CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso ali P parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del 20.09.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena ridotta in mesi nove di reclusione ed euro 120 di multa, concesse ad entrambe le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate - confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa in data 03.05.2021 dal G.M. del Tribunale della medesima città che aveva accertato la responsabilità delle imputate per i reati di cui agli artt.110, 624, 625 n.7 cod. pen. e le aveva condannate alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa. Ritenuto che - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge processuale penale in relazione all'art.415 bis cod. proc. pen., è indeducibile in sede di legittimità in quanto manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, da cui emerge che le attuali imputate erano già state "compiutamente generalizzate nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari" come risulta dal contenuto dello stesso, datato 10.03.2018; Considerato che - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Ritenuto che - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - il terzo motivo dì ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art,625, comma 1 n.7 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha chiarito come nessuna vigilanza continuativa in grado di consentire l'interruzione dell'attività furtiva - che è stata ricostruita solo successivamente visionando le riprese effettuate dalla telecamera - era presente nell'esercizio commerciale; dovendosi quindi considerare i motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.125 cod. proc. pen., 132, 133 e 2 cod. pen. nonché art.27 Cost., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della