CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 44885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La corte di appello di Milano, con sentenza in data 16 giugno 2021, confermava la pronuncia del tribunale di Milano datata 20-6-2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello riguardante l'eccessività della pena; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo occorre ricordare come allorche la pena, come nel caso in I esame, non si. discosti eccessivamente dai minimi edittali,. l'obbligo motivazionale previsto dall'art.125 co.3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, RV. 267949; Sez. 4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, RV. 258356; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, RV. 256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, RV. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, RV. 245596; Sez. 6, n.35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n.33773 del 29/05/ 2007, Ruggieri, RV. 237402). E' principio consolidato della giurisprudenza di legittimita' che in tal caso l'obbligo di motivazione del giudice si attenua ed e' sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Cass. sez. 4, n.46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, RV. 265283; Sez. 2, n.28852 del 08/05/2013, Taurasi, RV. 256464). 2.2 In relazione al secondo motivo, la corte di appello, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi è sufficiente il ricorso ad un'arma giocattolo qualora questa non sia immediatamente riconoscibile come tale a causa della mancanza dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari) o dell'assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima (Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Rv. 282203 - 01). E nella specie, l'arma veniva utilizzata anche per l'esplosione di alcuni colpi tesi ad intimorire maggiormente le vittime così che sussiste certamente il maggior effetto intimidatorio contestato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]K