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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 25090/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 29622-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 6 MILANO , in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], già rappresentato e difeso da quest’ultima, unitamente all’avvocatoLORENZO BIGLIA e poi esclusivamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - Ric. 2017 n. 29622 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -2- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2145/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] acquistava nel 2007 un appartamento ubicato al quinto piano dello stabile di via Revere n. 6 in Milano; stabile originariamente costituito da quattro piani , il cui quinto piano – un tempo adibito a solai – era stato fatto oggetto di interventi di recupero, con trasformazione dei solai in unità abitative.

All’epoca della costruzione, l’edificio prevedeva un unico impianto di ascensore a servizio dell’ingresso c.d. padronale, mentre le scale di accesso agli ingressi c.d. di servizio erano privi di elevatore.

2. Con ric orso notificato in data 5 febbraio 2011, i l sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti al T ribunale di Milano la delibera dell'assemblea straordinaria del C ondominio di Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, assunta in seconda convocazione in data 24 marzo 2009, nella parte in cui la stessa aveva disatteso la sua richiesta di innalzamento dell'ascensore posto sulla scala principale dell’edificio dal quarto al quinto piano.

Impugnava altresì la delibera dell'assemblea ordinaria di tale condominio assunta in seconda convocazione in data 26 maggio 2010, nella parte in cui i condomini decidevano la rimozione dell'eternit presente sul lastrico solare, l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici sullo Ric. 2017 n. 29622 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -3- stesso, nonché il rigetto della sua richiesta di innalzamento della scala principale dello stabile dal quarto al quinto piano.

3. Costituitosi il contradditorio con il Condominio di Milano, via Revere, n. 6 (d’ora innanzi anche il Condominio), con sentenza n. 3722/2013 del 18.03.2013 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’impugnazione proposta, dichiarava la nullità della delibera dell'assemblea straordinaria del 24 marzo 2009 nella parte in cui la stessa respingeva, al punto due dell'ordine del giorno, la richiesta del condomino [OSCURATO:PERSONA] di innalzamento dell'ascensore dal quarto al quinto piano e la nullità della delibera dell'assemblea ordinaria del 26 maggio del 2010, nella parte in cui, al punto sei dell'ordine del giorno, respingeva la richiesta del condomino di innalzamento della scala principale dello stabile di via Revere n. 6 ai fini del collegamento del ballatoio posto al quarto piano con il solaio ubicato al quinto piano, rigettando per il resto le rimanenti domande del ricorrente e compensando le spese di lite tra le parti.

4. Controdetta sentenza proponeva appello il Condominio di [OSCURATO:PERSONA], 6 con citazione notificata il 11.06.2013. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale.

Nel corso del giudizio intervenivano volontariamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi causa del [OSCURATO:PERSONA].

5. Con sentenza n. 2145/2017 pubblicata il 18/05/2017, la Corte di Appello di Milano respingeva l’appello principale del Condominio e quello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] e, risolvendo preliminarmente una serie di questioni processuali, per quanto in questa sede rileva, condivideva le motivazioni del giudice di prime cure riguardo all’illegittimità delle delibere condominiali che vietavano allo stesso l’esecuzione di opere di prolungamento della corsa dell’ascensore e della scala principale dell’edificio fino al quinto piano.

Ric. 2017 n. 29622 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -4- In particolare la corte distrettuale affermava: a) che sia il regolamento del condominio sia i l rogito di acquisto dell'unità immobiliare del [OSCURATO:PERSONA] identificano le parti comuni dell’edificio richiamando l’art. 1117 c.c. e non contengono alcuna pattuizione che escluda la scala principale dello stabile e il relativo ascensore dal novero delle parti comuni; b) che l’unità immobiliare acquistata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] fa parte della scala “D”, ossia è ubicata nel medesimo corpo di fabbrica in cui si trovano la scala e l'ascensore di cui si tratta; c)che il sig.

T riberti ha titolo per pretendere di eseguire il prolungamento della scala principale dell'edificio e della corsa dell'ascensore, non potendosi ritenere l'intervento prospettato nei termini di una innovazione, ma rientrando lo stesso nel disposto dell'art. 1102 c.c.; d) che nel caso di specie l'intervento proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non supera i limiti previsti per l'esercizio delle facoltà di uso dei beni comuni.

6. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Condominio di [OSCURATO:PERSONA], n. 6 Milano, affidandosi a due motivi di ricorso.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].

