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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 1991

Cassazione n. 50974/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03KVDNF) nato il 05/07/1991 avverso l'ordinanza del 05/07/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle misure alternative di cui agli artt. 47 e 47 ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) — oltre a non essere consentite, in quanto costituite da mere doglianze di fatto e volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, sono manifestamente infondate e aspecifiche.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel rigettare le richieste, fa riferimento all'informativa della Questura di Roma - [OSCURATO:PERSONA], da cui si ricava che il soggetto è irregolare sul territorio, poiché destinatario del rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso nell'aprile del 2019, nonché all'informativa dei Carabinieri di Guardavalle, che riferisce, altresì, di denunce per ricettazione, furto, lesioni aggravate, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, fatti commessi tra il 2006 e il 2019.

Facendo leva sui precedenti penali, sui reati in cumulo e sulle informazioni provenienti dai Carabinieri di Guardavalle, il Tribunale esclude la concedibilità dell'affidamento in prova, anche tenendo in considerazione la circostanza che il condannato non è mai comparso per riferire in merito al suo modus vivendi; e con riguardo alla misura della detenzione domiciliare, osserva che, lungi dall'essere sufficiente un domicilio idoneo, non è possibile formulare un giudizio di affidabilità del ricorrente e che, sulla base delle circostanze sopra menzionate, sussiste il rischio che il condannato commetta altri reati.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03KVDNF) nato il 05/07/1991 avverso l'ordinanza del 05/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle misure alternative di cui agli artt. 47 e 47 ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) — oltre a non essere consentite, in quanto costituite da mere doglianze di fatto e volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, sono manifestamente infondate e aspecifiche. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel rigettare le richieste, fa riferimento all'informativa della Questura di Roma - [OSCURATO:PERSONA], da cui si ricava che il soggetto è irregolare sul territorio, poiché destinatario del rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso nell'aprile del 2019, nonché all'informativa dei Carabinieri di Guardavalle, che riferisce, altresì, di denunce per ricettazione, furto, lesioni aggravate, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, fatti commessi tra il 2006 e il 2019. Facendo leva sui precedenti penali, sui reati in cumulo e sulle informazioni provenienti dai Carabinieri di Guardavalle, il Tribunale esclude la concedibilità dell'affidamento in prova, anche tenendo in considerazione la circostanza che il condannato non è mai comparso per riferire in merito al suo modus vivendi; e con riguardo alla misura della detenzione domiciliare, osserva che, lungi dall'essere sufficiente un domicilio idoneo, non è possibile formulare un giudizio di affidabilità del ricorrente e che, sulla base delle circostanze sopra menzionate, sussiste il rischio che il condannato commetta altri reati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 50974/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris