CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lv [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, ai fini qui di interesse, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.500 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, per aver eseguito, in qualità di direttore dei lavori, i lavori relativi alle opere indicate nel capo A) in zona sismica omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso l'ufficio dello sportello unico dell'edilizia competente (capo B), e di 500 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 71 d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in qualità di direttore dei lavori, le strutture in cemento armato, indicate nel capo A), non in base a progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori allo sportello unico dell'edilizia (capo C). Accertati in Recale, il 5 aprile 2013. Il Tribunale, inoltre, assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 72 d.P.R. n. 380 del 2001 per non aver commesso il fatto (capo C) e dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) perché estinto in seguito al rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 25 del 2 luglio 2014. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen. e agli artt. 93, 94, 95 e 71 d.P.R. n. 380 del 2001. Evidenzia il ricorrente che, sebbene l'edificio si presentasse in condizioni grezze, i lavori fossero stati sospesi su iniziativa di parte per l'elaborazione di apposito progetto di variante e che il 2 luglio 2014 il Comune abbia rilasciato il permesso a costruire in sanatoria; di conseguenza, la cessazione volontaria dell'attività edificatoria avrebbe comportato la consumazione dei reati in esame, da ritenersi ormai prescritti. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 93, 94, 95 e 71 d.P.R. n. 380 del 2001. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe escluso, con motivazione illogica, ogni valenza liberatoria alla dichiarazione congiunta dei committenti, con cui il Rossi è stato sollevato da ogni responsabilità relativamente al p.d.c. n. 4/13, considerando che con il primo permesso n. 91/06 furono realizzati il solo piano interrato e il piano rialzato, ma non le opere di completamento, consistite nella sopraeleva' R. fabbricato oggetto del secondo provvedimento autorizzato del 2013; prova ne è, aggiunge il difensore, che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA], è stato dichiarato estraneo in relazione ai lavori effettuati con la primigenia autorizzazione amministrativa. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen., avendo il Tribunale escluso l'applicazione della causa di non punibilità in esame con motivazione apparente, non avendo considerato la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, il grado di difformità, le modalità di esecuzione dell'intervento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1.Secondo il più recente orientamento assunto da questa Corte di legittimità, in tema di legislazione antisismica, la contravvenzione di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ,e quella di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Ofiria, dep. 28/09/2020, Rv. 279882; Sez. 3, n. 13731 del 22/11/2018, dep. 29/03/2019, Picano, Rv. 275189; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015 - dep. 14/01/2016, Stabile, Rv. 266015), ovvero sino alla data della sentenza di condanna in primo grado (Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015, dep. 20/01/2016, Russo e altro, Rv. 266224). Secondo tale orientamento, malgrado la scadenza del termine di legge, permangono pur sempre gli obblighi di informazione dell'autorità comunale, di presentazione dei progetti e di ottenimento dell'autorizzazione regionale, essendo anche oltre quel termine operante il precetto di agire e rilevante penalmente la protrazione dell'omissione; il protrarsi della lesione al bene giuridico protetto è imputabile a una persistente condotta volontaria del soggetto, il quale continua a "produrre l'effetto" del reato sottraendosi al controllo dell'autorità competente. La consumazione cessa, con riferimento al reato di cui all'art. 93, quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento, e, con riguardo al reato all'art. 94, sinché chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione; tra le cause di cessazione della permanenza va altresì annoverata la demolizione delle opere, in quanto, in tal caso, cessa la lesione dell'interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione sismica. 2.2. Poiché nel nostro caso, stante la natura omissiva della violazione, la cessazione della permanenza si sarebbe realizzata solo laddove gli odierni ricorrenti avessero provveduto, sia pure tardivamente, a depositare presso gli ufficio del Genio civile la documentazione omessa, adempimento che non risulta essere mai stato eseguito; di conseguenza, l'argomentazione secondo la quale il reato contestato al ricorrente si sarebbe prescritto è del tutto destituita di fondamento, posto che, anzi, il relativo termine prescrizionale ha iniziato di fatto a decorrere solamente a partire dal momento della sentenza di condanna, proprio come ritenuto dal Tribunale (cfr. p. 4-5 della sentenza impugnata) in piena aderenza ai principi dinanzi indicati, posto che le opere oggetto delle imputazioni non erano ultimate, né vi era stato sequestro o un altro fatto interruttivo della permanenza (risultando dalla relazione tecniche che all'atto degli accertamenti l'intero fabbricato era ancora allo stato di grezzo e non abitato), sicché, appunto, la condotta antigiuridica si è protratta sino alla data della sentenza con riferimento alle violazioni non sanabili conteste ai capi B) e C), e considerando che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, Sentenza n. 22580 del 15/01/2019, dep. 23/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275966, Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017 - dep. 07/08/2017, Rizzo, Rv. 270792; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014 - dep. 22/10/2014, Conforti, Rv. 261099), come nel caso in esame. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico e fattuale. Invero, pacifica la materialità delle violazioni (cfr. par. 3.b e 3.c. della sentenza impugnata), peraltro non oggetto di contestazione, il Tribunale, con una motivazione che è immune da vizi di illogicità manifesta, ha confutato la prospettazione difensiva, qui riproposta, secondo cui il Rossi si sarebbe limitato a dirigere i lavori di cui al permesso di costruire n. 91/2006, come dichiarato per iscritto dai committenti, evidenziando, in maniera non certo implausibile, che le difformità accertate riguardano entrambi i permessi di costruire rilasciati prima di quello in sanatoria, e quindi, anche i lavori realizzati sulla scorta del primo permesso di costruire e in relazione ai quali, come appunto attestato dai committenti, il direttore dei lavori era proprio il ricorrente. Si osserva, infine, che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, al coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stata inflitta una pena superiore, essendo stato ritenuto responsabile sia del reato di cui capo B), sia del reato di cui al capo C), quest'ultimo, però, per ciascuna delle due violazioni ascritte, e non di una soltanto, come invece ritenuto dal Tribunale per il Rossi. 4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Le generiche e assertive deduzioni del ricorrente non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, avendo il Tribunale negato i presupposti integranti la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. individuando, come elemento ostativo, la gravità dell'offesa, desunta, in maniera non manifestamente illogica, dalle numerose violazioni che hanno riguardato non una porzione dell'edificio ma l'intero fabbricato, dal piano interrato al sottotetto: caratteri inconciliabili con la qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità". 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro