CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 08742/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione intimata Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli N. 4705-2021 depositata il 18.10.2021, N.R.G. 848-2019; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e che controparte non ha accettato la stessa; Dichiara quindi l’estinzione del processo e dispone la compensazione delle spese processuali; P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 01APRILE 2025 LaPresidente [OSCURATO:PERSONA]