CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia per l'ulteriore corso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2025 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza emessa nei confronti di quest'ultimo dal Tribunale di Treviso il 9 aprile 2025. 2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che dedotto violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto tardivo l'appello, senza considerare la sospensione feriale dei termini. 3. Sono pervenute conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si è insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha pronunciato sentenza nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. il 9 aprile 2025. La sentenza è stata depositata nei novanta giorni indicati nel dispositivo, letto in udienza, e il termine per proporre appello scadeva il 7 ottobre 2025, considerati i quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 545, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. nonché gli ulteriori quindici giorni ex art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di imputato giudicato in assenza, e il periodo di sospensione feriale, prevista con la legge 7 ottobre 1969 n. 742 e successive modifiche, dal primo al 31 agosto 2025. L'atto di appello è stato depositato il 22 settembre 2025, ossia tempestivamente. La Corte territoriale è incorsa in errore nell'avere considerato l'appello tardivo, con la conseguenza che va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordi P.Q.M