7. Il ricorso è stato avviatoalla trattazione camerale ex art. 375 comma 2 e 380 bis.1 c.p.c.

8. Nell’imminenza dell’udienza ha depositato memoria il Condominio. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso il Condominio censura la sentenza della corte distrettuale,ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ric. 2017 n. 29622 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -5- Sostiene il ricorrente che nel caso di specie la Corte di appello non avrebbe considerato alcuni fatti ritenuti decisivi per il giudizio, e precisamente i fatti risultanti da un a causa possessoria promoss a avanti il Tribunale di Milano (R.G. 618/2013) nei confronti del Condominio dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e da altra persona, non parte del presente giudizio.

Dal provvedimento del Tribunale di Milano reso in data 20 gennaio 2014 e da una consulenza di parte del Condominio si evincerebbero questi fatti decisivi per il giudizio, la cui considerazione avrebbe potuto condurre ad una diversa soluzione del contenzioso tra le parti: - la non comunanza del la scala servita da ascensore e dell'ascensore in essa contenuto alla proprietà delsig.

T riberti e dei suoi aventi causa,sigg.ri Giovannelli e B ellina , che mai li hanno utilizzati; -i pericoli per la stabilità e la lesione del decoro architettonico che conseguirebbe per l'edificio dall'esecuzione di lavori di collegamento tra la scala e il vano ascensore e l’appartamento di proprietà [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato dall a relazione tecnic a di parte allegat a al fascicolo del giudizio possessorio.

1.1. -Il motivo è inammissibile.

Nel caso di specie, avendo la Corte di appello respinto il gravame e confermato la nullità delle delibere assembleari del 24 marzo 2009 e del 26 maggio 2010 relativamente al diniego di prolungamento dell’ascensore e della scala come dichiarato dal Tribunale, sussiste l’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

Qualora l a decision e di secondo grado sia fondata sulle medesime ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della pronunzia impugnata, il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo Ric. 2017 n. 29622 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -6- di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile nella specie ratione temporis) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; Cass. n.26774/2016; Cass. n. 20994/2019). [OSCURATO:PERSONA] nulla ha dedotto sul punto e nulla peraltro avrebbe potuto dedurre, avendo la Corte di appello condivisoin toto le motivazioni con le quali il Tribunale “ha inquadrato la fattispecie nella norma di cui all'art. 1102 c.c. perché la scala D e l'ascensore sono ‘cose comuni’ in relazione nelle quali l’innalzamento di un piano non altera la destinazione anzi ne conferma l'utilità e ‘non impedisce agli altri partecipanti di farne altrimenti parimenti uso secondo il loro diritto’”.

Non risulta comunque che la Corte di Appello non abbia preso in considerazione i fatti assunti come decisivi e ritenuti omessi dal ricorrente , né sul punto della natura di beni non comuni anche alla proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] della scala padronale e dell’ascensore(come si dirà a proposito dell’esame del sec ondo motivo di ricorso), ma neppure in ordine a pretesi elementi ostativiall’esecuzione delle opere, che è onere del Condominio provare in giudizio, pena altrimenti la declaratoria di nullità della delibera assembleare che ne rigetti la fattibilità.

Affermainfatti la Corte di Appello di Milano (pag. 13-14 della impugnata sentenza) che il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in assemblea un progetto sia pure non esecutivo per la realizzazione di queste opere a proprie spese e che ladelibera impugnat a ha rigettato, ritenendo che fosse necessaria una maggioranza dei due terzi, “senza sottolineare alcunché in ordine alla inadeguatezza dei Ric. 2017 n. 29622 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -7- profili tecnici illustrati dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto all’assemblea”.

In particolare, non vi è traccia in sentenza del richiamo a elementi ostativi attinenti al profilo della stabilità e del decoro dell’edificio avanzati dal Condominio, sul quale insiste particolarmente il ricorso, con riguardo alle argomentazioni contenute nel giudizio possessorio ed in specie nella relazione del CT di parteIng.

Scherini.

Non è neppure necessario in merito vagliare l’eccezione di tardività della produzione del fascicolo del giudizio possessorio riproposta nel controricorso e contestata nella memoria ex 380.bis.1c.p.c. del ricorrente.

A lmeno per ciò che riguarda la consulenza tecnica di parte, deve osservarsi che la stessa, priva di autonomo valore probatorio, non incontra le preclusioni della produzione documentale in appello ( Cass. n. 259/2013).

Ma deve ulteriormente rilevarsi che il consolidato orientamento di questa Corte ritiene che il giudice del merito non siatenuto a dare conto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e l'iter logico seguito, anche implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive (Cass. n. 3207/2018; n. 16650/2011) , peraltro relative (come nella specie) ad un giudizio altro e sulle quali non sussiste obbligo alcuno di confutazione. 2.- Con il secondo motivo di ricorso il Condominio censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 1117 c.c. alla scala servita da ascensore e all'ascensore in essa contenuto, exart. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.

Ric. 2017 n. 29622 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -8- Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe dedottola natura di cosa comune per l'ascensore dal fatto che il solaio dell'appartamento acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] confini con il locale ascensore, ma da questa circostanza non sarebbe possibile ricavare che l'ascensore sia strutturalmente posto al servizio del quinto piano in generale,perché la scala padronale e l’ascensore in questione non sarebbero comun i a tutti i condomini,in quanto strutturalmente posti al servizio di alcune soltanto delle unità immobiliari, come previsto nella realizzazione ab origine del dell'edificio, co mposto da più corpi tra loro confinanti ma architettonicamente separati.

Si tratterebbe dunque di cose non comuni, da cui deriverebbe l’impossibilità di applicare l’art. 1102 c.c.

Specifica il ricorrente nella memoria illustrativa che nella specie è configurabile l’ipotesi del condominio parziale ex lege , posto che il bene (scala padronale e ascensore) risulta, per le sue obiettive caratteristiche strutturali funzionali, destinato al servizio e al godimento in modo esclusivo di una parte solo dell'edificio in condominio.

Il condominio parziale non esige un fatto costitutivo ma sorge ope legis, come stabilito da una serie di precedenti di questa Corte.

Pertanto, la sentenza avrebbe richiamato i principi in tema di condominio parziale ma senza farne corretta applicazione.

Ilmotivo è infondato.

Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la decisione della corte distrettuale ha fatto puntuale applicazione delle disposizioni in tema di condominio di edificie non si pone affatto in contrasto con i precedenti di questa Corte invocati dal ricorrente al riguardo.

A tacere del rilievo che, dietro il desunto vizio di violazione dell’art. 1117 c.c., il ricorso mira ad una inammissibile, diversa Ric. 2017 n. 29622 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -9- e più favorevole considerazione di un profilo (la natura non comune delle scale padronali e dell’ascensore) già analizzato con identiche conclusioni dai giudici di prime e di seconde cure, si può osservare al riguardo quanto segue: -la norma appena richiamata non pone alcuna presunzione di condominialità delle cose in essa elencate nei nn. 1, 2, 3 , (come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte già nella decisione n. 7449/1994, invocata dal ricorrente ; tra le tante pronunce conformi Cass. n. 10073/18 e Cass. n. 3852/2020 ) , madispone che detti beni sono comuni a meno che non risultino di proprietà esclusiva in base a un titolo che può essere costituito o dal regolamento contrattuale o dal complesso degli atti di acquisto delle singole unità immobiliari o anche dall'usucapione e aggiunge che una cosa non può rientrare nel novero di quelle comuni se serva per le sue caratteristiche strutturali soltanto all'uso e al godimento di una parte dell'immobile oggetto di un autonomo diritto di proprietà; -nella specie, il giudice di merito ha adeguatamente considerato il regolamento di condominio e il titolo di acquisto, per constatare che il primo fa riferimento all’art. 1117 c.c., “che si intenderà applicativo in quanto nulla disponga in contrario a quanto espresso nei singoli contratti di acquisto della porzione dello stabile e dalla volontà delle parti condominio” e che dalla scrittura privata autenticata del 31 gennaio 2007 con cui [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato l'immobile nel condominio di via Revere, 6 in Milano,non risulta alcuna indicazione attinente alle parti comuni dell'edificio o particolari esclusioni all'uso di porzionio manufatti dell'edificio condominiale; -ha poi (il giudice di merito) constatato, quantoalla struttura dell’edificio condominiale, che l'appartamento acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] è composto da un appartamento posto al quinto piano Ric. 2017 n. 29622 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -10- che confina con il locale ascensore; elemento questo ritenuto indicativo del fatto che l'appartamento del [OSCURATO:PERSONA] è posto, almeno in parte, al quinto piano della porzione di fabbricato individuata come scala D, ossia quella dove è installato l'ascensore, rigettando con ciò la tesi del Condominio volta a sostenere che l’appartamento del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe invece collocato in un diverso corpo di fabbrica; -ha tenuto conto della trasformazione dell’edificio a seguito delle modifiche delle situazioni abitative intervenute sul piano solaio, in conseguenza della sua modificazione in piano abitativo, che vanifica i rilievi del ricorrente volti a “cristallizzare” il condominio all’epoca della sua antica realizzazione e a sottolineare che scala e ascensore fossero asserviti solo ai proprietari dei quattro piani.

Proprio questemodifiche intercorse in epoca antecedente alla causa “hanno portato – si legge in sentenza - a diverse esigenze dei condomini proprietari d el quinto e ultimo piano senza alcuna modificazione della connotazione giuridica delle parti dell'edificio quali scala D e ascensore, che,se attualmente sono di utilità esclusivamente di alcuni condomini, secondo i principi del condominio parziale correttamente richiamati dal giudice di prime cure, per effetto delle modifiche apportate per un miglior godimento, possono essere destinati all'utilità anche degli altri condomini”; -ha ritenuto che le opere prospettate dal [OSCURATO:PERSONA] non alterano la destinazione della scala e dell’ascensore, “anzi, ne conferma(no) l’utilità” e non impediscono agli altri partecipanti di farne parimenti uso.

Di conseguenza, sussiste secondo la corte di strettuale il diritto del condomino [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione delle opere richieste a proprie spese,allo stesso spettante ai sensi dell’art.1102 c.c.

Ric. 2017 n. 29622 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -11- In definitiva, la corte meneghina ha preso in esame tutte le circostanze fattuali che avrebbero potuto escludere la comunanza delle scale padronali e del vano ascensore anche alla proprietà dell’intimato (oggi dei controricorrenti ) , traendo queste conclusioni, sulla scia della motivazione del giudice di prime cure, con passaggi argomentativi immuni da vizi logici e giuridicamente corretti. 3.-Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare ai soli controricorrenti(non avendo l’intimato [OSCURATO:PERSONA] svolto difese) le spese del giudizio di cassazione, nell'importo liquidato in dispositivo. 4.- S tante l’esito, si può dare atto de i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.700,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre al 15% perspese generali forfettarie e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 29622-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 6 MILANO , in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], già rappresentato e difeso da quest’ultima, unitamente all’avvocatoLORENZO BIGLIA e poi esclusivamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - Ric. 2017 n. 29622 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -2- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2145/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] acquistava nel 2007 un appartamento ubicato al quinto piano dello stabile di via Revere n. 6 in Milano; stabile originariamente costituito da quattro piani , il cui quinto piano – un tempo adibito a solai – era stato fatto oggetto di interventi di recupero, con trasformazione dei solai in unità abitative. All’epoca della costruzione, l’edificio prevedeva un unico impianto di ascensore a servizio dell’ingresso c.d. padronale, mentre le scale di accesso agli ingressi c.d. di servizio erano privi di elevatore. 2. Con ric orso notificato in data 5 febbraio 2011, i l sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti al T ribunale di Milano la delibera dell'assemblea straordinaria del C ondominio di Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, assunta in seconda convocazione in data 24 marzo 2009, nella parte in cui la stessa aveva disatteso la sua richiesta di innalzamento dell'ascensore posto sulla scala principale dell’edificio dal quarto al quinto piano. Impugnava altresì la delibera dell'assemblea ordinaria di tale condominio assunta in seconda convocazione in data 26 maggio 2010, nella parte in cui i condomini decidevano la rimozione dell'eternit presente sul lastrico solare, l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici sullo Ric. 2017 n. 29622 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -3- stesso, nonché il rigetto della sua richiesta di innalzamento della scala principale dello stabile dal quarto al quinto piano. 3. Costituitosi il contradditorio con il Condominio di Milano, via Revere, n. 6 (d’ora innanzi anche il Condominio), con sentenza n. 3722/2013 del 18.03.2013 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’impugnazione proposta, dichiarava la nullità della delibera dell'assemblea straordinaria del 24 marzo 2009 nella parte in cui la stessa respingeva, al punto due dell'ordine del giorno, la richiesta del condomino [OSCURATO:PERSONA] di innalzamento dell'ascensore dal quarto al quinto piano e la nullità della delibera dell'assemblea ordinaria del 26 maggio del 2010, nella parte in cui, al punto sei dell'ordine del giorno, respingeva la richiesta del condomino di innalzamento della scala principale dello stabile di via Revere n. 6 ai fini del collegamento del ballatoio posto al quarto piano con il solaio ubicato al quinto piano, rigettando per il resto le rimanenti domande del ricorrente e compensando le spese di lite tra le parti. 4. Controdetta sentenza proponeva appello il Condominio di [OSCURATO:PERSONA], 6 con citazione notificata il 11.06.2013. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale. Nel corso del giudizio intervenivano volontariamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi causa del [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 2145/2017 pubblicata il 18/05/2017, la Corte di Appello di Milano respingeva l’appello principale del Condominio e quello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] e, risolvendo preliminarmente una serie di questioni processuali, per quanto in questa sede rileva, condivideva le motivazioni del giudice di prime cure riguardo all’illegittimità delle delibere condominiali che vietavano allo stesso l’esecuzione di opere di prolungamento della corsa dell’ascensore e della scala principale dell’edificio fino al quinto piano. Ric. 2017 n. 29622 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -4- In particolare la corte distrettuale affermava: a) che sia il regolamento del condominio sia i l rogito di acquisto dell'unità immobiliare del [OSCURATO:PERSONA] identificano le parti comuni dell’edificio richiamando l’art. 1117 c.c. e non contengono alcuna pattuizione che escluda la scala principale dello stabile e il relativo ascensore dal novero delle parti comuni; b) che l’unità immobiliare acquistata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] fa parte della scala “D”, ossia è ubicata nel medesimo corpo di fabbrica in cui si trovano la scala e l'ascensore di cui si tratta; c)che il sig. T riberti ha titolo per pretendere di eseguire il prolungamento della scala principale dell'edificio e della corsa dell'ascensore, non potendosi ritenere l'intervento prospettato nei termini di una innovazione, ma rientrando lo stesso nel disposto dell'art. 1102 c.c.; d) che nel caso di specie l'intervento proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non supera i limiti previsti per l'esercizio delle facoltà di uso dei beni comuni. 6. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Condominio di [OSCURATO:PERSONA], n. 6 Milano, affidandosi a due motivi di ricorso. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il ricorso è stato avviatoalla trattazione camerale ex art. 375 comma 2 e 380 bis.1 c.p.c. 8. Nell’imminenza dell’udienza ha depositato memoria il Condominio. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso il Condominio censura la sentenza della corte distrettuale,ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ric. 2017 n. 29622 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -5- Sostiene il ricorrente che nel caso di specie la Corte di appello non avrebbe considerato alcuni fatti ritenuti decisivi per il giudizio, e precisamente i fatti risultanti da un a causa possessoria promoss a avanti il Tribunale di Milano (R.G. 618/2013) nei confronti del Condominio dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e da altra persona, non parte del presente giudizio. Dal provvedimento del Tribunale di Milano reso in data 20 gennaio 2014 e da una consulenza di parte del Condominio si evincerebbero questi fatti decisivi per il giudizio, la cui considerazione avrebbe potuto condurre ad una diversa soluzione del contenzioso tra le parti: - la non comunanza del la scala servita da ascensore e dell'ascensore in essa contenuto alla proprietà delsig. T riberti e dei suoi aventi causa,sigg.ri Giovannelli e B ellina , che mai li hanno utilizzati; -i pericoli per la stabilità e la lesione del decoro architettonico che conseguirebbe per l'edificio dall'esecuzione di lavori di collegamento tra la scala e il vano ascensore e l’appartamento di proprietà [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato dall a relazione tecnic a di parte allegat a al fascicolo del giudizio possessorio. 1.1. -Il motivo è inammissibile. Nel caso di specie, avendo la Corte di appello respinto il gravame e confermato la nullità delle delibere assembleari del 24 marzo 2009 e del 26 maggio 2010 relativamente al diniego di prolungamento dell’ascensore e della scala come dichiarato dal Tribunale, sussiste l’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Qualora l a decision e di secondo grado sia fondata sulle medesime ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della pronunzia impugnata, il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo Ric. 2017 n. 29622 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -6- di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile nella specie ratione temporis) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; Cass. n.26774/2016; Cass. n. 20994/2019). [OSCURATO:PERSONA] nulla ha dedotto sul punto e nulla peraltro avrebbe potuto dedurre, avendo la Corte di appello condivisoin toto le motivazioni con le quali il Tribunale “ha inquadrato la fattispecie nella norma di cui all'art. 