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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 14585/2022

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sul ricorso 7853/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],Giuseppe, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - nonché contro C)0 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per [OSCURATO:PERSONA] di Floridia (Siracusa) - Rep.n. 26245 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso principale; - controricorrente al ricorso incidentale; nonchè contro Comune di Floridia, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per [OSCURATO:PERSONA] di Floridia (Siracusa) - Rep.n. 26245 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 1500/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. c., Rg 7853/2016 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con ordinanza di occupazione temporanea e urgente nr 26 del 3.11.1983 eseguita in data 29.12,1983 il Comune di Floridia autorizzava l'impresa [OSCURATO:PERSONA] all'immissione in possesso del terreno censito al catasto pag 1747 ,foglio 18 particella 46 sito in c.d..a.

Boschetto, Floridia per la realizzazione di nr 20 alloggi per l'edilizia popolare ad opera della predetta impresa Adorno.

Con atto di citazione notificato in data 19.7.1989 [OSCURATO:PERSONA] , proprietaria dei terreni oggetto di occupazionerconveniva avanti al Tribunale di Siracusa il Comune di Floridia e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa correlati all'illegittima occupazione cui non era seguita la tempestiva emissione del decreto di esproprio nei termini di legge.

Con separati atti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del terreno censito al catasto alla pag 5823, fg 18, p.11a 687 e [OSCURATO:PERSONA] promovevano analoghe iniziative giudiziarie nei confronti del Comune di Floridia e dell'impresa costruttrice.

I tre giudizi vista la connessione venivano riuniti Si costituiva in tutti i giudizi [OSCURATO:PERSONA] con comparsa di risposta rilevando la legittimità dell'occupazione e l'inammissibilità della richiesta risarcitoria.

Si costituiva altresì il Comune di Floridia istando per il rigetto delle domande.

Nelle more del giudizio il Comune adottava il decreto di espropriazione nr 17 del 23.2.1993.

Con sentenza non definitiva nr 203/2005 il Tribunale di Siracusa riteneva improponibile la domanda risarcitoria e qualificata l'azione come opposizione alla stima rimettendo la causa in istruttoria per la stima dei terreni .

Con sentenza definitiva condannava in via solidale il Comune e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 26.880,00 oltre rivalutazione ed interessi Avverso tale sentenza definitiva [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avanti la Corte di Catania censurando la decisione nella parte in cui condannava l'impresa ed il Comune in via solidale al pagamento dell'indennità di stima ed in subordine per incompetenza per materia.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo in via incidentale la riforma della decisione nella parte in cui aveva qualificato la fattispecie come opposizione alla stima piuttosto che come risarcimento danni per occupazione illegittima..

Si costituiva il Comune di Floridia censurando la decisione nel quantum dell'indennizzo e la sentenza non definitiva nella parte in cui aveva ritenuto obbligati in via solidale il Comune e l'impresa Adorno.

Nel corso del giudizio veniva disposta c.t.u. finalizzata alla determinazione della stima.

Con sentenza nr 1500/2015 la Corte di appello condannava il Comune di Floridia e [OSCURATO:PERSONA] ,quale erede di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in solido in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 103.368,21 ordinando al Comune e all'impresa di versare l'indennità di esproprio presso la Cassa depositi e prestiti.

Il giudice di appello rilevava che il Tribunale aveva fatto mal governo del regime normativo delle proroghe applicabile nella materia de qua ed in particolare dell'art 22 della legge nr 158/1991.

Osservava ,comunque, che la questione qualificatoria sottoposta all'esame della Corte aveva perduto nelle more del giudizio gran parte della rilevanza che rivestiva al momento in cui era stato sollevato il problema a seguito degli orientamenti nel frattempo consolidatosi presso la Suprema Corte e della Corte Costituzionale sul rapporto fra occupazione acquisitiva e occupazione usurpativa sia in ordine alla misura di quanto dovuto al privato per la perdita del proprio diritto dominicale a causa di una procedura espropriativa legittimamente eseguita o posta in essere in palese violazione delle norme di legge. [OSCURATO:PERSONA] di appello riteneva fondata la censura sollevata dagli appellanti incidentali laddove criticavano la decisione impugnata nella parte in cui aveva considerato legittime le proroghe operanti ex lege.

Evidenziava in proposito che la proroga di cui all'art 22 della legge nr 158 del 1991 non può operare quando il termine come nella specie era ormai scaduto.

Riteneva pertanto assorbite le questioni dedotte dall'appellante principale Adorno che presupponevano la configurabilità di una opposizione alla stima ormai negata e tutti gli altri motivi sollevati appellatk S/)acia-.Fisicaro che poggiavano sul presupposto di un decreto di espropriazione validamente emesso.La Corte escludeva che l'emissione del decreto di esproprio e la sopravvenienza di detto provvedimento potesse avere efficacia sanante retroattiva trattandosi di una occupazione in via di fatto riconducibile alla fattispecie dell' art 2043 c.c.

Osservava poi con riguardo alla critica mossa dall'impresa, in relazione alla affermata solidarietà passiva fra il delegante ed il delegato fondata unicamente sul presupposto che non sarebbe ipotizzabile che l'impresa delegata possa essere tenuta al pagamento dell'indennità , che la censura non coglieva nel segno alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui è possibile estendere al delegato l'obbligo di corrispondere l'indennità di esproprio in virtù di legge ed atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna.

Relativamente al quantum la Corte riteneva che la stima andava rapportata al valore venale unico criterio esistente alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dei criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione di cui alla legge nr 359/1992 art 5 bis a seguito della pronuncia della Corte Cost nr 348/2007.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA] ) propone ricorso per cassazione affidato un unico motivo cui resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] nonché il Comune di Floridia con controricorso e ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso in relazione al ricorso incidentale del Comune nonché memoria in vista dell'udienza camerale . [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Il ricorrente principale con un unico articolato motivo si duole della violazione per mancata applicazione dell'art 1 comma 5 bis del d.l. 1984 nr 901 convertito in legge 1.3.1985,dell'art 14 del d.l. 1987 nr 534 convertito nella legge 1988 nr 47 nonché dell'art 22 della legge 1991 nr 158,violazione per mancata applicazione dell'art 19 e 20 della

1. nr 865 del 1971 ed erronea applicazione dell'art 2043 c.c.; mancata applicazione dell'art 19 della legge 865/1971 in tema di competenza esclusiva per avere la Corte di appello ritenuto non operante il disposto dell'art 22 della legge nr 158/1991 in quanto il termine finale non era in corso alla data del 1.1.1991 in quanto scaduto il 29.12.1993.Si sostiene in particolare che ,diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, l'occupazione d'urgenza sarebbe avvenuta il 29.12.1983 sicchè ai sensi dell'art 20 della legge nr 865/1971 l'occupazione d'urgenza avrebbe potuto protrarsi sino a cinque anni e quindi sino al 29.12.1988 e e quindi l'adozione del decreto di esproprio avrebbe potuto avvenire entro la data del 29.12.1993.

Il Comune di Floridia ,dal canto suo, ha proposto ,in via incidentale, il medesimo motivo del ricorrente principale ed un secondo motivo avverso il capo della sentenza che aveva confermato la condanna solidale dell'Ente e dell'Adorno in favore della signora Marinaccio delle somme per i titoli indicati in sentenza.

Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo al ricorso principale proposto dal Comune notificato il 2/05/2016 unitamente al controricorso, perché tardivo.

Invero "Il soccombente ha l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge, perché l'art. 334 c.p.c., che consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata "ex adverso", è applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., sicché la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile "ratione temporis" (Cass., n. 21990 del 28/10/2015; cfr. Cass. Sez.

U. n. 23903 del 29/10/2020; 2022 nr 2116).

Nel caso in esame, il ricorso incidentale adesivo risulta tardivo perché la Corte distrettuale ha accolto l'appello incidentale degli appellati per la non corretta applicazione del regime delle proroghe ritenendo che non fosse applicabile il disposto dell'art 22 della legge nr 158/1991 in quanto il termine finale non era in corso alla data del 1.1.1991. e l'interesse del Comune ad impugnare è sorto per effetto della stessa sentenza, e non a seguito della notifica del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] che ha contestato la decisione nei soli confronti della parte creditrice senza criticare il capo della pronuncia relativo alla condanna solidale di guisa che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto anche dal Comune nel termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza risalente al 22/29.01.2016 senza che possa trovare applicazione l'art. 334 c.p.c..

Va sempre in via preliminare rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 366 c.p.c. e del difetto di specificità Questa Corte ha di recente condivisibilmente ribadito che l'art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di "forma-contenuto" dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio "modello legale" del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso: - "con particolare riferimento al requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa" (art. 366 c.p.c., n. 3), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, va osservato che tale requisito è posto, nell'ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte"; - "esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa" di cui art. 366 c.p.c., n. 3 e quello - che lo segue nel modello legale del ricorso - della "esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione" (art. 366 c.p.c., n. 4), essendo l'esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati"; -"in altri termini, secondo il 'modello legale' apprestato dall'art. 366 c.p.c., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; valutazione - questa - che è possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una "sintesi" dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili".

Ciò posto,i1 ricorrentetsia pure in forma sintetica)ha riassunto le ragioni della decisione del Tribunale di Siracusa il quale, inquadrata la domanda dei ricorrente in termini di opposizione alla stima e riconosciuta la legittima l'occupazioneiliquidava l'indennità di esproprio) condannando in via solidale l'impresa esecutrice dei lavori e il Comune di Floridia)illustrando sommariamente i motivi di appello dal medesimo proposto avverso la decisione del giudice di primo grado.

Si legge infatti a pag 5 del ricorso che era stata criticata la decisione nella parte in cui aveva disposto la condanna solidale del Comune con l'appellante ed in subordine chiedeva che venisse annullata la decisione in quanto affetta da incompetenza per materia e quindi che venisse disposta una nuova consulenza per ricondurre a giustizia le valutazioni degli immobili contenute nella gravata decisione.

Nel corpo del ricorso si dà atto poi della costituzione delle parti appellate le quali contestano in via di appello incidentale la fattispecie che pretendono di inquadrare come risarcimento danni per occupazione illegittima piuttosto che come opposizione alla stima.

Parimenti si fa riferimento alla costituzione del Comune e alla sua richiesta di modifica del quantum e della disposta condanna in via solidale con l'impresa appaltatrice.

Si dà infine conto della pronuncia della Corte di appello la quale aveva ritenuto illegittima l'occupazione d'urgenza in quanto non compiuta nei termini di legge e della conseguente emissione di una pronuncia di condanna al pagamento del risarcimento ex art 2043 c.c. quantificato in € 103.368,21.

Ciò premesso il motivo si incentra sulla non corretta applicazione del regime delle proroghe da parte della Corte di appello la quale non avrebbe considerato che l'art 1 comma 5 bis del D.L. nr 901/1984 aveva prorogato il termine di efficacia delle occupazioni d'urgenza in corso cui andavano ad aggiungersi le ulteriori proroghe disposte con il D.L. 534/1987 convertito in legge nr 47/88 nonché della legge 158/1991, art 22 applicabili automaticamente ai procedimenti espropriativi in corso al momento della loro entrata in vigore.

Con riguardo poi alla prospettata inammissibilità della censura in quanto dedotta solo in sede di legittimità eccepita dai controricorrenti occorre rilevare che l'interesse a contrastare la ricostruzione normativa del sistema delle proroghe è sorta con la decisione di appello che ha accolto il motivo di appello incidentale giacchè il primo giudice aveva riqualificato la domanda come opposizione alla stima ritenendo legittima la procedura dell'occupazione provvedendo quindi a liquidare l'indennità di esproprio non ravvisando alcun profilo di illiceità in capo ai soggetti convenuti.

E' di tutta evidenzia che in questo quadro [OSCURATO:PERSONA] in sede di gravame ha criticato quegli aspetti che lo avevano visto soccombente senza estendere i profili di censura a quella parte della decisione in cui era stata affermata l'assenza di illeciti per il rispetto delle procedure.

Ciò posto la Corte di appello non ha correttamente applicato la legislazione particolare nel settore.Occorre sul punto ricostruire gli interventi normativi che si sono succeduti in materia partendo dall'art 20 della legge nr 865/1971 operante ratione temporis che stabiliva che l'occupazione poteva protrarsi sino a cinque anni dall'occupazione del bene.

Il legislatore è poi intervenuto con la legge nr. 47 del 1988, art. 14 prevedendo una proroga automatica di due anni per le occupazioni d'urgenza in corso.

Una ulteriore proroga di un armo è stata stabilita dall'art 1 comma 5 bis del D.L. 1984 nr 901 convertito nella legge nr 42 del 1985 e ad essa si sono aggiunte le proroghe successive disposte con il D.1. 534/1987 convertito in legge 47/88 nonché con la legge 158/1991 art 22 che hanno previsto una proroga automatica di due anni per i termini dei procedimenti in corso al momento della loro entrata in vigore determinando uno slittamento dei termini utili per il procedimento ablatorio.

Ciò posto nel caso in esame l'occupazione d'urgenza risaliva al 29.12.1983 ne consegue pertanto che per effetto del disposto dell'art 20 della legge nr 865/1971 e quindi della possibilità dell'occupazione di protrarsi sino a cinque anni il termine sarebbe scaduto il 29.12.1988.

I successivi interventi normativi per effetto dell' art 1 comma 5 bis del D.L. 901/1984 convertito nella legge nr 42/1985 consentivano la proroga di un anno e portavano ad uno slittamento del termine di emissione del decreto sino al

29.12. 1989.

Un ulteriore slittamento dei termini di due anni è poi dovuto all'art 14 del d.l. nr 534/1987 con conseguente adozione del decreto di esproprio entro la data del 29.12.1991 poi ulteriormente prorogata di altri due anni dall'art 22 della legge nr 158/1991 con effetto in base al disposto dell'art 23 della stessa legge dal primo gennaio 1991 .

Ne consegue che il decreto di esproprio nella specie adottato il 23.2.1993 era legittimo in quanto emesso entro i termini di legge.

La rilevata legittimità della procedura comporta la caducazione del presupposto su cui si fondava la condanna risarcitoria ex art 2043 c.c. .potendo i soggetti espropriati avanzare una richiesta di indennizzo. d.04, \tali ks-cc, Con riguardo al ricorso incidentale proposto ~in relazione alla denunciata violazione dell'art 20

1. della legge nr 865/1971 che la controricorrente pretende di individuare nell'omessa motivazione dell'ordinanza sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] se ne deve rilevare l'inammissibilità per difetto di specificità.La controricorrente, pur avendo riprodotto nel corso del controricorso , il contenuto della doglianza riportata nella comparsa di risposta di appello, non dimostra di aver sottoposto in modo specifico e puntuale la tematica dedotta in sede di legittimità anche avanti al Giudice del merito in termini esattamente rispondenti.

La ricorrente incidentale richiama a pagina 20 (o altre...) del proprio atto di impugnazione il contenuto di un generico passaggio argomentativo (pag.9-10) della comparsa di risposta in appello con appello incidentale, privo di specifici riferimenti alla mancanza di adeguata motivazione del termine quinquennale di occupazione dell'ordinanza sindacale di occupazione temporanea del 3.11.1983 e di una inequivocabile deduzione della conseguente illegittimità originaria del termine .

Occorre ricordare che qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - sia stata del tutto ignorata, come nella specie ,dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità., ha l'onere, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass. 27/05/2010, n. 12992; Cass.25/05/2011, n. 11471; Cass. 11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; Cass. 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez.

U. 06/05/2016, n. 9138).

Il ricorso incidentale va pertanto dichiarato inammissibile.

La sentenza va cassata in accoglimento del ricorso principale e rinviata alla Corte di appello di Catania in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità e per le altre questioni rimaste assorbite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune ed il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione , anche per le spese di legittimità; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune di Floridia e di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 7853/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],Giuseppe, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - nonché contro C)0 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per [OSCURATO:PERSONA] di Floridia (Siracusa) - Rep.n. 26245 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso principale; - controricorrente al ricorso incidentale; nonchè contro Comune di Floridia, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per [OSCURATO:PERSONA] di Floridia (Siracusa) - Rep.n. 26245 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 1500/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. c., Rg 7853/2016 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con ordinanza di occupazione temporanea e urgente nr 26 del 3.11.1983 eseguita in data 29.12,1983 il Comune di Floridia autorizzava l'impresa [OSCURATO:PERSONA] all'immissione in possesso del terreno censito al catasto pag 1747 ,foglio 18 particella 46 sito in c.d..a. Boschetto, Floridia per la realizzazione di nr 20 alloggi per l'edilizia popolare ad opera della predetta impresa Adorno. Con atto di citazione notificato in data 19.7.1989 [OSCURATO:PERSONA] , proprietaria dei terreni oggetto di occupazionerconveniva avanti al Tribunale di Siracusa il Comune di Floridia e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa correlati all'illegittima occupazione cui non era seguita la tempestiva emissione del decreto di esproprio nei termini di legge. Con separati atti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del terreno censito al catasto alla pag 5823, fg 18, p.11a 687 e [OSCURATO:PERSONA] promovevano analoghe iniziative giudiziarie nei confronti del Comune di Floridia e dell'impresa costruttrice. I tre giudizi vista la connessione venivano riuniti Si costituiva in tutti i giudizi [OSCURATO:PERSONA] con comparsa di risposta rilevando la legittimità dell'occupazione e l'inammissibilità della richiesta risarcitoria. Si costituiva altresì il Comune di Floridia istando per il rigetto delle domande. Nelle more del giudizio il Comune adottava il decreto di espropriazione nr 17 del 23.2.1993. Con sentenza non definitiva nr 203/2005 il Tribunale di Siracusa riteneva improponibile la domanda risarcitoria e qualificata l'azione come opposizione alla stima rimettendo la causa in istruttoria per la stima dei terreni . Con sentenza definitiva condannava in via solidale il Comune e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 26.880,00 oltre rivalutazione ed interessi Avverso tale sentenza definitiva [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avanti la Corte di Catania censurando la decisione nella parte in cui condannava l'impresa ed il Comune in via solidale al pagamento dell'indennità di stima ed in subordine per incompetenza per materia. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo in via incidentale la riforma della decisione nella parte in cui aveva qualificato la fattispecie come opposizione alla stima piuttosto che come risarcimento danni per occupazione illegittima.. Si costituiva il Comune di Floridia censurando la decisione nel quantum dell'indennizzo e la sentenza non definitiva nella parte in cui aveva ritenuto obbligati in via solidale il Comune e l'impresa Adorno. Nel corso del giudizio veniva disposta c.t.u. finalizzata alla determinazione della stima. Con sentenza nr 1500/2015 la Corte di appello condannava il Comune di Floridia e [OSCURATO:PERSONA] ,quale erede di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in solido in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 103.368,21 ordinando al Comune e all'impresa di versare l'indennità di esproprio presso la Cassa depositi e prestiti. Il giudice di appello rilevava che il Tribunale aveva fatto mal governo del regime normativo delle proroghe applicabile nella materia de qua ed in particolare dell'art 22 della legge nr 158/1991. Osservava ,comunque, che la questione qualificatoria sottoposta all'esame della Corte aveva perduto nelle more del giudizio gran parte della rilevanza che rivestiva al momento in cui era stato sollevato il problema a seguito degli orientamenti nel frattempo consolidatosi presso la Suprema Corte e della Corte Costituzionale sul rapporto fra occupazione acquisitiva e occupazione usurpativa sia in ordine alla misura di quanto dovuto al privato per la perdita del proprio diritto dominicale a causa di una procedura espropriativa legittimamente eseguita o posta in essere in palese violazione delle norme di legge. [OSCURATO:PERSONA] di appello riteneva fondata la censura sollevata dagli appellanti incidentali laddove criticavano la decisione impugnata nella parte in cui aveva considerato legittime le proroghe operanti ex lege. Evidenziava in proposito che la proroga di cui all'art 22 della legge nr 158 del 1991 non può operare quando il termine come nella specie era ormai scaduto. Riteneva pertanto assorbite le questioni dedotte dall'appellante principale Adorno che presupponevano la configurabilità di una opposizione alla stima ormai negata e tutti gli altri motivi sollevati appellatk S/)acia-.Fisicaro che poggiavano sul presupposto di un decreto di espropriazione validamente emesso.La Corte escludeva che l'emissione del decreto di esproprio e la sopravvenienza di detto provvedimento potesse avere efficacia sanante retroattiva trattandosi di una occupazione in via di fatto riconducibile alla fattispecie dell' art 2043 c.c. Osservava poi con riguardo alla critica mossa dall'impresa, in relazione alla affermata solidarietà passiva fra il delegante ed il delegato fondata unicamente sul presupposto che non sarebbe ipotizzabile che l'impresa delegata possa essere tenuta al pagamento dell'indennità , che la censura non coglieva nel segno alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui è possibile estendere al delegato l'obbligo di corrispondere l'indennità di esproprio in virtù di legge ed atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna. Relativamente al quantum la Corte riteneva che la stima andava rapportata al valore venale unico criterio esistente alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dei criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione di cui alla legge nr 359/1992 art 5 bis a seguito della pronuncia della Corte Cost nr 348/2007. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA] ) propone ricorso per cassazione affidato un unico motivo cui resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] nonché il Comune di Floridia con controricorso e ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso in relazione al ricorso incidentale del Comune nonché memoria in vista dell'udienza camerale . [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Il ricorrente principale con un unico articolato motivo si duole della violazione per mancata applicazione dell'art 1 comma 5 bis del d.l. 1984 nr 901 convertito in legge 1.3.1985,dell'art 14 del d.l. 1987 nr 534 convertito nella legge 1988 nr 47 nonché dell'art 22 della legge 1991 nr 158,violazione per mancata applicazione dell'art 19 e 20 della 1. nr 865 del 1971 ed erronea applicazione dell'art 2043 c.c.; mancata applicazione dell'art 19 della legge 865/1971 in tema di competenza esclusiva per avere la Corte di appello ritenuto non operante il disposto dell'art 22 della legge nr 158/1991 in quanto il termine finale non era in corso alla data del 1.1.1991 in quanto scaduto il 29.12.1993.Si sostiene in particolare che ,diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, l'occupazione d'urgenza sarebbe avvenuta il 29.12.1983 sicchè ai sensi dell'art 20 della legge nr 865/1971 l'occupazione d'urgenza avrebbe potuto protrarsi sino a cinque anni e quindi sino al 29.12.1988 e e quindi l'adozione del decreto di esproprio avrebbe potuto avvenire entro la data del 29.12.1993. Il Comune di Floridia ,dal canto suo, ha proposto ,in via incidentale, il medesimo motivo del ricorrente principale ed un secondo motivo avverso il capo della sentenza che aveva confermato la condanna solidale dell'Ente e dell'Adorno in favore della signora Marinaccio delle somme per i titoli indicati in sentenza. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo al ricorso principale proposto dal Comune notificato il 2/05/2016 unitamente al controricorso, perché tardivo. Invero "Il soccombente ha l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge, perché l'art. 334 c.p.c., che consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata "ex adverso", è applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., sicché la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile "ratione temporis" (Cass., n. 21990 del 28/10/2015; cfr. Cass. Sez. U. n. 23903 del 29/10/2020; 2022 nr 2116). Nel caso in esame, il ricorso incidentale adesivo risulta tardivo perché la Corte distrettuale ha accolto l'appello incidentale degli appellati per la non corretta applicazione del regime delle proroghe ritenendo che non fosse applicabile il disposto dell'art 22 della legge nr 158/1991 in quanto il termine finale non era in corso alla data del 1.1.1991. e l'interesse del Comune ad impugnare è sorto per effetto della stessa sentenza, e non a seguito della notifica del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] che ha contestato la decisione nei soli confronti della parte creditrice senza criticare il capo della pronuncia relativo alla condanna solidale di guisa che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto anche dal Comune nel termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza risalente al 22/29.01.2016 senza che possa trovare applicazione l'art. 334 c.p.c.. Va sempre in via preliminare rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 366 c.p.c. e del difetto di specificità Questa Corte ha di recente condivisibilmente ribadito che l'art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di "forma-contenuto" dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio "modello legale" del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso: - "con particolare riferimento al requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa" (art. 366 c.p.c., n. 3), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, va osservato che tale requisito è posto, nell'ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte"; - "esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa" di cui art. 366 c.p.c., n. 3 e quello - che lo segue nel modello legale del ricorso - della "esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione" (art. 366 c.p.c., n. 4), essendo l'esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati"; -"in altri termini, secondo il 'modello legale' apprestato dall'art. 366 c.p.c., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; valutazione - questa - che è possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una "sintesi" dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili". Ciò posto,i1 ricorrentetsia pure in forma sintetica)ha riassunto le ragioni della decisione del Tribunale di Siracusa il quale, inquadrata la domanda dei ricorrente in termini di opposizione alla stima e riconosciuta la legittima l'occupazioneiliquidava l'indennità di esproprio) condannando in via solidale l'impresa esecutrice dei lavori e il Comune di Floridia)illustrando sommariamente i motivi di appello dal medesimo proposto avverso la decisione del giudice di primo grado. Si legge infatti a pag 5 del ricorso che era stata criticata la decisione nella parte in cui aveva disposto la condanna solidale del Comune con l'appellante ed in subordine chiedeva che venisse annullata la decisione in quanto affetta da incompetenza per materia e quindi che venisse disposta una nuova consulenza per ricondurre a giustizia le valutazioni degli immobili contenute nella gravata decisione. Nel corpo del ricorso si dà atto poi della costituzione delle parti appellate le quali contestano in via di appello incidentale la fattispecie che pretendono di inquadrare come risarcimento danni per occupazione illegittima piuttosto che come opposizione alla stima. Parimenti si fa riferimento alla costituzione del Comune e alla sua richiesta di modifica del quantum e della disposta condanna in via solidale con l'impresa appaltatrice. Si dà infine conto della pronuncia della Corte di appello la quale aveva ritenuto illegittima l'occupazione d'urgenza in quanto non compiuta nei termini di legge e della conseguente emissione di una pronuncia di condanna al pagamento del risarcimento ex art 2043 c.c. quantificato in € 103.368,21. Ciò premesso il motivo si incentra sulla non corretta applicazione del regime delle proroghe da parte della Corte di appello la quale non avrebbe considerato che l'art 1 comma 5 bis del D.L. nr 901/1984 aveva prorogato il termine di efficacia delle occupazioni d'urgenza in corso cui andavano ad aggiungersi le ulteriori proroghe disposte con il D.L. 534/1987 convertito in legge nr 47/88 nonché della legge 158/1991, art 22 applicabili automaticamente ai procedimenti espropriativi in corso al momento della loro entrata in vigore. Con riguardo poi alla prospettata inammissibilità della censura in quanto dedotta solo in sede di legittimità eccepita dai controricorrenti occorre rilevare che l'interesse a contrastare la ricostruzione normativa del sistema delle proroghe è sorta con la decisione di appello che ha accolto il motivo di appello incidentale giacchè il primo giudice aveva riqualificato la domanda come opposizione alla stima ritenendo legittima la procedura dell'occupazione provvedendo quindi a liquidare l'indennità di esproprio non ravvisando alcun profilo di illiceità in capo ai soggetti convenuti. E' di tutta evidenzia che in questo quadro [OSCURATO:PERSONA] in sede di gravame ha criticato quegli aspetti che lo avevano visto soccombente senza estendere i profili di censura a quella parte della decisione in cui era stata affermata l'assenza di illeciti per il rispetto delle procedure. Ciò posto la Corte di appello non ha correttamente applicato la legislazione particolare nel settore.Occorre sul punto ricostruire gli interventi normativi che si sono succeduti in materia partendo dall'art 20 della legge nr 865/1971 operante ratione temporis che stabiliva che l'occupazione poteva protrarsi sino a cinque anni dall'occupazione del bene. Il legislatore è poi intervenuto con la legge nr. 47 del 1988, art. 14 prevedendo una proroga automatica di due anni per le occupazioni d'urgenza in corso. Una ulteriore proroga di un armo è stata stabilita dall'art 1 comma 5 bis del D.L. 1984 nr 901 convertito nella legge nr 42 del 1985 e ad essa si sono aggiunte le proroghe successive disposte con il D.1. 534/1987 convertito in legge 47/88 nonché con la legge 158/1991 art 22 che hanno previsto una proroga automatica di due anni per i termini dei procedimenti in corso al momento della loro entrata in vigore determinando uno slittamento dei termini utili per il procedimento ablatorio. Ciò posto nel caso in esame l'occupazione d'urgenza risaliva al 29.12.1983 ne consegue pertanto che per effetto del disposto dell'art 20 della legge nr 865/1971 e quindi della possibilità dell'occupazione di protrarsi sino a cinque anni il termine sarebbe scaduto il 29.12.1988. I successivi interventi normativi per effetto dell' art 1 comma 5 bis del D.L. 901/1984 convertito nella legge nr 42/1985 consentivano la proroga di un anno e portavano ad uno slittamento del termine di emissione del decreto sino al 29.12. 1989. Un ulteriore slittamento dei termini di due anni è poi dovuto all'art 14 del d.l. nr 534/1987 con conseguente adozione del decreto di esproprio entro la data del 29.12.1991 poi ulteriormente prorogata di altri due anni dall'art 22 della legge nr 158/1991 con effetto in base al disposto dell'art 23 della stessa legge dal primo gennaio 1991 . Ne consegue che il decreto di esproprio nella specie adottato il 23.2.1993 era legittimo in quanto emesso entro i termini di legge. La rilevata legittimità della procedura comporta la caducazione del presupposto su cui si fondava la condanna risarcitoria ex art 2043 c.c. .potendo i soggetti espropriati avanzare una richiesta di indennizzo. d.04, \tali ks-cc, Con riguardo al ricorso incidentale proposto ~in relazione alla denunciata violazione dell'art 20 1. della legge nr 865/1971 che la controricorrente pretende di individuare nell'omessa motivazione dell'ordinanza sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] se ne deve rilevare l'inammissibilità per difetto di specificità.La controricorrente, pur avendo riprodotto nel corso del controricorso , il contenuto della doglianza riportata nella comparsa di risposta di appello, non dimostra di aver sottoposto in modo specifico e puntuale la tematica dedotta in sede di legittimità anche avanti al Giudice del merito in termini esattamente rispondenti. La ricorrente incidentale richiama a pagina 20 (o altre...) del proprio atto di impugnazione il contenuto di un generico passaggio argomentativo (pag.9-10) della comparsa di risposta in appello con appello incidentale, privo di specifici riferimenti alla mancanza di adeguata motivazione del termine quinquennale di occupazione dell'ordinanza sindacale di occupazione temporanea del 3.11.1983 e di una inequivocabile deduzione della conseguente illegittimità originaria del termine . Occorre ricordare che qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - sia stata del tutto ignorata, come nella specie ,dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità., ha l'onere, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass. 27/05/2010, n. 12992; Cass.25/05/2011, n. 11471; Cass. 11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; Cass. 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138). Il ricorso incidentale va pertanto dichiarato inammissibile. La sentenza va cassata in accoglimento del ricorso principale e rinviata alla Corte di appello di Catania in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità e per le altre questioni rimaste assorbite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune ed il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione , anche per le spese di legittimità; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune di Floridia e di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14585/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris