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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 09977/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 26651/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 434/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] vicenda può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale di Barcellona P. G. accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA], la quale, agendo in “negatoria servitutis”, aveva chiesto inibirsi ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il passaggio sulle particelle 541 e 542 del foglio 1 di Lipari, sull’isola di Vulcano, località Vulcanello; - la Corte d’appello di Messina rigettò l’impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; - la C orte distrettuale esclude, sulla base degli esaminati titoli, che l’aera in controversia fosse stata acquistata dai coniugi Cipolla/Mazzola; esclude, del pari, acquisto per usucapione: l’eventuale disponibilità dell’area in parola in forza del contratto preliminare giammai potevasi qualificare possesso; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di un articolato complesso censuratorio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla sua procuratrice [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso, con le conclusioni del quale chiede che il ricorrente venga condannato, “ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma equitativamente determinata per aver proposto il ricorso con colpa grave”.

Il ricorrente lamenta, in forma inestricabilmente confusa e lontana dallo schema tipico di cui all’art. 360 cod. proc. civ., che: - la Corte d’appello aveva ignorato la richiesta di “negatoria servitutis” avanzata dalla controparte; - aveva errato a non accogliere la domanda d’usucapione del ricorrente sul presupposto che il di lui dante causa (tale Guarino) avesse solo la detenzione delle particelle in discorso; - non sussisteva la preclusione da giudicato che la Corte locale aveva fatto derivare da una sentenza del Pretore di Lipari del 1989.

Lungi dall’individuare puntuali vizi dei quali la sentenza impugnata sarebbe stata affetta il ricorso riporta uno stralcio della citazione della controparte, alle cui conclusioni egli si era opposto, nonché della comparsa di risposta in appello, sempre della controparte, ciò al fine di dimostrare che la pretesa della Vassallo non era stata presa in esame dalla Corte di Messina.

Indi si spende in una confusa ricostruzione fattuale, di scarsa lineare comprensibilità, al fine di negare la sussistenza del già menzionato giudicato, il tutto in forma aspecifica per difetto di autosufficienza.

Infine, sempre in pieno difetto di specificità, assegna al Gualtieri la qualità di possessore, qualità che a lui avrebbe successivamente trasferito.

Deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018).

Da quanto sopra deriva che il ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Sez. 6, n. 11603, 14/5/2018, Rv. 648533).

Nel caso in esame il ricorso presenta una struttura atipica, promiscua, confusa e oscura, diretta, piuttosto che enucleare specifici motividi doglianza in relazione alle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., un complessivo riesame della sentenza d’appello, in altri termini, una sorta d’improprio terzo grado.

Peraltro, al contrario degli apodittici asserti impugnatori, la Corte di merito ha esaminato i titoli e tratto l’insindacabile convincimento che le particelle di cui qui si discute non fossero del ricorrente, il quale.

Non è dato cogliere quale interesse abbia il Cipolla ad addebitare (comunque erroneamente, poiché la sentenza ha confermato quella di primo grado che aveva accolto la “negatoria”) alla sentenza l’omessa decisione sulla domanda di “negatoria servitutis” sulle particelle di cui si discute.

La sentenza ha indi escluso l’usucapione, con argomentazione non attinta, neppur marginalmente dal ricorso, il quale, come si è anticipato si è dilungato su una ricostruzione alternativa, non solo aspecifica e, quindi, in questa sede insondabile, ma del tutto erronea in diritto, avendo assegnato al Guarino, promissario acquirente e dante causa del ricorrente, la qualità di possessore delle particelle di cui non poteva che avere la detenzione fino alla stipula dell’atto di compravendita.

Infine, ha evocato il giudicato del Pretore di Lipari al solo fine interruttivo, peraltro non contestato in questa sede, del termine per usucapire.

Nel complesso, in definitiva, a tutto concedere, la motivazione della sentenza d’appello non viene affatto attinta dal ricorso, con il quale il ricorrente, nella sostanza, insiste nell’affermare di avere ragione, impropriamente richiamando, aspecificamente e sommariamente, i documenti di causa, invocando un inammissibile riesame in questa sede.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Non sussistono i presupposti per sciogliere pronuncia di condanna per responsabilità aggravata, aisensi dell’art. 96, co. 1 e 2, cod. proc. civ.

A differenza della previsione di cui al comma terzo dell’articolo in discorso la fattispecie evocata impone che la parte richiedente alleghi il danno, cioè lo specifichi, individuando in cosa sia consistito il pregiudizio causato dall’azione improvvida della controparte (si veda, in senso conforme, ex multis, Sez. 3, n. 21798, 27/10/2015; ma già S.U. n. 7583/2004).

L’onere di una tale allegazione, peraltro, non si pone in contrasto con la eventuale necessità di una stima equitativa di esso danno (cfr., da ultimo, sulla valutazione equitativa, Sez. 2, n. 22588/2020).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 26651/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 434/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] vicenda può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale di Barcellona P. G. accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA], la quale, agendo in “negatoria servitutis”, aveva chiesto inibirsi ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il passaggio sulle particelle 541 e 542 del foglio 1 di Lipari, sull’isola di Vulcano, località Vulcanello; - la Corte d’appello di Messina rigettò l’impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; - la C orte distrettuale esclude, sulla base degli esaminati titoli, che l’aera in controversia fosse stata acquistata dai coniugi Cipolla/Mazzola; esclude, del pari, acquisto per usucapione: l’eventuale disponibilità dell’area in parola in forza del contratto preliminare giammai potevasi qualificare possesso; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di un articolato complesso censuratorio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla sua procuratrice [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso, con le conclusioni del quale chiede che il ricorrente venga condannato, “ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma equitativamente determinata per aver proposto il ricorso con colpa grave”. Il ricorrente lamenta, in forma inestricabilmente confusa e lontana dallo schema tipico di cui all’art. 360 cod. proc. civ., che: - la Corte d’appello aveva ignorato la richiesta di “negatoria servitutis” avanzata dalla controparte; - aveva errato a non accogliere la domanda d’usucapione del ricorrente sul presupposto che il di lui dante causa (tale Guarino) avesse solo la detenzione delle particelle in discorso; - non sussisteva la preclusione da giudicato che la Corte locale aveva fatto derivare da una sentenza del Pretore di Lipari del 1989. Lungi dall’individuare puntuali vizi dei quali la sentenza impugnata sarebbe stata affetta il ricorso riporta uno stralcio della citazione della controparte, alle cui conclusioni egli si era opposto, nonché della comparsa di risposta in appello, sempre della controparte, ciò al fine di dimostrare che la pretesa della Vassallo non era stata presa in esame dalla Corte di Messina. Indi si spende in una confusa ricostruzione fattuale, di scarsa lineare comprensibilità, al fine di negare la sussistenza del già menzionato giudicato, il tutto in forma aspecifica per difetto di autosufficienza. Infine, sempre in pieno difetto di specificità, assegna al Gualtieri la qualità di possessore, qualità che a lui avrebbe successivamente trasferito. Deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018). Da quanto sopra deriva che il ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Sez. 6, n. 11603, 14/5/2018, Rv. 648533). Nel caso in esame il ricorso presenta una struttura atipica, promiscua, confusa e oscura, diretta, piuttosto che enucleare specifici motividi doglianza in relazione alle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., un complessivo riesame della sentenza d’appello, in altri termini, una sorta d’improprio terzo grado. Peraltro, al contrario degli apodittici asserti impugnatori, la Corte di merito ha esaminato i titoli e tratto l’insindacabile convincimento che le particelle di cui qui si discute non fossero del ricorrente, il quale. Non è dato cogliere quale interesse abbia il Cipolla ad addebitare (comunque erroneamente, poiché la sentenza ha confermato quella di primo grado che aveva accolto la “negatoria”) alla sentenza l’omessa decisione sulla domanda di “negatoria servitutis” sulle particelle di cui si discute. La sentenza ha indi escluso l’usucapione, con argomentazione non attinta, neppur marginalmente dal ricorso, il quale, come si è anticipato si è dilungato su una ricostruzione alternativa, non solo aspecifica e, quindi, in questa sede insondabile, ma del tutto erronea in diritto, avendo assegnato al Guarino, promissario acquirente e dante causa del ricorrente, la qualità di possessore delle particelle di cui non poteva che avere la detenzione fino alla stipula dell’atto di compravendita. Infine, ha evocato il giudicato del Pretore di Lipari al solo fine interruttivo, peraltro non contestato in questa sede, del termine per usucapire. Nel complesso, in definitiva, a tutto concedere, la motivazione della sentenza d’appello non viene affatto attinta dal ricorso, con il quale il ricorrente, nella sostanza, insiste nell’affermare di avere ragione, impropriamente richiamando, aspecificamente e sommariamente, i documenti di causa, invocando un inammissibile riesame in questa sede. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Non sussistono i presupposti per sciogliere pronuncia di condanna per responsabilità aggravata, aisensi dell’art. 96, co. 1 e 2, cod. proc. civ. A differenza della previsione di cui al comma terzo dell’articolo in discorso la fattispecie evocata impone che la parte richiedente alleghi il danno, cioè lo specifichi, individuando in cosa sia consistito il pregiudizio causato dall’azione improvvida della controparte (si veda, in senso conforme, ex multis, Sez. 3, n. 21798, 27/10/2015; ma già S.U. n. 7583/2004). L’onere di una tale allegazione, peraltro, non si pone in contrasto con la eventuale necessità di una stima equitativa di esso danno (cfr., da ultimo, sulla valutazione equitativa, Sez. 2, n. 22588/2020). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif
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