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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38354/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 02y [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il quale, nell'unico motivo dedotto, lamenta di non essere stato messo nelle condizioni di partecipare all'udienza tenutasi davanti alla Corte d'appello, anche attraverso video-collegamento, reputando irrilevante la mancata richiesta di trattazione orale da parte del difensore; rilevato che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio ex art. 23- bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni, che prevede il rito cartolare; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 02y [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il quale, nell'unico motivo dedotto, lamenta di non essere stato messo nelle condizioni di partecipare all'udienza tenutasi davanti alla Corte d'appello, anche attraverso video-collegamento, reputando irrilevante la mancata richiesta di trattazione orale da parte del difensore; rilevato che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio ex art. 23- bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni, che prevede il rito cartolare; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 38354/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris