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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 23042/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anzio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in data 2 aprile 2026, emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di L'Aquila confermava l'ordinanza emessa in data 12 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 99, comma 2, n. 3, cod. pen., 73, 80, lett. g), d.P.R. n. 309/1990 (capo d) la misura cautelare della custodia in carcere.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda allaencelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 9 giugno 2026 Consigliere es [OSCURATO:PERSONA] Amicis \ [OSCURATO:PERSONA] 2 3 G U 2026 t. [OSCURATO:PERSONA] o Dott.ssa G spina Cirimele 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anzio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in data 2 aprile 2026, emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di L'Aquila confermava l'ordinanza emessa in data 12 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 99, comma 2, n. 3, cod. pen., 73, 80, lett. g), d.P.R. n. 309/1990 (capo d) la misura cautelare della custodia in carcere. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allaencelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 giugno 2026 Consigliere es [OSCURATO:PERSONA] Amicis \ [OSCURATO:PERSONA] 2 3 G U 2026 t. [OSCURATO:PERSONA] o Dott.ssa G spina Cirimele 3
Sentenza Cassazione n. 23042/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris