CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 14655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; letta la memoria trasmessa dal ricorrente il 10 ottobre 2022; rilevato, preliminarmente, che, con ordinanza del 24/03/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la proroga disposta nei suoi confronti, con decreto del Ministro della giustizia del 30/06/2021, del regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; che il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, ritenuto l'idoneità della motivazione sottesa al provvedimento, che muove dal rango criminale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ricoperto il ruolo di reggente del «locale» di Corigliano, alleato del clan degli Abbruzzese di Cassano allo Jonio, come si evince delle condanne subìte in qualità di organizzatore sia di diversi omicidi sia dell'attività illecite di estorsione e violazione in materia di stupefacenti; che il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, richiamato la perdurante ed attuale operatività delle citate cosche di 'ndrangheta, il concreto pericolo che venga ripristinati concreti contatti con i sodali — stante il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del gruppo di appartenenza — e, infine, gli esiti del trattamento penitenziario, che non hanno dato prova né di un'autentica dissociazione né di acquisizione dei valori di legalità; che. ha, pertanto, disatteso il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva lamentato la mancanza di elementi confermativi del suo attuale collegamento con la cosca di appartenenza; che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale sulla base di una motivazione di mera apparenza in quanto priva di concreti riferimenti a circostanze idonee a comprovare l'attualità della sua pericolosità e la persistente capacità di mantenere contatti con l'esterno; che il ricorso è inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate; che l'art. 41-bis, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce che «Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha [...] la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente»; che, in questa cornice, l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge; che la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'applicazione del regime detentivo speciale in esame, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611); che, alla luce di questi parametri ermeneutici, va osservato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], così come la più recente memoria, tendono in realtà a provocare una nuova, e non consentita, valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, con precipuo riferimento alla sussistenza delle condizioni per la sottoposizione al regime detentivo differenziato; che l'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sul ruolo assunto dall'odierno ricorrente nella consorteria di appartenenza, in cui risulta tuttora attualmente inserito, e sul rischio di ripristino di concreti contatti attuali con i sodali, che non appare smentito dalle informazioni fornite dai Carabinieri con la nota del 29 maggio 2021, a più riprese indicata dal ricorrente a sostegno del ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem