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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00873/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 9.03.2023 del tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 marzo 2023, il tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire opere abusive, di cui alla sentenza di condanna n. 423/2005 emessa dal tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, il 28.10.2005, rigettava l'istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in quanto il giudice avrebbe dovuto accogliere la richiesta di sospensione a fronte della avanzata richiesta di condono da parte del figlio della ricorrente, con correlato avvenuto pagamento della oblazione di legge.

E si aggiunge, quanto ai tempi per la definizione della predetta domanda, che ai sensi dell'art. 25 commi 1 e 2 del Decreto Legge 28 settembre 2018 n. 109 sarebbe assicurata la decisione su tale domanda entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo. 4.11 ricorso è inammissibile.

5. Tenuto conto del rilievo difensivo per cui, a supporto delle ragioni di parte, si è anche evidenziata la possibilità di una rapida definizione del richiesto condono, occorre evidenziare che questa Corte ha già precisato che in tema di reati edilizi, la procedura acceleratoria prevista dall'art. 25 d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per le domande di condono già presentate, riguardanti gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 17/08/2017 ubicati nei comuni di [OSCURATO:PERSONA], di Forio e di [OSCURATO:PERSONA], non trova applicazione in relazione agli immobili che non possono usufruire dei contributi statali per la riparazione e la ricostruzione di cui all'art. 21, comma 2-bis, d.l. citato, in quanto oggetto di ordine di demolizione o di ripristino impartito dal giudice penale - tra cui rientra quello qui in esame -. (Sez. 3, Sentenza n. 14583 del 02/03/2023 Cc. (dep. 06/04/2023) Rv. 284461 - 01).

6. Va aggiunto che il capo terzo della Legge 16 novembre 2018, n. 130 - di conversione del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, recante "disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" - è dedicato agli "interventi nei territori dei Comuni di [OSCURATO:PERSONA], Forio, [OSCURATO:PERSONA] dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017".

Esso stabilisce, al primo comma dell'art. 25, che "al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47".

Ai sensi del comma 1 -bis, inoltre, del medesimo articolo, "per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico...".

Al comma 2 dello stesso articolo sopra citato si precisa l'operatività della definizione delle pratiche di condono stabilita nel precedente comma 1, laddove si stabilisce che "I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Entro lo stesso termine, le autorita' competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".

In altri termini, come già precisato da questa Suprema Corte ( cfr. in motivazione (Sez. 3, n. 14583 del 02/03/2023 Cc. (dep. 06/04/2023 ) Rv. 284461 - 01), e con precipuo riguardo alla deduzione difensiva prima citata circa la ritenuta rapida definizione della procedura di condono, è stata elaborata una mirata procedura acceleratoria di talune domande di condono già depositate, delineata in funzione del rilascio altrettanto rapido di un contributo per interventi per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di [OSCURATO:PERSONA], Forio, [OSCURATO:PERSONA] dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

La valutazione teleologica e sistematica delle predette previsioni, strettamente connesse, di definizione urgente di pratiche di condono e rilascio di contributi pubblici, deve conseguentemente condurre anche a rilevare che la previsione di un termine di sei mesi, per la definizione delle citate procedure di sanatoria latu sensu intesa è stata espressa in termini perentori - come dimostra del resto anche la scelta del ricorso al Decreto Legge, rispondente alla esigenza di fronteggiare con immediatezza una emergenza abitativa resa impellente dal terremoto che aveva colpito l'isola di Ischia, assicurando decisioni che, siccome dirette, per scelta del Legislatore, a risolvere una situazione contingente, avrebbero avuto valore solo se assunte in tempi assolutamente ristretti ed immediatamente prossimi al terremoto stesso, così da giustificare solo in quanto tali la procedura definitoria "privilegiata" rispetto a tutte le altre domande di condono proposte sul territorio nazionale -.

Laddove, diversamente intendendo il riferimento al termine di 6 mesi, si ricondurrebbe irragionevolmente la prevista procedura di definizione del condono nell'ordinario iter cronologico della procedura istituzionale della "sanatoria" in parola, svalutando la ratio e l'articolazione dispositiva della disciplina citata.

Cosicchè, l'avvenuto decorso, ormai, di tale intervallo di tempo, senza alcun esito definitorio, nel sancire il venir meno dell'esercizio di una potestà definitorià accelerata, posto che ormai il superamento del tempo massimo definitorio di sei mesi determina, per scelta del Legislatore, l'assenza di ogni giustificazione di una procedura "privilegiata" quanto eccezionale, non legittima più l'autore di una domanda di condono, relativa a immobili abusivi del comune di Ischia, ancorchè astrattamente riconducibili, all'epoca della entrata in viciore della citata disciplina, in quelli ricollegabili alle previste contribuzioni pubbliche, di rivendicare la possibilità di ottenere una definizione della pratica di condono nei termini "abbreviati" predetti, per l'avvenuta scadenza ormai, del termine perentorio di sei mesi. 7.Tanto premesso, deve rilevarsi che il giudice dell'esecuzione con articolata motivazione, in linea con indirizzi di questa Corte, ha in particolare sottolineato come la domanda di condono,. del 2004, non risulti suscettibile di essere valutata come di prossima e positiva valutazione anche alla luce della insussistenza di presupposti per il suo accoglimento, quale la insistenza in area vincolata dell'immobile, che non legittima, come noto, stante la peculiare disciplina della procedura di condono in esame - evidentemente riconducibile al cd.

"terzo condono" del 2003 (L. 326/0:3) - la definizione in sanatoria (latu sensu intesa) della domanda presentata e in esame.

Profilo, quest'ultimo, inerente al dirimente vincolo paesaggistico esistente, del tutto trascurato, inammissibilmente, dalla ricorrente; la quale invece si è concentrata solo su una pretesa rapida e futuribile definizione della domanda di condono, comunque richiamando in maniera inadeguata, come prima illustrato, una disciplina il cui termine perentorio di definizione delle domande di condono per l'isola di Ischia è ormai inutilmente e inesorabilmente decorso, per colui che propose la domanda di condono e per l'autorità chiamata a decidere.

8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", e che anzi la ricorrente ha mostrato assoluta pervicacia nel coltivare, a prescindere da valide ragioni, innumerevoli istanze del medesimo tipo nonostante plurime decisioni di rigel:to delle più varie [OSCURATO:PERSONA], con chiari intenti meramente dilatori, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 9.03.2023 del tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 marzo 2023, il tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire opere abusive, di cui alla sentenza di condanna n. 423/2005 emessa dal tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, il 28.10.2005, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in quanto il giudice avrebbe dovuto accogliere la richiesta di sospensione a fronte della avanzata richiesta di condono da parte del figlio della ricorrente, con correlato avvenuto pagamento della oblazione di legge. E si aggiunge, quanto ai tempi per la definizione della predetta domanda, che ai sensi dell'art. 25 commi 1 e 2 del Decreto Legge 28 settembre 2018 n. 109 sarebbe assicurata la decisione su tale domanda entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo. 4.11 ricorso è inammissibile. 5. Tenuto conto del rilievo difensivo per cui, a supporto delle ragioni di parte, si è anche evidenziata la possibilità di una rapida definizione del richiesto condono, occorre evidenziare che questa Corte ha già precisato che in tema di reati edilizi, la procedura acceleratoria prevista dall'art. 25 d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per le domande di condono già presentate, riguardanti gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 17/08/2017 ubicati nei comuni di [OSCURATO:PERSONA], di Forio e di [OSCURATO:PERSONA], non trova applicazione in relazione agli immobili che non possono usufruire dei contributi statali per la riparazione e la ricostruzione di cui all'art. 21, comma 2-bis, d.l. citato, in quanto oggetto di ordine di demolizione o di ripristino impartito dal giudice penale - tra cui rientra quello qui in esame -. (Sez. 3, Sentenza n. 14583 del 02/03/2023 Cc. (dep. 06/04/2023) Rv. 284461 - 01). 6. Va aggiunto che il capo terzo della Legge 16 novembre 2018, n. 130 - di conversione del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, recante "disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" - è dedicato agli "interventi nei territori dei Comuni di [OSCURATO:PERSONA], Forio, [OSCURATO:PERSONA] dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017". Esso stabilisce, al primo comma dell'art. 25, che "al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47". Ai sensi del comma 1 -bis, inoltre, del medesimo articolo, "per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico...". Al comma 2 dello stesso articolo sopra citato si precisa l'operatività della definizione delle pratiche di condono stabilita nel precedente comma 1, laddove si stabilisce che "I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorita' competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326". In altri termini, come già precisato da questa Suprema Corte ( cfr. in motivazione (Sez. 3, n. 14583 del 02/03/2023 Cc. (dep. 06/04/2023 ) Rv. 284461 - 01), e con precipuo riguardo alla deduzione difensiva prima citata circa la ritenuta rapida definizione della procedura di condono, è stata elaborata una mirata procedura acceleratoria di talune domande di condono già depositate, delineata in funzione del rilascio altrettanto rapido di un contributo per interventi per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di [OSCURATO:PERSONA], Forio, [OSCURATO:PERSONA] dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. La valutazione teleologica e sistematica delle predette previsioni, strettamente connesse, di definizione urgente di pratiche di condono e rilascio di contributi pubblici, deve conseguentemente condurre anche a rilevare che la previsione di un termine di sei mesi, per la definizione delle citate procedure di sanatoria latu sensu intesa è stata espressa in termini perentori - come dimostra del resto anche la scelta del ricorso al Decreto Legge, rispondente alla esigenza di fronteggiare con immediatezza una emergenza abitativa resa impellente dal terremoto che aveva colpito l'isola di Ischia, assicurando decisioni che, siccome dirette, per scelta del Legislatore, a risolvere una situazione contingente, avrebbero avuto valore solo se assunte in tempi assolutamente ristretti ed immediatamente prossimi al terremoto stesso, così da giustificare solo in quanto tali la procedura definitoria "privilegiata" rispetto a tutte le altre domande di condono proposte sul territorio nazionale -. Laddove, diversamente intendendo il riferimento al termine di 6 mesi, si ricondurrebbe irragionevolmente la prevista procedura di definizione del condono nell'ordinario iter cronologico della procedura istituzionale della "sanatoria" in parola, svalutando la ratio e l'articolazione dispositiva della disciplina citata. Cosicchè, l'avvenuto decorso, ormai, di tale intervallo di tempo, senza alcun esito definitorio, nel sancire il venir meno dell'esercizio di una potestà definitorià accelerata, posto che ormai il superamento del tempo massimo definitorio di sei mesi determina, per scelta del Legislatore, l'assenza di ogni giustificazione di una procedura "privilegiata" quanto eccezionale, non legittima più l'autore di una domanda di condono, relativa a immobili abusivi del comune di Ischia, ancorchè astrattamente riconducibili, all'epoca della entrata in viciore della citata disciplina, in quelli ricollegabili alle previste contribuzioni pubbliche, di rivendicare la possibilità di ottenere una definizione della pratica di condono nei termini "abbreviati" predetti, per l'avvenuta scadenza ormai, del termine perentorio di sei mesi. 7.Tanto premesso, deve rilevarsi che il giudice dell'esecuzione con articolata motivazione, in linea con indirizzi di questa Corte, ha in particolare sottolineato come la domanda di condono,. del 2004, non risulti suscettibile di essere valutata come di prossima e positiva valutazione anche alla luce della insussistenza di presupposti per il suo accoglimento, quale la insistenza in area vincolata dell'immobile, che non legittima, come noto, stante la peculiare disciplina della procedura di condono in esame - evidentemente riconducibile al cd. "terzo condono" del 2003 (L. 326/0:3) - la definizione in sanatoria (latu sensu intesa) della domanda presentata e in esame. Profilo, quest'ultimo, inerente al dirimente vincolo paesaggistico esistente, del tutto trascurato, inammissibilmente, dalla ricorrente; la quale invece si è concentrata solo su una pretesa rapida e futuribile definizione della domanda di condono, comunque richiamando in maniera inadeguata, come prima illustrato, una disciplina il cui termine perentorio di definizione delle domande di condono per l'isola di Ischia è ormai inutilmente e inesorabilmente decorso, per colui che propose la domanda di condono e per l'autorità chiamata a decidere. 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", e che anzi la ricorrente ha mostrato assoluta pervicacia nel coltivare, a prescindere da valide ragioni, innumerevoli istanze del medesimo tipo nonostante plurime decisioni di rigel:to delle più varie [OSCURATO:PERSONA], con chiari intenti meramente dilatori, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del
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