CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ch'e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 7 aprile 2021 in riforma della decisione del Tribunale di Agrigento del 27 gennaio 2020 (che aveva applicato la particolare tenuità del fatto) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di arresto e di C 26.000,00 di ammenda per i reati di cui agli art. 110 cod. pen. e 44, lettera C, d.P.R. 380/2001 - capo 1 accertato il 16 febbraio 2016 -, art. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 - capo 2, accertato il 16 febbraio 2016 -, art. 110 cod. pen. e 181 .d. Igs. 42/2004 - capo 3, accertato il 16 febbraio 2016 -. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'alt 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.). Per la Corte di appello le violazioni edilizie e ambientali commesse dal ricorrente sarebbero plurime, con la gravità del fatto non meritevole dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Invece, gli illeciti sono stati commessi con una sola azione, in un unico breve contesto temporale. L'opera costruita si compendiava in una piattaforma di cemento con altezza media di 0,30/0,40 cm, senza volumi abitativi. Anche l'avvenuta demolizione per la sentenza impugnata non sarebbe rilevante. La demolizione, invece, evidenzia la totale resipiscenza del ricorrente. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile. Relativamente all'applicazione della particolare tenuità del fatto la decisione impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni o manifeste illogicità, rilevando, con accertamenti in fatto, come il manufatto costruito abusivamente, peraltro in zona ampiamente vincolata (vincolo paesaggistico, geologico e sismico, zona di interesse comunitario e di protezione speciale), è di grandi dimensioni (piattaforma in cemento di circa 190 mq e una struttura metallica fissata a terra con bulloni di 125 mq) e non sanabile. L'avvenuta demolizione del manufatto abusivo (essendo un comportamento successivo alla commissione dei reati) non rileva sulla valutazione della particolare tenuità del fatto, in quanto gli elementi da valutare sono quelli dell'art. 133, primo comma, cod. pen. ("Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti" Sez. 6 -, Sentenza n. 55107 del 08/11/2018 Ud. , dep. 10/12/2018, Rv. 274647 - 01). La sentenza impugnata, inoltre, irroga una pena superiore al minimo edittale, con la conseguenza che può ritenersi, anche, implicitamente esclusa la particolare tenuità del fatto: «L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto» (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in