1102 c.c. perché la scala D e l'ascensore sono ‘cose comuni’ in relazione nelle quali l’innalzamento di un piano non altera la destinazione anzi ne conferma l'utilità e ‘non impedisce agli altri partecipanti di farne altrimenti parimenti uso secondo il loro diritto’”. Non risulta comunque che la Corte di Appello non abbia preso in considerazione i fatti assunti come decisivi e ritenuti omessi dal ricorrente , né sul punto della natura di beni non comuni anche alla proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] della scala padronale e dell’ascensore(come si dirà a proposito dell’esame del sec ondo motivo di ricorso), ma neppure in ordine a pretesi elementi ostativiall’esecuzione delle opere, che è onere del Condominio provare in giudizio, pena altrimenti la declaratoria di nullità della delibera assembleare che ne rigetti la fattibilità. Affermainfatti la Corte di Appello di Milano (pag. 13-14 della impugnata sentenza) che il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in assemblea un progetto sia pure non esecutivo per la realizzazione di queste opere a proprie spese e che ladelibera impugnat a ha rigettato, ritenendo che fosse necessaria una maggioranza dei due terzi, “senza sottolineare alcunché in ordine alla inadeguatezza dei Ric. 2017 n. 29622 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -7- profili tecnici illustrati dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto all’assemblea”. In particolare, non vi è traccia in sentenza del richiamo a elementi ostativi attinenti al profilo della stabilità e del decoro dell’edificio avanzati dal Condominio, sul quale insiste particolarmente il ricorso, con riguardo alle argomentazioni contenute nel giudizio possessorio ed in specie nella relazione del CT di parteIng. Scherini. Non è neppure necessario in merito vagliare l’eccezione di tardività della produzione del fascicolo del giudizio possessorio riproposta nel controricorso e contestata nella memoria ex 380.bis.1c.p.c. del ricorrente. A lmeno per ciò che riguarda la consulenza tecnica di parte, deve osservarsi che la stessa, priva di autonomo valore probatorio, non incontra le preclusioni della produzione documentale in appello ( Cass. n. 259/2013). Ma deve ulteriormente rilevarsi che il consolidato orientamento di questa Corte ritiene che il giudice del merito non siatenuto a dare conto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e l'iter logico seguito, anche implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive (Cass. n. 3207/2018; n. 16650/2011) , peraltro relative (come nella specie) ad un giudizio altro e sulle quali non sussiste obbligo alcuno di confutazione. 2.- Con il secondo motivo di ricorso il Condominio censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 1117 c.c. alla scala servita da ascensore e all'ascensore in essa contenuto, exart. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Ric. 2017 n. 29622 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -8- Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe dedottola natura di cosa comune per l'ascensore dal fatto che il solaio dell'appartamento acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] confini con il locale ascensore, ma da questa circostanza non sarebbe possibile ricavare che l'ascensore sia strutturalmente posto al servizio del quinto piano in generale,perché la scala padronale e l’ascensore in questione non sarebbero comun i a tutti i condomini,in quanto strutturalmente posti al servizio di alcune soltanto delle unità immobiliari, come previsto nella realizzazione ab origine del dell'edificio, co mposto da più corpi tra loro confinanti ma architettonicamente separati. Si tratterebbe dunque di cose non comuni, da cui deriverebbe l’impossibilità di applicare l’art. 1102 c.c. Specifica il ricorrente nella memoria illustrativa che nella specie è configurabile l’ipotesi del condominio parziale ex lege , posto che il bene (scala padronale e ascensore) risulta, per le sue obiettive caratteristiche strutturali funzionali, destinato al servizio e al godimento in modo esclusivo di una parte solo dell'edificio in condominio. Il condominio parziale non esige un fatto costitutivo ma sorge ope legis, come stabilito da una serie di precedenti di questa Corte. Pertanto, la sentenza avrebbe richiamato i principi in tema di condominio parziale ma senza farne corretta applicazione. Ilmotivo è infondato. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la decisione della corte distrettuale ha fatto puntuale applicazione delle disposizioni in tema di condominio di edificie non si pone affatto in contrasto con i precedenti di questa Corte invocati dal ricorrente al riguardo. A tacere del rilievo che, dietro il desunto vizio di violazione dell’art. 1117 c.c., il ricorso mira ad una inammissibile, diversa Ric. 2017 n. 29622 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -9- e più favorevole considerazione di un profilo (la natura non comune delle scale padronali e dell’ascensore) già analizzato con identiche conclusioni dai giudici di prime e di seconde cure, si può osservare al riguardo quanto segue: -la norma appena richiamata non pone alcuna presunzione di condominialità delle cose in essa elencate nei nn. 1, 2, 3 , (come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte già nella decisione n. 7449/1994, invocata dal ricorrente ; tra le tante pronunce conformi Cass. n. 10073/18 e Cass. n. 3852/2020 ) , madispone che detti beni sono comuni a meno che non risultino di proprietà esclusiva in base a un titolo che può essere costituito o dal regolamento contrattuale o dal complesso degli atti di acquisto delle singole unità immobiliari o anche dall'usucapione e aggiunge che una cosa non può rientrare nel novero di quelle comuni se serva per le sue caratteristiche strutturali soltanto all'uso e al godimento di una parte dell'immobile oggetto di un autonomo diritto di proprietà; -nella specie, il giudice di merito ha adeguatamente considerato il regolamento di condominio e il titolo di acquisto, per constatare che il primo fa riferimento all’art. 1117 c.c., “che si intenderà applicativo in quanto nulla disponga in contrario a quanto espresso nei singoli contratti di acquisto della porzione dello stabile e dalla volontà delle parti condominio” e che dalla scrittura privata autenticata del 31 gennaio 2007 con cui [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato l'immobile nel condominio di via Revere, 6 in Milano,non risulta alcuna indicazione attinente alle parti comuni dell'edificio o particolari esclusioni all'uso di porzionio manufatti dell'edificio condominiale; -ha poi (il giudice di merito) constatato, quantoalla struttura dell’edificio condominiale, che l'appartamento acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] è composto da un appartamento posto al quinto piano Ric. 2017 n. 29622 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -10- che confina con il locale ascensore; elemento questo ritenuto indicativo del fatto che l'appartamento del [OSCURATO:PERSONA] è posto, almeno in parte, al quinto piano della porzione di fabbricato individuata come scala D, ossia quella dove è installato l'ascensore, rigettando con ciò la tesi del Condominio volta a sostenere che l’appartamento del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe invece collocato in un diverso corpo di fabbrica; -ha tenuto conto della trasformazione dell’edificio a seguito delle modifiche delle situazioni abitative intervenute sul piano solaio, in conseguenza della sua modificazione in piano abitativo, che vanifica i rilievi del ricorrente volti a “cristallizzare” il condominio all’epoca della sua antica realizzazione e a sottolineare che scala e ascensore fossero asserviti solo ai proprietari dei quattro piani. Proprio questemodifiche intercorse in epoca antecedente alla causa “hanno portato – si legge in sentenza - a diverse esigenze dei condomini proprietari d el quinto e ultimo piano senza alcuna modificazione della connotazione giuridica delle parti dell'edificio quali scala D e ascensore, che,se attualmente sono di utilità esclusivamente di alcuni condomini, secondo i principi del condominio parziale correttamente richiamati dal giudice di prime cure, per effetto delle modifiche apportate per un miglior godimento, possono essere destinati all'utilità anche degli altri condomini”; -ha ritenuto che le opere prospettate dal [OSCURATO:PERSONA] non alterano la destinazione della scala e dell’ascensore, “anzi, ne conferma(no) l’utilità” e non impediscono agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Di conseguenza, sussiste secondo la corte di strettuale il diritto del condomino [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione delle opere richieste a proprie spese,allo stesso spettante ai sensi dell’art.1102 c.c. Ric. 2017 n. 29622 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -11- In definitiva, la corte meneghina ha preso in esame tutte le circostanze fattuali che avrebbero potuto escludere la comunanza delle scale padronali e del vano ascensore anche alla proprietà dell’intimato (oggi dei controricorrenti ) , traendo queste conclusioni, sulla scia della motivazione del giudice di prime cure, con passaggi argomentativi immuni da vizi logici e giuridicamente corretti. 3.-Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare ai soli controricorrenti(non avendo l’intimato [OSCURATO:PERSONA] svolto difese) le spese del giudizio di cassazione, nell'importo liquidato in dispositivo. 4.- S tante l’esito, si può dare atto de i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.700,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre al 15% perspese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe