CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 40954/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando asserite violazioni di legge e vizi di motivazione, hanno impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova ha dato conferma alla condanna alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita irrogati ai danni dei due ricorrenti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della ritenuta responsabilità dei predetti per il reato di cui agli artt. 110 e 388 comma 1 cp loro ascritto; rilevato che, come da documentazione ritualmente trasmessa e acquisita, la parte civile costituita ha rimesso la querela in origine proposta, rimessione altrettanto ritualmente accettata dai ricorrenti; ritenuto che tanto determina l'estinzione del reato con conseguente annullamento della sentenza gravata, ferma restando la responsabilità degli imputati per le spese del grado, come da dispositivo che segue, in linea con il disposto di cui all'ad 340 cpp P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' DD