CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2021
Cassazione n. 27845/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Cu +Ci sul ricorso iscritto al n. 5325/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla Via dei Valeri n. 1. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] 44 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23. -CONTRORICORRENTE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4308/2019, depositata in data 26.6.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso basato su un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha dichiarato l'inesistenza della sentenza n. 322/2010 del Tribunale capitolino, sull'assunto che la citazione introduttiva di primo grado era notificata alla Minvest s.r.I., società ormai estinta per incorporazione. [OSCURATO:PERSONA] 44 S.A. ha depositato controricorso. Enrico, [OSCURATO:PERSONA], Paola, Rita ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], sono rimaste intimate. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c. e 2504 bis c.c., e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la citazione di primo grado era stata correttamente notificata sulla base dei dati risultanti dai registri immobiliari, ove la convenuta era indicata come intestataria dell'immobile controverso, e la notifica si era perfezionato senza che l'agente notificatore avesse sollevato alcun rilievo. Inoltre, l'avvenuta fusione per incorporazione dell'originaria intestataria dell'immobile non era stata pubblicizzata nelle forme di legge e comunque la Textil non poteva considerarsi legittimata a proporre l'impugnazione, essendo decorso il termine fissato dall'art. 327 c.p.c., da computare dalla trascrizione della sentenza di primo grado. Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione si esaurisce in un sintetica enunciazione del motivo di censura senza alcuna esposizione delle domande, delle vicende che hanno dato luogo alla controversia, delle ragioni difensive dedotte dalle parti e delle decisioni adottate in primo e secondo grado, soffermandosi sulle asserite ragioni di validità della notifica della citazione introduttiva e sulla mancata pubblicità delle vicende societarie che avevano inciso sulla formale intestazione degli immobili controversi.L'esposizione sommaria dei fatti di causa è evincibile solo dalla lettura del controricorso e della sentenza impugnata. Occorre ricordare che, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3, c.p.c., l'impugnazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, delle eccezioni, difese e eduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata, in modo da porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 3.2.2015, n. 1926; Cass. 4.4.2006, n. 7825; Cass. 20.8.2004, n. 16360). Il ricorso non soddisfa i suddetti requisiti di contenuto ed è, quindi, inammissibile, con conseguente aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c