CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/3/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da rilievi del tutto generici (il motivo sub 2) che denuncia il vizio di motivazione, per effetto del mancato esercizio dei poteri di integrazione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. senza indicare in che modo tale omissione avrebbe inciso sulla tenuta logica della sentenza impugnata; manifestamente infondato anche il motivo 1, che denuncia la nullità della sentenza in conseguenza della nullità dell'ordinanza con la quale, erroneamente, era stata dichiarata la tardività della lista, trattandosi di sanzione non prevista e non sussumibile nelle ipotesi di cui all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen.; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2