Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 1978

Cassazione n. 02524/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1978 avverso l'ordinanza del 27/06/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura il rigetto della istanza di affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che tra le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza deve valutare per effettuare il giudizio prognostico di cui all'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, vi sono anche le circostanze, valorizzate nell'ordinanza impugnata, delle gravità dei reati commessi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), delle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153), della condotta carceraria (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), dell'inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (ancora Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924); lo stesso riferimento, contenuto nell'ordinanza impugnata, all'assenza di sperimentazioni esterne è coerente con il principio, più volte affermato dal giudice di legittimità, secondo cui il sistema di accesso ai benefici penitenziari è fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1978 avverso l'ordinanza del 27/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura il rigetto della istanza di affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che tra le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza deve valutare per effettuare il giudizio prognostico di cui all'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, vi sono anche le circostanze, valorizzate nell'ordinanza impugnata, delle gravità dei reati commessi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), delle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153), della condotta carceraria (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), dell'inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (ancora Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924); lo stesso riferimento, contenuto nell'ordinanza impugnata, all'assenza di sperimentazioni esterne è coerente con il principio, più volte affermato dal giudice di legittimità, secondo cui il sistema di accesso ai benefici penitenziari è fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dice
Sentenza Cassazione n. 02524/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris