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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 11617/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2066/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1842 del 15/12/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 / 4 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (munito di procura speciale datata 15/1/2024), notificava all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Bari –quale difensore ex lege della Presidenza del Consiglio dei Ministri –un primo ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1842 del 15/12/2023, che lo stesso ricorrente affermava essere stata notificata in data 18/12/2023; il predetto ricorso veniva depositato il 25/1/2024 unitamente a un duplicato della sentenza impugnata, priva della relata di notificazione, e alla sola copia (peraltro come scansione in formato .pdf non autenticata) della ricevuta di accettazione della notificazione eseguita via p.e.c.; - per conto dello stesso Marrano, in data 5/4/2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (munito della medesima procura speciale datata 15/1/2024), notificava all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Bari –quale difensore ex lege della Presidenza del Consiglio dei Ministri –un secondo ricorso (identico al primo, salvo che per l’impaginazione e la data di notifica della decisione impugnata) per la cassazione della già citata sentenza della Corte d’appello di Bari, che nell’atto siaffermava essere stata notificata in data 13/3/2024; sottoscriveva digitalmente quest’ultimo ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (non menzionato nel testo dell’atto, nel quale si ribadiva il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]); - il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava il ricorso ( e provvedeva alla sua certificazione di conformità), unitamente a un duplicato della sentenza impugnata, priva della relata di notificazione, e a copie (non autenticate perché non richiamate nell’attestazione datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]) delle ricevute di accettazione e consegna della notificazione eseguita via p.e.c., e a una «procura speciale ex art. 365 c.p.c. … al fine di ricorrere in cassazione per la sentenza n. 1842/2023 emessa dalla Ecc.ma Corte d’Ap[p]ello di Bari pubblicata in data 15.12.2013 e notificata in data 13.04.2024» recante la data del 22/4/2024; - la Presidenza del Consiglio dei Ministri restava intimata; - all’esito della camera di consiglio del 23 / 4 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, perché l’impugnazione è manifestamente inammissibile, per plurime ragioni; - infatti, il primo ricorso è inammissibile per difetto di prova della consegna al destinatario, rimasto intimato: è stata depositata una copia informe (priva, cioè, dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9, commi 1 bise 1 ter, della l. n. 53 del 1994; in proposito, si richiama Cass. Sez. 1, 22/12/2020, n. 29266, Rv. 660154-01) della sola ricevuta di accettazione (atto nativo digitale), mentre manca in toto la ricevuta di consegna; quest’ultima è essenziale ai fini di prova del perfezionamento della notificazione telematica e la sua omessa produzione impedisce di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, con conseguente inesistenza della notificazione (si veda, a riguardo, Cass. Sez. 3, 19/11/2024, n. 29670, Rv. 672896-01, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente aveva provveduto al deposito solo della ricevuta di accettazione e non quella di avvenuta consegna della notifica tramite p.e.c.); - l’inesistenza della notificazione (comunque erroneamente eseguita – sia il 15/1/2024, sia il 5/4/2024 – presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari , anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato) impedisce di disporre la sua rinnovazione; - anche il secondo ricorso è inammissibile; - innanzitutto, l’atto risulta sottoscritto digitalmente da un difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) che al momento della notificazione del ricorso era privo di procura speciale, posto che questa è stata conferita successivamente alla notifica; - il ricorso, peraltro, reca l’indicazione di un difensore diverso e di una procura in calce asseritamente conferita all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - in secondo luogo, pur non avendo depositato la copia notificata della sentenza impugnata (il che determinerebbe comunque l’improcedibilità della seconda impugnazione), nel primo ricorso la parte ricorrente aveva dichiarato che la notificazione della decisione d’appello era avvenuta in data 18/12/2023, sicché è evidente la tardività dell’impugnazione, notificata il 5/4/2024 (in base a quanto emerge dalle copie delle ricevute di accettazione e consegna depositate senza l’attestazione di conformità, la cui mancanza di per sé comporta inammissibilità del ricorso, come già statuito da Cass. Sez. 1, 22/12/2020, n. 29266, Rv. 660154-01);- l’impugnazione di Marrano, poi, viola l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché l’esposizione del fatto processuale è gravemente lacunosa: nelle 3 pagine (di 5 totali) dedicate all’illustrazione della vicenda, delle decisioni dei giudici di merito, dei motivi di critica rivolti alla pronuncia impugnata mancano completamente gli elementi idonei a consentire alla Corte di legittimità di comprendere la fattispecie, le argomentazioni delle parti e le motivazioni delle sentenze, impedendo così di esaminare le censure svolte; - i motivi (primo motivo: «Falsa applicazione delle norme di diritto nella fattispecie art. 240 c.p. e art. 2043 c.c.»; secondo motivo: «Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione»), oltretutto, sono evidentemente generici, a dispetto dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; - non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensiodell’Amministrazione intimata; - va dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2066/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1842 del 15/12/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 / 4 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (munito di procura speciale datata 15/1/2024), notificava all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Bari –quale difensore ex lege della Presidenza del Consiglio dei Ministri –un primo ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1842 del 15/12/2023, che lo stesso ricorrente affermava essere stata notificata in data 18/12/2023; il predetto ricorso veniva depositato il 25/1/2024 unitamente a un duplicato della sentenza impugnata, priva della relata di notificazione, e alla sola copia (peraltro come scansione in formato .pdf non autenticata) della ricevuta di accettazione della notificazione eseguita via p.e.c.; - per conto dello stesso Marrano, in data 5/4/2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (munito della medesima procura speciale datata 15/1/2024), notificava all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Bari –quale difensore ex lege della Presidenza del Consiglio dei Ministri –un secondo ricorso (identico al primo, salvo che per l’impaginazione e la data di notifica della decisione impugnata) per la cassazione della già citata sentenza della Corte d’appello di Bari, che nell’atto siaffermava essere stata notificata in data 13/3/2024; sottoscriveva digitalmente quest’ultimo ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (non menzionato nel testo dell’atto, nel quale si ribadiva il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]); - il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava il ricorso ( e provvedeva alla sua certificazione di conformità), unitamente a un duplicato della sentenza impugnata, priva della relata di notificazione, e a copie (non autenticate perché non richiamate nell’attestazione datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]) delle ricevute di accettazione e consegna della notificazione eseguita via p.e.c., e a una «procura speciale ex art. 365 c.p.c. … al fine di ricorrere in cassazione per la sentenza n. 1842/2023 emessa dalla Ecc.ma Corte d’Ap[p]ello di Bari pubblicata in data 15.12.2013 e notificata in data 13.04.2024» recante la data del 22/4/2024; - la Presidenza del Consiglio dei Ministri restava intimata; - all’esito della camera di consiglio del 23 / 4 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, perché l’impugnazione è manifestamente inammissibile, per plurime ragioni; - infatti, il primo ricorso è inammissibile per difetto di prova della consegna al destinatario, rimasto intimato: è stata depositata una copia informe (priva, cioè, dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9, commi 1 bise 1 ter, della l. n. 53 del 1994; in proposito, si richiama Cass. Sez. 1, 22/12/2020, n. 29266, Rv. 660154-01) della sola ricevuta di accettazione (atto nativo digitale), mentre manca in toto la ricevuta di consegna; quest’ultima è essenziale ai fini di prova del perfezionamento della notificazione telematica e la sua omessa produzione impedisce di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, con conseguente inesistenza della notificazione (si veda, a riguardo, Cass. Sez. 3, 19/11/2024, n. 29670, Rv. 672896-01, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente aveva provveduto al deposito solo della ricevuta di accettazione e non quella di avvenuta consegna della notifica tramite p.e.c.); - l’inesistenza della notificazione (comunque erroneamente eseguita – sia il 15/1/2024, sia il 5/4/2024 – presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari , anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato) impedisce di disporre la sua rinnovazione; - anche il secondo ricorso è inammissibile; - innanzitutto, l’atto risulta sottoscritto digitalmente da un difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) che al momento della notificazione del ricorso era privo di procura speciale, posto che questa è stata conferita successivamente alla notifica; - il ricorso, peraltro, reca l’indicazione di un difensore diverso e di una procura in calce asseritamente conferita all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - in secondo luogo, pur non avendo depositato la copia notificata della sentenza impugnata (il che determinerebbe comunque l’improcedibilità della seconda impugnazione), nel primo ricorso la parte ricorrente aveva dichiarato che la notificazione della decisione d’appello era avvenuta in data 18/12/2023, sicché è evidente la tardività dell’impugnazione, notificata il 5/4/2024 (in base a quanto emerge dalle copie delle ricevute di accettazione e consegna depositate senza l’attestazione di conformità, la cui mancanza di per sé comporta inammissibilità del ricorso, come già statuito da Cass. Sez. 1, 22/12/2020, n. 29266, Rv. 660154-01);- l’impugnazione di Marrano, poi, viola l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché l’esposizione del fatto processuale è gravemente lacunosa: nelle 3 pagine (di 5 totali) dedicate all’illustrazione della vicenda, delle decisioni dei giudici di merito, dei motivi di critica rivolti alla pronuncia impugnata mancano completamente gli elementi idonei a consentire alla Corte di legittimità di comprendere la fattispecie, le argomentazioni delle parti e le motivazioni delle sentenze, impedendo così di esaminare le censure svolte; - i motivi (primo motivo: «Falsa applicazione delle norme di diritto nella fattispecie art. 240 c.p. e art. 2043 c.c.»; secondo motivo: «Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione»), oltretutto, sono evidentemente generici, a dispetto dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; - non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensiodell’Amministrazione intimata; - va dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma de
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