cessione al debitore ceduto, prevista dal secondo comma dell’articolo 1264 c.c..

Eguale adempimento prescrive l’articolo 4 della legge n. 130 del 1999, attraverso il rinvio ai commi secondo, terzo e quarto del citato articolo 58, con riguardo alle cessioni di crediti attuate mediante operazioni di cartolarizzazione.

La norma prevede dunque che iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] abbiano ad oggetto la notizia dell’avvenuta cessione, senza che l’adempimento pubblicitario, in particolare la pubblicazione, della quale qui ci occupiamo, debba per legge estendersi all’identificazione ― singulatim o per categorie ― dei crediti connessi ai rapporti (in ipotesi di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, ovvero di cessione in blocco di rapporti giuridici: articolo 58 citato, primo comma) ovvero dei crediti in se stessi (in ipotesi di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari: articolo 1 della legge n. 130 del 1999) di volta in volta ceduti.

5.2. ― Ora, è ben possibile, ed è frequente, che la cessione abbia ad oggetto (anche) crediti litigiosi.

In ipotesi di controversia in atto nei confronti della cedente, incardinata in sede di impugnazione da o contro la cessionaria, l’adempimento pubblicitario in discorso, come previsto dal dettato normativo, non vale di per sé, evidentemente, ove ne sorga questione, a fornire la prova piena né che una cessione vi sia effettivamente stata, né che il credito oggetto di controversia rientri nel numero dei crediti oggetto della cessione e che, per l’effetto, la cessionaria sia succeduta nel processo alla cedente, secondo la previsione, a seconda dei casi, dagli articoli 110 e 111 c.p.c.: l’avviso di cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], difatti, è un atto esterno e successivo al contratto di cessione, che non implica, su un piano di necessità, la precedente stipulazione del menzionato contratto, il cui contenuto, d’altronde, non deve, come osservato, indicare in dettaglio.

In tale frangente, nel passaggio da un grado ad un altro del giudizio, trova allora applicazione il ribadito principio, operante nel nostro caso, secondo cui il soggetto che proponga impugnazione, oppure vi resista, nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causamper essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova ― la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d’ufficio ― delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex articoli 110 e 111 citati.

5.3. ― Sul tema, nella pratica, si sviluppano, come or ora accennato, essenzialmente due distinti e ricorrenti argomenti difensivi spiegati della controparte della cessionaria, la quale cessionaria, alternativamente, abbia proposto impugnazione ovvero assuma, quale destinataria dell’impugnazione, di essere subentrata alla cedente, che in precedenza era parte del giudizio: talora detta controparte sostiene in radice che l’adempimento pubblicitario non comprova affatto la cessione, altre volte afferma che, pacifica la cessione, la pubblicazione non comprova l’inserimento del credito nell’ambito della cessione medesima.

In proposito, con riguardo ad entrambe le ipotesi, occorre tenere per fermo che la prova della cessione ovvero della ricomprensione del credito entro il perimetro della cessione, ove le circostanze non siano pacifiche, può essere data con ogni mezzo, ed anche per presunzioni, oltre che, se del caso, traendo argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 c.p.c. anche dal comportamento delle parti.

A tale conclusione non concorre la considerazione che la cessione, secondo la previsione dell’articolo 1260 c.c., non richiede alcun requisito formale, né è sottoposta a previsione di forma tanto nel quadro di applicazione dell’articolo 58 del testo unico bancario, quanto della legge sulla cartolarizzazione dei crediti del 1999: ragionando in tale prospettiva, difatti, il contratto di cessione del credito rimarrebbe assoggettato al limite di prova ― pur sempre superabile, ma non è questo il punto ― fissato dal primo comma dell’articolo 2721 c.c., che porta con sé il limite di cui al secondo comma dell’articolo 2729 c.c. in ordine all’impiego del ragionamento presuntivo.

Il punto è che, nel caso considerato, non entra affatto in gioco la disciplina dei limiti alla prova del contratto: disciplina operante tra le parti del contratto medesimo, e non, invece, nei rapporti tra il contraente ceduto, che parte del contratto di cessione non è, ed il cedente, o, più di frequente, come nel nostro caso, il cessionario.

Il contratto di cessione del credito, cioè, si conclude con lo scambio dei consensi di cedente e cessionario, mentre il contraente ceduto, sebbene nella peculiarità della sua posizione, è pur sempre terzo rispetto alla pattuizione, che, evidentemente, si perfeziona senza il suo consenso, e, per vero, prima ancora della notificazione prevista in via generale dall’articolo 1264 c.c. (Cass. 30 aprile 2021, n.11436; Cass. 17 ottobre 1977, n. 4432), notificazione semplicemente posta a presidio dell’interesse del debitore, affinché egli, così come accade per gli adempimenti pubblicitari di cui all’articolo 58 citato, non sia esposto a rischio di pagare male.

Ciò sta a significare che il contratto di cessione stipulato tra cedente e cessionario opera, nei rapporti tra cessionario e contraente ceduto, ed in particolare per i fini della verifica se un determinato credito sia o no compreso nella cessione, alla stregua di un mero fatto: sicché trova applicazione il principio secondo cui i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiamo ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi nei confronti di un terzo l'esistenza come fatto storico influente sull’esito del processo (Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001; Cass. 4 aprile 2023, n. 9295).

5.4. ― E perciò, nel contesto considerato, non ha alcun senso pretendere ― ed è la tesi che sembra patrocinare lo stesso contraente ceduto in questa sede ― che la prova della cessione o della ricomprensione del credito entro l’ambito della cessione possa essere dato esclusivamente a mezzo della produzione del contratto di cessione.

Al contrario, come si è accennato, la prova può essere data con ogni mezzo, ivi comprese presunzioni ed argomenti di prova desunti dal comportamento delle parti, neppure potendosi dubitare, come pure già detto, dell’operatività del principio di non contestazione (sul che, riguardo al caso specifico, v. tra le molte Cass. 22 giugno 2023, n. 17944; più in generale, ad esempio, v.

Cass., Sez.

Un., 18 maggio 2006, n. 11650, secondo cui la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, alla quale affermi di essere succeduta, a titolo universale o particolare, è tenuta a fornire la prova della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia nel controricorso, esplicitamente o implicitamente, riconosciuta, astenendosi dal sollevare eccezioni in proposito).

5.5. ― Quanto a quest’ultimo aspetto, l’applicabilità del principio di non contestazione, occorre sviluppare una ulteriore considerazione.

Si diceva poc’anzi che l’articolo 58 citato non richiede che la pubblicazione dia conto dello specifico contenuto del contratto di cessione, indicando, in particolare, quali siano i singoli crediti oggetto di cessione ovvero quali siano i criteri generali per la loro identificazione.

E, tuttavia, la disposizione richiamata certo non impedisce che la l’avviso di cessione contenga almeno i criteri volti a circoscrivere il numero dei crediti oggetto di cessione, se non pure, come nella pratica sovente accade, ad identificarli singolarmente, perlopiù a mezzo di link ipertestuali che rinviano alla consultazione di elenchi allegati al contratto di cessione.

Sicché, in tal caso, l’adempimento della pubblicazione ― la quale fa già di per sé presumere che una cessione effettivamente vi sia stata, considerato, secondo l’id quod plerumque accidit, che detto adempimento ha un costo e non ha per converso alcuna benché minima utilità per un ipotetico pseudo-cessionario, sicché non si spiega se non quale addentellato della cessione ― può senz’altro esporre elementi tali da consentire di stabilire se la cessione a monte ricomprenda o no un determinato credito ed in specifico quello oggetto di lite.

Ed in altri termini, il dato pubblicitario può contenere elementi da cui desumere che il credito oggetto del contendere rientra effettivamente nel blocco trasferito: si pensi ad elementi quali la data di instaurazione del rapporto o alla qualificazione del credito a sofferenza, rimanendo in tal caso da verificare, sulla base del complesso degli elementi istruttori disponibili, che il singolo credito risponde ai requisiti indicati nella pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] (Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277).

Si spiega così l’indirizzo in più occasioni ribadito dalla S.C. secondo cui, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, può essere sufficiente anche la sola produzione della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], se questa contenga l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove ciò consenta di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (p. es.

Cass. nn. 28335/2025, 25547/2025, 15088/2025, 9073/2025, 841/2025, 28790/2024, 5478/2024, 13289/2024, 4277/2023, 17944/2023, 10200/2020, 15884/2019 e 31118/2017).

Ebbene, tornando al principio di non contestazione, il contenuto della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] si ripercuote sulla valutazione del modo in cui la difesa del contraente ceduto viene prospettata, dal momento che, com’è ovvio, ove l’avviso di cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] individui per circostanziate categorie ovvero addirittura singolarmente, uno per uno, i crediti ceduti, un conto è trincerarsi dietro la generica deduzione del difetto di prova della cessione o dell’estensione di essa al credito in contestazione, un conto è spiegare una specifica contestazione concernente il perché debba ritenersi che la cessione non vi è stata, ovvero che il credito non rientri nella cessione.

Del tutto fuori bersaglio, a tal riguardo, è il richiamo, se non altro nella sua assolutezza, da parte del ricorrente, dell’indirizzo giurisprudenziale che esclude il formarsi della non contestazione in riferimento a fatti che siano estranei alla sfera di conoscenza della parte (p. es.

Cass. 4 gennaio 2019, n. 87): il contraente ceduto, difatti, non è affatto estraneo all’avviso di cessione, che proprio a lui è diretta, e può certo spiegare contestazioni ― e deve farlo se vuole impedire il formarsi della non contestazione ― concernenti i fatti risultanti dalla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], se detta pubblicazione dia conto del contenuto dell’atto di cessione.

5.6. ― Ancora, nel numero degli elementi istruttori suscettibili di considerazione per i fini della verifica di cui si sta discorrendo, va come si diceva certamente considerata, sempre nell’ottica dell’id quod plerumque accidit, la condotta del cedente, tale da poter essere tenuta in considerazione ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 c.p.c..

Ove questi riconosca espressamente che un certo credito è ricompreso nell’ambito della cessione, ovvero, a seguito del subentro in giudizio del cessionario, si disinteressi della lite alla quale aveva in precedenza partecipato attivamente, non v’è davvero modo di nutrire apprezzabili dubbi sull’esistenza della cessione e sull’estensione del suo ambito al credito litigioso.

Ancora, nella stessa prospettiva può essere valorizzata la disponibilità del titolo esecutivo e più in generale della documentazione originale concernente il credito, quale «elemento documentale importante, potenzialmente decisivo» (Cass. n. 10200/2021).

5.7. ― In fin dei conti, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è affare del giudice di merito, che, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori, in senso lato, che di volta in volta ritiene persuasivi.

E nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in vista della verifica dell’ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.

5.8. ― Nel caso di specie, dalla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] (Parte Seconda n. 66 del 6-6-2020) risulta che [OSCURATO:SOCIETA].

«ha acquistato pro soluto da ciascuna [OSCURATO:PERSONA]», ivi compresa [OSCURATO:SOCIETA]., «taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa [OSCURATO:PERSONA] a sofferenza in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 … In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019.

Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le [OSCURATO:PERSONA] e la Società renderanno disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti.

Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: [OSCURATO:EMAIL]».

Ed allora, trova in ciò evidente smentita l’affermazione del ricorrente secondo cui la comunicazione in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe generica, mentre è senza dubbio sufficientemente dettagliata, giacché identifica: i) la tipologia dei crediti ceduti; ii) la loro natura di crediti in sofferenza, secondo precisi parametri tecnici indicati dalla Banca d’Italia; iii) l’arco temporale di riferimento.

Va da sé che nel caso considerato generico non è il contenuto della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto dai ricorrenti, bensì il contenuto della difesa spiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], i quali non hanno contestato, tanto meno specificamente, né che il credito vantato nei loro confronti da [OSCURATO:SOCIETA]. derivasse da finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, né che si trattasse di crediti sorti nel periodo tra 1 gennaio 1988 ed il 29 settembre 2019, né che si trattasse di crediti in sofferenza.

A ciò deve aggiungersi: a) che dalla comunicazione sopra trascritta risulta l’impegno anche della cedente di indicare gli estremi dei crediti ceduti, incombente evidentemente inspiegabile se non in ragione dell’esistenza della cessione (v., per il caso dell’adempimento pubblicitario eseguito non dalla cessionaria ma dalla cedente, già Cass. n. 17944 del 2023; Cass. n. 21279del 2025, oltre alla ulteriore giurisprudenza prima ricordata); b) che, conclusosi vittoriosamente per [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva attivamente operato per la realizzazione del proprio credito, il giudizio di appello, la banca, a fronte per di più di una impugnazione che si vedrà essere all’evidenza totalmente destituita di qualunque fondamento, si è disinteressata di questo giudizio di legittimità, in buona sostanza abbandonandolo per essere stato esso coltivato da [OSCURATO:SOCIETA]..

Sicché, come si è detto che la notificazione della cessione ad iniziativa del cedente acquista significato indiziario ai fini dell’esistenza della cessione (Cass. n. 17944 del 2023), allo stesso modo medesimo significato va attribuito all’indicazione nell’avviso in [OSCURATO:PERSONA] che i dati indicativi relativi ai crediti ceduti vengono resi disponibili dal creditore cedente.

In fin dei conti, tutti gli elementi considerati depongono univocamente nello stesso senso dell’effettiva esistenza della cessione e dell’effettiva ricomprensione del credito in contestazione nell’ambito della cessione.

6. ― Passando all’esame dei motivi, ritiene il Collegio che la loro inconsistenza giustifichi un’esposizione limitata all’indispensabile.

E dunque: i) il primo motivo, con cui i ricorrenti si dolgono dell’applicazione di tassi di interesse superiori a quelli pattuiti, in ragione dell’indeterminatezza della pattuizione per la mancata considerazione di spese, è inammissibile: la corte ha difatti disatteso l’unico motivo di appello, con particolare riguardo alla richiesta di sostituzione del tasso ai sensi dell’articolo 117 del testo unico bancario, sulla considerazione che nella censura si era lamentata la sola discrasia fra tasso pattuito e applicato: «La sostituzione automatica prevista dal settimo comma dell’articolo in questione (ndr 117 T.U.B.) riguarda dunque esclusivamente le ipotesi previste dal comma 6, mentre nel caso di specie gli appellanti non hanno richiamato alcuna di esse, lamentando piuttosto la pretesa discrasia tra i tassi pattuiti in contratto e quelli effettivamente applicati.

Una simile differenza, però, pur potendo eventualmente fondare una pretesa restitutoria in relazione alle somme addebitate in eccesso rispetto a quanto pattuito, non comporta la nullità della clausola contrattuale contenente l’indicazione dei tassi di interesse, i quali risultano nel caso di specie determinati o comunque determinabili»; ora, con il motivo non si denuncia un’omessa pronuncia sul motivo di appello, nel senso che il suo oggetto fosse esclusivamente la riconduzione del tasso da applicare a quella pattuito, e non la sostituzione di diritto, per cui resta ferma la statuizione della corte; per il resto trattasi di confutazione del giudizio di fatto, secondo cui la clausola sugli interessi era determinata; ii) il secondo motivo, con cui si denuncia nullità antitrust della fideiussione, che si sostiene essere rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, sulla base del contratto in atti, è inammissibile per l’assorbente considerazione che, al di là della fideiussione, non risulta prodotto agli atti, ed entro l’apposita scansione temporale, quantomeno il provvedimento numero 55 del 2005, né risulta quale clausola avrebbe dispiegato un qualche effetto sulla sussistenza del credito oggetto del contendere; iii) il terzo motivo, concernente l’apertura di credito in conto corrente, che avrebbe dovuto essere qualificata come mutuo, desumendone il superamento del tasso soglia, è inammissibile per inerenza al giudizio di fatto, dal momento che la corte ha escluso il superamento del detto tasso.

5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20729/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' SRL, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1170/2021 depositata il 14/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., contro la sentenza del 14 maggio 2021 con cui la corte d’appello di Bologna ha respinto il loro appello avverso sentenza del tribunale di Modena che aveva così deciso: «1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 847/2014 D. I. 2) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere in solido a [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 449.860,72, oltre interessi legali. 3) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. Coop., la somma di euro 7.202,30 oltre interessi legali. 4) Pone a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] da un lato, e di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. Coop. dall’altro, le spese per c.t.u. al 50% tra loro. 5) Dichiara le spese di lite compensate tra le parti». 2. ― [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso, mentre l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega difese. 3. ― Le parti ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi. Il primo mezzo denuncia violazione di legge, art. 360, n. 3) c.p.c., violazione dell’art. 117 TUB, mancata applicazione del tasso di sostituzione in presenza di interessi superiori a quelli indicati contrattualmente nell’ambito di contratto di apertura di credito ipotecario. Il secondo mezzo denuncia violazione di legge, art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2 della L. n. 287 del 1990, conseguente nullità della fideiussione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] in quanto conforme allo schema ABI, violazione art. 1419 c.c.. Il terzo mezzo denuncia violazione di legge, art. 2 L. 108/1996, applicazione al conto corrente ipotecario del tasso soglia previso per i conti ordinari e non del tasso previsto per i mutui ipotecari. 5. ― Va preliminarmente disattesa l’eccezione, spiegata dai ricorrenti, di «difetto di legittimazione attiva e passiva della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.», eccezione formulata in memoria illustrativa sul rilievo che «la controricorrente fonda la propria legittimazione su una presunta operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 (legge 30 aprile 1999, n. 130), di cui avrebbe dato notizia mediante pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (controricorso). Tale allegazione è del tutto inidonea a fondare la prova della titolarità del credito per cui è causa». La ricorrente sostiene in particolare che la giurisprudenza di questa S.C. affermerebbe stabilmente che la pubblicazione dell'avviso di cessione in [OSCURATO:PERSONA] non costituisca prova dell'esistenza del contratto di cessione né, tantomeno, dell'inclusione di uno specifico credito nel perimetro dell'operazione di cessione. Si aggiunge che «[OSCURATO:SOCIETA]., limitandosi a depositare un generico avviso pubblicato in G.U. Tale avviso, peraltro, si riferisce a "un portafoglio di crediti" senza fornire criteri specifici, univoci e oggettivi che consentano di affermare, con certezza, che il credito vantato nei confronti degli odierni ricorrenti sia stato effettivamente ricompreso in tale operazione». Si tratterebbe di indicazioni generiche, insufficienti a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla cessionaria, né potrebbe sostenersi che sul debitore ceduto gravi l'onere di contestazione specifica ex articolo 115 c.p.c.: l'atto di cessione costituirebbe difatti un fatto ignoto alla parte debitrice, la quale non avrebbe conoscenza diretta e immediata dei suoi termini. L’eccezione è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate. 5.1. ― L’articolo 58, secondo comma, del testo unico bancario stabilisce che la banca cessionaria di crediti in blocco debba dare notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] 5: si tratta di un adempimento pubblicitario sostitutivo della notificazione della cessione al debitore ceduto, prevista dal secondo comma dell’articolo 1264 c.c.. Eguale adempimento prescrive l’articolo 4 della legge n. 130 del 1999, attraverso il rinvio ai commi secondo, terzo e quarto del citato articolo 58, con riguardo alle cessioni di crediti attuate mediante operazioni di cartolarizzazione. La norma prevede dunque che iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] abbiano ad oggetto la notizia dell’avvenuta cessione, senza che l’adempimento pubblicitario, in particolare la pubblicazione, della quale qui ci occupiamo, debba per legge estendersi all’identificazione ― singulatim o per categorie ― dei crediti connessi ai rapporti (in ipotesi di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, ovvero di cessione in blocco di rapporti giuridici: articolo 58 citato, primo comma) ovvero dei crediti in se stessi (in ipotesi di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari: articolo 1 della legge n. 130 del 1999) di volta in volta ceduti. 5.2. ― Ora, è ben possibile, ed è frequente, che la cessione abbia ad oggetto (anche) crediti litigiosi. In ipotesi di controversia in atto nei confronti della cedente, incardinata in sede di impugnazione da o contro la cessionaria, l’adempimento pubblicitario in discorso, come previsto dal dettato normativo, non vale di per sé, evidentemente, ove ne sorga questione, a fornire la prova piena né che una cessione vi sia effettivamente stata, né che il credito oggetto di controversia rientri nel numero dei crediti oggetto della cessione e che, per l’effetto, la cessionaria sia succeduta nel processo alla cedente, secondo la previsione, a seconda dei casi, dagli articoli 110 e 111 c.p.c.: l’avviso di cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], difatti, è un atto esterno e successivo al contratto di cessione, che non implica, su un piano di necessità, la precedente stipulazione del menzionato contratto, il cui contenuto, d’altronde, non deve, come osservato, indicare in dettaglio. In tale frangente, nel passaggio da un grado ad un altro del giudizio, trova allora applicazione il ribadito principio, operante nel nostro caso, secondo cui il soggetto che proponga impugnazione, oppure vi resista, nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causamper essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova ― la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d’ufficio ― delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex articoli 110 e 111 citati. 5.3. ― Sul tema, nella pratica, si sviluppano, come or ora accennato, essenzialmente due distinti e ricorrenti argomenti difensivi spiegati della controparte della cessionaria, la quale cessionaria, alternativamente, abbia proposto impugnazione ovvero assuma, quale destinataria dell’impugnazione, di essere subentrata alla cedente, che in precedenza era parte del giudizio: talora detta controparte sostiene in radice che l’adempimento pubblicitario non comprova affatto la cessione, altre volte afferma che, pacifica la cessione, la pubblicazione non comprova l’inserimento del credito nell’ambito della cessione medesima. In proposito, con riguardo ad entrambe le ipotesi, occorre tenere per fermo che la prova della cessione ovvero della ricomprensione del credito entro il perimetro della cessione, ove le circostanze non siano pacifiche, può essere data con ogni mezzo, ed anche per presunzioni, oltre che, se del caso, traendo argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 c.p.c. anche dal comportamento delle parti. A tale conclusione non concorre la considerazione che la cessione, secondo la previsione dell’articolo 1260 c.c., non richiede alcun requisito formale, né è sottoposta a previsione di forma tanto nel quadro di applicazione dell’articolo 58 del testo unico bancario, quanto della legge sulla cartolarizzazione dei crediti del 1999: ragionando in tale prospettiva, difatti, il contratto di cessione del credito rimarrebbe assoggettato al limite di prova ― pur sempre superabile, ma non è questo il punto ― fissato dal primo comma dell’articolo 2721 c.c., che porta con sé il limite di cui al secondo comma dell’articolo 2729 c.c. in ordine all’impiego del ragionamento presuntivo. Il punto è che, nel caso considerato, non entra affatto in gioco la disciplina dei limiti alla prova del contratto: disciplina operante tra le parti del contratto medesimo, e non, invece, nei rapporti tra il contraente ceduto, che parte del contratto di cessione non è, ed il cedente, o, più di frequente, come nel nostro caso, il cessionario. Il contratto di cessione del credito, cioè, si conclude con lo scambio dei consensi di cedente e cessionario, mentre il contraente ceduto, sebbene nella peculiarità della sua posizione, è pur sempre terzo rispetto alla pattuizione, che, evidentemente, si perfeziona senza il suo consenso, e, per vero, prima ancora della notificazione prevista in via generale dall’articolo 1264 c.c. (Cass. 30 aprile 2021, n.11436; Cass. 17 ottobre 1977, n. 4432), notificazione semplicemente posta a presidio dell’interesse del debitore, affinché egli, così come accade per gli adempimenti pubblicitari di cui all’articolo 58 citato, non sia esposto a rischio di pagare male. Ciò sta a significare che il contratto di cessione stipulato tra cedente e cessionario opera, nei rapporti tra cessionario e contraente ceduto, ed in particolare per i fini della verifica se un determinato credito sia o no compreso nella cessione, alla stregua di un mero fatto: sicché trova applicazione il principio secondo cui i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiamo ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi nei confronti di un terzo l'esistenza come fatto storico influente sull’esito del processo (Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001; Cass. 4 aprile 2023, n. 9295). 5.4. ― E perciò, nel contesto considerato, non ha alcun senso pretendere ― ed è la tesi che sembra patrocinare lo stesso contraente ceduto in questa sede ― che la prova della cessione o della ricomprensione del credito entro l’ambito della cessione possa essere dato esclusivamente a mezzo della produzione del contratto di cessione. Al contrario, come si è accennato, la prova può essere data con ogni mezzo, ivi comprese presunzioni ed argomenti di prova desunti dal comportamento delle parti, neppure potendosi dubitare, come pure già detto, dell’operatività del principio di non contestazione (sul che, riguardo al caso specifico, v. tra le molte Cass. 22 giugno 2023, n. 17944; più in generale, ad esempio, v. Cass., Sez. Un., 18 maggio 2006, n. 11650, secondo cui la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, alla quale affermi di essere succeduta, a titolo universale o particolare, è tenuta a fornire la prova della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia nel controricorso, esplicitamente o implicitamente, riconosciuta, astenendosi dal sollevare eccezioni in proposito). 5.5. ― Quanto a quest’ultimo aspetto, l’applicabilità del principio di non contestazione, occorre sviluppare una ulteriore considerazione. Si diceva poc’anzi che l’articolo 58 citato non richiede che la pubblicazione dia conto dello specifico contenuto del contratto di cessione, indicando, in particolare, quali siano i singoli crediti oggetto di cessione ovvero quali siano i criteri generali per la loro identificazione. E, tuttavia, la disposizione richiamata certo non impedisce che la l’avviso di cessione contenga almeno i criteri volti a circoscrivere il numero dei crediti oggetto di cessione, se non pure, come nella pratica sovente accade, ad identificarli singolarmente, perlopiù a mezzo di link ipertestuali che rinviano alla consultazione di elenchi allegati al contratto di cessione. Sicché, in tal caso, l’adempimento della pubblicazione ― la quale fa già di per sé presumere che una cessione effettivamente vi sia stata, considerato, secondo l’id quod plerumque accidit, che detto adempimento ha un costo e non ha per converso alcuna benché minima utilità per un ipotetico pseudo-cessionario, sicché non si spiega se non quale addentellato della cessione ― può senz’altro esporre elementi tali da consentire di stabilire se la cessione a monte ricomprenda o no un determinato credito ed in specifico quello oggetto di lite. Ed in altri termini, il dato pubblicitario può contenere elementi da cui desumere che il credito oggetto del contendere rientra effettivamente nel blocco trasferito: si pensi ad elementi quali la data di instaurazione del rapporto o alla qualificazione del credito a sofferenza, rimanendo in tal caso da verificare, sulla base del complesso degli elementi istruttori disponibili, che il singolo credito risponde ai requisiti indicati nella pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] (Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277). Si spiega così l’indirizzo in più occasioni ribadito dalla S.C. secondo cui, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, può essere sufficiente anche la sola produzione della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], se questa contenga l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove ciò consenta di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (p. es. Cass. nn. 28335/2025, 25547/2025, 15088/2025, 9073/2025, 841/2025, 28790/2024, 5478/2024, 13289/2024, 4277/2023, 17944/2023, 10200/2020, 15884/2019 e 31118/2017). Ebbene, tornando al principio di non contestazione, il contenuto della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] si ripercuote sulla valutazione del modo in cui la difesa del contraente ceduto viene prospettata, dal momento che, com’è ovvio, ove l’avviso di cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] individui per circostanziate categorie ovvero addirittura singolarmente, uno per uno, i crediti ceduti, un conto è trincerarsi dietro la generica deduzione del difetto di prova della cessione o dell’estensione di essa al credito in contestazione, un conto è spiegare una specifica contestazione concernente il perché debba ritenersi che la cessione non vi è stata, ovvero che il credito non rientri nella cessione. Del tutto fuori bersaglio, a tal riguardo, è il richiamo, se non altro nella sua assolutezza, da parte del ricorrente, dell’indirizzo giurisprudenziale che esclude il formarsi della non contestazione in riferimento a fatti che siano estranei alla sfera di conoscenza della parte (p. es. Cass. 4 gennaio 2019, n. 87): il contraente ceduto, difatti, non è affatto estraneo all’avviso di cessione, che proprio a lui è diretta, e può certo spiegare contestazioni ― e deve farlo se vuole impedire il formarsi della non contestazione ― concernenti i fatti risultanti dalla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], se detta pubblicazione dia conto del contenuto dell’atto di cessione. 5.6. ― Ancora, nel numero degli elementi istruttori suscettibili di considerazione per i fini della verifica di cui si sta discorrendo, va come si diceva certamente considerata, sempre nell’ottica dell’id quod plerumque accidit, la condotta del cedente, tale da poter essere tenuta in considerazione ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 c.p.c.. Ove questi riconosca espressamente che un certo credito è ricompreso nell’ambito della cessione, ovvero, a seguito del subentro in giudizio del cessionario, si disinteressi della lite alla quale aveva in precedenza partecipato attivamente, non v’è davvero modo di nutrire apprezzabili dubbi sull’esistenza della cessione e sull’estensione del suo ambito al credito litigioso. Ancora, nella stessa prospettiva può essere valorizzata la disponibilità del titolo esecutivo e più in generale della documentazione originale concernente il credito, quale «elemento documentale importante, potenzialmente decisivo» (Cass. n. 10200/2021). 5.7. ― In fin dei conti, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è affare del giudice di merito, che, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori, in senso lato, che di volta in volta ritiene persuasivi. E nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in vista della verifica dell’ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale. 5.8. ― Nel caso di specie, dalla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] (Parte Seconda n. 66 del 6-6-2020) risulta che [OSCURATO:SOCIETA]. «ha acquistato pro soluto da ciascuna [OSCURATO:PERSONA]», ivi compresa [OSCURATO:SOCIETA]., «taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa [OSCURATO:PERSONA] a sofferenza in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 … In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le [OSCURATO:PERSONA] e la Società renderanno disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: [OSCURATO:EMAIL]». Ed allora, trova in ciò evidente smentita l’affermazione del ricorrente secondo cui la comunicazione in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe generica, mentre è senza dubbio sufficientemente dettagliata, giacché identifica: i) la tipologia dei crediti ceduti; ii) la loro natura di crediti in sofferenza, secondo precisi parametri tecnici indicati dalla Banca d’Italia; iii) l’arco temporale di riferimento. Va da sé che nel caso considerato generico non è il contenuto della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto dai ricorrenti, bensì il contenuto della difesa spiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], i quali non hanno contestato, tanto meno specificamente, né che il credito vantato nei loro confronti da [OSCURATO:SOCIETA]. derivasse da finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, né che si trattasse di crediti sorti nel periodo tra 1 gennaio 1988 ed il 29 settembre 2019, né che si trattasse di crediti in sofferenza. A ciò deve aggiungersi: a) che dalla comunicazione sopra trascritta risulta l’impegno anche della cedente di indicare gli estremi dei crediti ceduti, incombente evidentemente inspiegabile se non in ragione dell’esistenza della cessione (v., per il caso dell’adempimento pubblicitario eseguito non dalla cessionaria ma dalla cedente, già Cass. n. 17944 del 2023; Cass. n. 21279del 2025, oltre alla ulteriore giurisprudenza prima ricordata); b) che, conclusosi vittoriosamente per [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva attivamente operato per la realizzazione del proprio credito, il giudizio di appello, la banca, a fronte per di più di una impugnazione che si vedrà essere all’evidenza totalmente destituita di qualunque fondamento, si è disinteressata di questo giudizio di legittimità, in buona sostanza abbandonandolo per essere stato esso coltivato da [OSCURATO:SOCIETA].. Sicché, come si è detto che la notificazione della cessione ad iniziativa del cedente acquista significato indiziario ai fini dell’esistenza della cessione (Cass. n. 17944 del 2023), allo stesso modo medesimo significato va attribuito all’indicazione nell’avviso in [OSCURATO:PERSONA] che i dati indicativi relativi ai crediti ceduti vengono resi disponibili dal creditore cedente. In fin dei conti, tutti gli elementi considerati depongono univocamente nello stesso senso dell’effettiva esistenza della cessione e dell’effettiva ricomprensione del credito in contestazione nell’ambito della cessione. 6. ― Passando all’esame dei motivi, ritiene il Collegio che la loro inconsistenza giustifichi un’esposizione limitata all’indispensabile. E dunque: i) il primo motivo, con cui i ricorrenti si dolgono dell’applicazione di tassi di interesse superiori a quelli pattuiti, in ragione dell’indeterminatezza della pattuizione per la mancata considerazione di spese, è inammissibile: la corte ha difatti disatteso l’unico motivo di appello, con particolare riguardo alla richiesta di sostituzione del tasso ai sensi dell’articolo 117 del testo unico bancario, sulla considerazione che nella censura si era lamentata la sola discrasia fra tasso pattuito e applicato: «La sostituzione automatica prevista dal settimo comma dell’articolo in questione (ndr 117 T.U.B.) riguarda dunque esclusivamente le ipotesi previste dal comma 6, mentre nel caso di specie gli appellanti non hanno richiamato alcuna di esse, lamentando piuttosto la pretesa discrasia tra i tassi pattuiti in contratto e quelli effettivamente applicati. Una simile differenza, però, pur potendo eventualmente fondare una pretesa restitutoria in relazione alle somme addebitate in eccesso rispetto a quanto pattuito, non comporta la nullità della clausola contrattuale contenente l’indicazione dei tassi di interesse, i quali risultano nel caso di specie determinati o comunque determinabili»; ora, con il motivo non si denuncia un’omessa pronuncia sul motivo di appello, nel senso che il suo oggetto fosse esclusivamente la riconduzione del tasso da applicare a quella pattuito, e non la sostituzione di diritto, per cui resta ferma la statuizione della corte; per il resto trattasi di confutazione del giudizio di fatto, secondo cui la clausola sugli interessi era determinata; ii) il secondo motivo, con cui si denuncia nullità antitrust della fideiussione, che si sostiene essere rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, sulla base del contratto in atti, è inammissibile per l’assorbente considerazione che, al di là della fideiussione, non risulta prodotto agli atti, ed entro l’apposita scansione temporale, quantomeno il provvedimento numero 55 del 2005, né risulta quale clausola avrebbe dispiegato un qualche effetto sulla sussistenza del credito oggetto del contendere; iii) il terzo motivo, concernente l’apertura di credito in conto corrente, che avrebbe dovuto essere qualificata come mutuo, desumendone il superamento del tasso soglia, è inammissibile per inerenza al giudizio di fatto, dal momento che la corte ha escluso il superamento del detto tasso. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli ac
Decreto Cassazione n. 33966/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris