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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:129
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0382 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 26 febbraio 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi) – Motivo di difesa vertente sulla coercizione statale – Decisione del Tribunale dell’Unione europea di non statuire su taluni motivi – Prova della partecipazione a un’infrazione unica e continuata – Elementi di prova relativi a punti della decisione controversa a sostegno di una parte del dispositivo di quest’ultima annullata dal Tribunale» Nella causa C‑382/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 9 giugno 2022,

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Cina), rappresentata da E. Estellon, M. Rees, avocats, e J. Flynn, KC, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Dawes e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da J. Holmes, BL, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da

I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, E. Regan e D. Gratsias, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 aprile 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], (T‑343/17; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:184 ), con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto il suo ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui la riguarda, nonché all’annullamento dell’ammenda inflittale con tale decisione e, in subordine, alla riduzione dell’importo di tale ammenda.

Contesto normativo Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo 2 L’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ( GU 2002, L 114, pag. 1 , e rettifica in GU 2015, L 210, pag. 38 ) (in prosieguo: l’«accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo»), è entrato in vigore il 1 o giugno 2002.

Gli articoli 8 e 9 di tale accordo corrispondono, mutatis mutandis , rispettivamente, agli articoli 101 e 102 TFUE. 3 Ai sensi dell’articolo 11 di detto accordo: «1.

Le istituzioni della Comunità applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 (…) in conformità della legislazione comunitaria indicata nell’allegato del presente Accordo, tenendo conto dell’esigenza di una stretta cooperazione tra le istituzioni della Comunità e le autorità svizzere.

2. Le autorità svizzere regolano, in conformità delle disposizioni degli articoli 8 e 9, l’ammissibilità di tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate (…) che concernono le rotte tra la [OSCURATO:PERSONA] e paesi terzi». 4 Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), è stato reso applicabile nell’ambito del medesimo accordo, con effetto dal 5 dicembre 2007, con la decisione n. 1/2007 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/[OSCURATO:PERSONA] istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo, del 5 dicembre 2007, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo ( GU 2008, L 34, pag. 19 ).

Esso si è sostituito, a tale data, al regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporto aereo ( GU 1987, L 374, pag. 1 ), che figurava nell’allegato dell’accordo aereo CE-[OSCURATO:PERSONA] dall’entrata in vigore di quest’ultimo.

Trattato FUE 5 L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE così dispone: «Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; (…)».

Accordo SEE 6 L’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ; in prosieguo: l’«accordo SEE»), corrisponde, mutatis mutandis , all’articolo 101 TFUE. 7 Il regolamento n. 1/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 ( GU 2004, L 68, pag. 1 ), è stato integrato nell’accordo SEE, da un lato, con la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004, che modifica l’allegato XIV (Concorrenza), il protocollo 21, sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, e il protocollo 23, sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza, dell’accordo SEE ( GU 2005, L 64, pag. 57 ), entrata in vigore il 19 maggio 2005, nonché, dall’altro, con la decisione del Comitato misto SEE n. 40/2005, dell’11 marzo 2005, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 21, sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, dell’accordo SEE ( GU 2005, L 198, pag. 38 ), entrata in vigore lo stesso giorno.

Regolamento n. 1/2003 8 L’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni», prevede quanto segue: «1.

I poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] [europea] in virtù degli articoli 23 e 24 sono soggetti ai termini di prescrizione seguenti: a) tre anni per le infrazioni alle disposizioni relative alla richiesta di informazioni o all’esecuzione di accertamenti; b) cinque anni per le altre infrazioni.

2. La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione.

3. La prescrizione riguardante l’imposizione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della [OSCURATO:PERSONA] o dell’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione.

La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l’atto è notificato ad almeno un’impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all’infrazione.

Gli atti interruttivi della prescrizione comprendono in particolare: a) le domande scritte di informazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] o da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro; b) i mandati scritti ad eseguire accertamenti rilasciati ai propri agenti dalla [OSCURATO:PERSONA] o da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro; c) l’avvio di un procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] o di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro; d) la comunicazione degli addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA] o da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro.

4. L’interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all’infrazione.

5. Per effetto dell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.

La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la [OSCURATO:PERSONA] non ha irrogato un’ammenda o una penalità di mora entro tale termine.

Detto termine è prolungato della durata della sospensione in conformità al paragrafo 6.

6. La prescrizione in materia di imposizione di ammende o di penalità di mora rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA]».

Fatti e decisione controversa 9 Ai fini del presente procedimento, i fatti all’origine della controversia e della decisione controversa, quali esposti ai punti da 1 a 60 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. 10 [OSCURATO:PERSONA] è una compagnia di trasporto aereo.

All’epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] forniva servizi di trasporto aereo di merci tramite uno dei suoi segmenti, denominato [OSCURATO:PERSONA]. 11 Nel settore del trasporto merci alcune compagnie aeree provvedono al trasporto di carichi per via aerea (in prosieguo: i «vettori»).

Di norma, i vettori forniscono servizi di trasporto merci agli spedizionieri, che organizzano l’inoltro di detti carichi per conto degli speditori.

Come corrispettivo, tali spedizionieri pagano presso i vettori un prezzo composto, da un lato, da tariffe calcolate al chilogrammo e, dall’altro, da vari sovrapprezzi.

Procedimento amministrativo 12 Il 7 dicembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto, ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002, C 45, pag. 3 ), una domanda di immunità presentata da [OSCURATO:PERSONA] e dalle sue società figlie, [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] AG.

Stando a tale domanda, esistevano contatti anticoncorrenziali tra vari vettori concernenti elementi costitutivi del prezzo dei servizi forniti sul mercato del trasporto aereo di merci, ossia l’istituzione di sovrapprezzi detti «carburante» e «di sicurezza» nonché il rifiuto di tali vettori di pagare agli spedizionieri una commissione sui sovrapprezzi (in prosieguo: il «rifiuto di pagare commissioni»). 13 Il 14 e il 15 febbraio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ispezioni senza preavviso nei locali di diversi vettori. 14 A seguito di tali ispezioni, diversi vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato una domanda di immunità ai sensi della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, menzionata al punto 12 della presente sentenza. 15 Il 19 dicembre 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti a 27 vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che hanno successivamente presentato osservazioni scritte.

Un’audizione si è svolta dal 30 giugno al 4 luglio 2008.

Decisione originaria 16 Il 9 novembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2010) 7694 definitivo, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione originaria»).

Tale decisione aveva come destinatari 21 vettori, tra i quali figurava [OSCURATO:PERSONA]. 17 Nella motivazione di detta decisione si affermava che i vettori incriminati avevano coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci, concordando il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni, e, in tal modo, avevano partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, riguardante il territorio dello Spazio economico europeo (SEE) e della [OSCURATO:PERSONA].

Sentenze del 16 dicembre 2015 18 Con sentenza del 16 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑38/11 , EU:T:2015:985 ), il Tribunale ha annullato la decisione originaria nella parte in cui riguardava [OSCURATO:PERSONA].

Con altre dodici sentenze dello stesso giorno, il Tribunale ha parimenti annullato, in tutto o in parte, tale decisione nella parte in cui riguardava altri dodici vettori o gruppi di vettori. 19 Il Tribunale ha ritenuto che detta decisione fosse inficiata da un vizio di motivazione.

Decisione controversa 20 Il 20 maggio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato ai vettori indicati nella decisione originaria e che hanno proposto un ricorso avverso quest’ultima dinanzi al Tribunale una lettera con cui li informava della sua intenzione di adottare nuovamente una decisione che constatava la loro partecipazione a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo su tutti i collegamenti menzionati in tale decisione originaria.

È stato loro concesso un termine di un mese per presentare le loro osservazioni.

Tutti si sono avvalsi di tale facoltà. 21 Il 17 marzo 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, che ha come destinatari 19 vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. 22 Nella decisione controversa si afferma che i vettori incriminati hanno coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci in tutto il mondo mediante il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni (in prosieguo: l’«intesa controversa»), commettendo così un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo. 23 Nella sezione 4 di tale decisione, intitolata «Descrizione dei fatti», la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente esposto che l’indagine aveva rivelato l’esistenza di un’intesa di portata mondiale basata su una rete di contatti bilaterali e multilaterali intrattenuti per un lungo periodo tra i concorrenti, riguardante il comportamento che essi avevano deciso, previsto o considerato di adottare in relazione a diversi elementi del prezzo dei servizi di trasporto merci menzionati al punto precedente.

Essa ha sottolineato che l’obiettivo comune di tale rete di contatti era quello di coordinare il comportamento dei concorrenti in materia di prezzi o di ridurre l’incertezza sulla loro politica dei prezzi.

Essa ha poi descritto i contatti riguardanti, rispettivamente, il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni, e ha valutato le prove di fatto riguardanti, da un lato, l’intesa controversa nel suo insieme e, dall’altro, ciascuno dei destinatari di detta decisione. 24 Nella sezione 5 della decisione controversa, intitolata «Applicazione delle regole di concorrenza pertinenti», la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l’articolo 101 TFUE ai fatti del caso di specie, precisando al contempo che i riferimenti a tale articolo dovevano essere letti anche come riferimenti all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo aereo CE-[OSCURATO:PERSONA], dato che tali disposizioni si applicano mutatis mutandis , salvo disposizione contraria. 25 A questo proposito, per quanto riguarda la sua competenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato i limiti della propria competenza ratione temporis e ratione loci a constatare e sanzionare un’infrazione alle regole di concorrenza nel caso di specie. 26 Da un lato, ai punti da 822 a 832 della decisione controversa, che compongono la sottosezione 5.2 di tale decisione, intitolata «Competenza della [OSCURATO:PERSONA]», essa ha rilevato, in sostanza, che non avrebbe applicato, anzitutto, l’articolo 101 TFUE agli accordi e alle pratiche anteriori al 1 o maggio 2004 riguardanti i collegamenti tra aeroporti all’interno dell’Unione europea e aeroporti situati al di fuori del SEE (in prosieguo: i «collegamenti Unione-paesi terzi»), poi, l’articolo 53 dell’accordo SEE agli accordi e alle pratiche anteriori al 19 maggio 2005 riguardanti i collegamenti Unione-paesi terzi nonché i collegamenti tra aeroporti situati in paesi che sono parti contraenti dell’accordo SEE e che non sono membri dell’Unione e aeroporti situati in paesi terzi (in prosieguo: i «collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi») e, infine, l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo agli accordi e alle pratiche anteriori al 1 o giugno 2002 riguardanti i collegamenti tra aeroporti all’interno dell’Unione e aeroporti situati in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]»).

Essa ha precisato, al punto 832 di detta decisione, che la medesima decisione non aveva «affatto la pretesa di rivelare una qualsivoglia infrazione all’articolo 8 dell’accordo [CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] riguardante i servizi di trasporto merci [tra] la [OSCURATO:PERSONA] [e] paesi terzi». 27 Dall’altro lato, ai punti da 1036 a 1046 della decisione controversa, che compongono la sottosezione 5.3.8 di tale decisione, intitolata «[A]pplicabilità dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ai collegamenti in entrata», la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per le quali respingeva gli argomenti di diversi vettori incriminati secondo i quali essa avrebbe ecceduto i limiti della sua competenza territoriale alla luce delle norme di diritto internazionale pubblico constatando e sanzionando la violazione di queste due disposizioni sui collegamenti in partenza da paesi terzi e diretti nel SEE (in prosieguo: i «collegamenti in entrata» e, per quanto riguarda i servizi di trasporto merci offerti su tali collegamenti, i «servizi di trasporto merci in entrata»). 28 In particolare, al punto 1045 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le pratiche anticoncorrenziali riguardanti i servizi di trasporto merci in entrata potevano «avere effetti immediati, sostanziali e prevedibili all’interno dell’Unione e [del] SEE, dato che i maggiori costi del trasporto aereo verso il SEE e quindi i prezzi più elevati delle merci importate possono avere, per loro natura, effetti sui consumatori all’interno del SEE».

Essa ha aggiunto che, nel caso di specie, tali pratiche potevano avere siffatti effetti anche sulla fornitura di servizi di trasporto aereo di merci da parte di altri vettori all’interno del SEE, tra le piattaforme di corrispondenza («hub») nel SEE utilizzate dai vettori di paesi terzi e dagli aeroporti di destinazione di tali spedizioni nel SEE che non erano serviti dal vettore del paese terzo. 29 Inoltre, al punto 1046 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’intesa controversa era stata «attuata a livello mondiale», che gli accordi riguardanti i collegamenti in entrata costituivano parte integrante dell’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE e che l’applicazione uniforme dei sovrapprezzi su scala mondiale era un elemento chiave di tale intesa. 30 La sottosezione 5.3 della decisione controversa, relativa all’applicazione al caso di specie dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, comprende i punti da 833 a 1052 di quest’ultima.

Sotto un primo profilo, al punto 846 di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i vettori incriminati avessero coordinato il loro comportamento o avessero influenzato la tariffazione, «il che equivale[va] in definitiva a una fissazione dei prezzi relativamente» al sovrapprezzo carburante, al sovrapprezzo di sicurezza e al pagamento agli spedizionieri di una commissione sui sovrapprezzi.

Al punto 861 di detta decisione, essa ha considerato che il «sistema generale di coordinamento del comportamento tariffario per servizi di trasporto merci», rivelato dalla sua indagine, attestava l’esistenza di un’«infrazione complessa costituita da varie azioni che [potevano] essere qualificate o come accordo o come pratica concordata nell’ambito dei quali i concorrenti [avevano] sostituito scientemente la cooperazione pratica tra loro ai rischi della concorrenza». 31 Sotto un secondo profilo, al punto 869 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il «comportamento in questione costitui[va] un’infrazione unica e continuata all’articolo [101 TFUE]», precisando, ai punti da 870 a 902 di quest’ultima, che gli accordi in questione perseguivano un obiettivo anticoncorrenziale unico, consistente nell’ostacolare la concorrenza nel settore del trasporto merci all’interno del SEE, che vertevano sulla fornitura di servizi di trasporto merci e sulla loro tariffazione, che riguardavano le stesse imprese, che avevano natura unica e continuata e che vertevano su tre componenti, vale a dire il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni.

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, al punto 881 di tale decisione, che [OSCURATO:PERSONA] era coinvolta in queste tre componenti. 32 Sotto un terzo profilo, al punto 903 della suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il comportamento anticoncorrenziale in questione aveva l’obiettivo di restringere la concorrenza almeno all’interno dell’Unione, nel SEE e in [OSCURATO:PERSONA].

Al punto 917 di tale decisione, essa ha sostanzialmente aggiunto che non era pertanto necessario prendere in considerazione gli effetti concreti di tale comportamento. 33 Sotto un quarto profilo, ai punti da 972 a 1021 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la normativa di sette paesi terzi che, secondo numerosi vettori incriminati, imponeva loro di accordarsi sui sovrapprezzi, ostacolando così l’applicazione delle regole di concorrenza pertinenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tali vettori non avessero dimostrato di aver agito sotto la coercizione di detti paesi terzi. 34 Sotto un quinto profilo, ai punti da 1024 a 1035 della decisione in parola, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’infrazione unica e continuata poteva incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri, tra le parti contraenti dell’accordo SEE e tra le parti contraenti dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo. 35 La sezione 7 della decisione controversa, intitolata «Durata dell’infrazione», contiene i punti da 1146 a 1169 di tale decisione.

Come risulta dal punto 1146 della decisione medesima, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’intesa controversa era iniziata il 7 dicembre 1999 ed era durata fino al 14 febbraio 2006.

In tale punto 1146, essa ha precisato che tale intesa aveva violato: – l’articolo 101 TFUE, dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo tra aeroporti all’interno dell’Unione; – l’articolo 101 TFUE, dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti Unione-paesi terzi; – l’articolo 53 dell’accordo SEE, dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo tra aeroporti all’interno del SEE (in prosieguo: i «collegamenti intra-SEE»); – l’articolo 53 dell’accordo SEE, dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi; – l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]. 36 Al punto 1169 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la durata dell’infrazione, per quanto riguardava [OSCURATO:PERSONA], si estendeva dal 4 gennaio 2000 al 14 febbraio 2006. 37 Nella sezione 8 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le misure correttive da adottare e le ammende da infliggere, facendo riferimento agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ).

In particolare, sulla base del punto 37 di questi ultimi, essa ha applicato una riduzione del 50% agli importi di base delle ammende, poiché una parte dei servizi relativi ai collegamenti in entrata nonché ai collegamenti in partenza dal SEE e a destinazione di paesi terzi, ad eccezione dei collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], era fornita al di fuori del territorio coperto dall’accordo SEE e una parte del danno poteva quindi essersi prodotta al di fuori di tale territorio.

Inoltre, in applicazione del punto 29 di detti orientamenti, essa ha concesso ai vettori incriminati una riduzione supplementare degli importi di base del 15%, con la motivazione che taluni regimi normativi avevano incoraggiato l’intesa controversa. 38 Gli articoli 1, 3 e 4 del dispositivo della decisione controversa sono così formulati: «Articolo 1 Coordinando il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto aereo di merci in tutto il mondo per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante, il [sovrapprezzo di sicurezza] e il pagamento di commissioni sui sovrapprezzi, le seguenti imprese hanno commesso la seguente infrazione unica e continuata all’articolo 101 [TFUE], all’articolo 53 dell’[accordo SEE] e all’articolo 8 dell’[accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] per quanto riguarda i seguenti collegamenti e nei seguenti periodi. 1) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] e l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti tra aeroporti situati all’interno del SEE, nei seguenti periodi: (…) g) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 4 gennaio 2000 al 14 febbraio 2006; (…) 2) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] per quanto riguarda i [collegamenti Unione-paesi terzi], nei seguenti periodi: (…) g) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; (…) 3) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i [collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi], nei seguenti periodi: (…) g) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; (…) 4) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 8 dell’[accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] per quanto riguarda i [collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]], nei seguenti periodi: (…) g) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; (…) Articolo 3 Sono inflitte le seguenti ammende per l’infrazione unica e continuata di cui all’articolo 1 della presente decisione (…): (…) g) [[OSCURATO:PERSONA]], 57120000 [euro]; (…) Articolo 4 Le imprese di cui all’articolo 1, qualora non lo abbiano già fatto, pongono immediatamente fine all’infrazione unica e continuata di cui al suddetto articolo.

Esse si astengono altresì da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o un effetto identico o simile».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 39 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, della decisione controversa, nella parte in cui la riguarda, e all’annullamento dell’articolo 3 di tale decisione, nella parte in cui le ha inflitto un’ammenda di EUR 57120000 o, in subordine, alla riduzione dell’importo di tale ammenda. 40 A sostegno di tale ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto sette motivi di annullamento.

Il primo verteva su un errore di diritto, su un errore di fatto, su un errore di valutazione e su una violazione dei diritti della difesa per il fatto di essere stata ritenuta responsabile dell’infrazione unica e continuata sui collegamenti intra-SEE e sui collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA].

Il secondo verteva sulla violazione dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 e dei principi di certezza del diritto, di «giustizia» e di buona amministrazione della giustizia.

Il terzo verteva su errori nell’imputazione di tale infrazione a [OSCURATO:PERSONA].

Il quarto verteva sulla constatazione insufficientemente motivata della sua partecipazione a detta infrazione per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE e i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA].

Il quinto motivo verteva su vari errori, su una violazione del principio di parità di trattamento e su un difetto di motivazione riguardo alle attività di [OSCURATO:PERSONA] in Stati terzi alla luce delle specificità della normativa che vi era applicabile.

Il sesto motivo verteva su un difetto di competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti in entrata.

Il settimo motivo verteva su errori nel calcolo dell’ammenda. 41 Con la sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver accolto il secondo motivo, ha annullato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 4, lettera g), della decisione controversa, nella parte in cui constatava che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE nonché l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo per quanto riguarda i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]. 42 A tal riguardo, esso ha considerato, ai punti 239 e 243 della sentenza impugnata, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione originaria non poteva comportare la sospensione del termine di prescrizione previsto all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, per quanto riguarda i comportamenti illeciti connessi ai collegamenti intra-SEE e ai collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], dato che tale decisione non riguardava, a suo avviso, tali comportamenti illeciti. [OSCURATO:PERSONA], al punto 245 della sentenza impugnata, esso ha concluso che, sanzionando, nella decisione controversa, [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione unica e continuata per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato le norme in materia di prescrizione stabilite all’articolo 25 del regolamento n. 1/2003. 43 Avendo accolto tale secondo motivo, il Tribunale ha considerato, ai punti 249 e 254 della sentenza impugnata, che l’esame del primo e del quarto motivo era divenuto inutile. 44 Il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, al punto 671 della sentenza impugnata, ha fissato in EUR 47040000 l’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA].

Conclusioni delle parti in sede di impugnazione 45 Con la sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare il punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata; – accogliere gli altri capi delle conclusioni formulati in prima istanza; – di conseguenza, annullare le altre constatazioni di infrazione di cui all’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, della decisione controversa, nella parte in cui la riguardano, e annullare il residuo dell’ammenda inflittale dall’articolo 3 della decisione controversa; – in subordine, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, annullare o ridurre il residuo dell’ammenda inflittale, a titolo di errori oggettivi nella motivazione e nel ragionamento della sentenza impugnata, quali descritti nei sei motivi di impugnazione; – in ogni caso, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute sia nell’ambito dell’impugnazione sia nel procedimento dinanzi al Tribunale. 46 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese; – in subordine, qualora l’impugnazione sia accolta, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

Sull’impugnazione 47 A sostegno della sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] deduce sei motivi.

Il primo verte sul fatto che il Tribunale ha erroneamente riconosciuto una competenza dell’Unione in relazione a un comportamento riguardante i collegamenti in entrata.

Il secondo verte sul fatto che il Tribunale ha erroneamente qualificato e non avrebbe correttamente applicato l’argomento detto dell’«obbligo imposto dallo Stato» e sul fatto che esso non ha tenuto in debito conto i principi di cortesia internazionale e di non ingerenza negli affari di un terzo Stato sovrano.

Il terzo verte sull’omessa statuizione da parte del Tribunale su tutti gli argomenti sollevati dinanzi ad esso.

Il quarto motivo, che dovrà essere esaminato dopo il quinto, verte sull’assenza di una motivazione adeguata della conclusione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata e sulla violazione del principio di parità di trattamento.

Il quinto verte su errori di diritto nella valutazione delle prove che non sono direttamente connesse alle infrazioni imputate a [OSCURATO:PERSONA] e su un ragionamento lacunoso per quanto riguarda le prove della partecipazione di quest’ultima all’infrazione unica e continuata.

Il sesto verte su errori di diritto in quanto il Tribunale ha considerato che il rifiuto di pagare commissioni violava l’articolo 101 TFUE e/o costituiva un’infrazione unica e continuata.

Sul primo motivo, vertente sull’assenza di competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata 48 Il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro parti. 49 Con la prima parte, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto snaturando i tre elementi cumulativi del criterio basato sugli effetti qualificati delle pratiche anticoncorrenziali nell’Unione (in prosieguo: il «criterio degli effetti qualificati»).

Con la seconda parte, essa fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la valutazione del criterio degli effetti qualificati non sia necessaria per quanto riguarda un comportamento adottato all’estero se quest’ultimo fa parte di un’infrazione unica e continuata della quale altri elementi hanno avuto effetti nel SEE.

Con la terza parte, essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il criterio degli effetti qualificati non sia pertinente nel caso di una restrizione della concorrenza per oggetto.

Con la quarta parte, essa fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto sostituendo la propria motivazione alla motivazione insufficiente della [OSCURATO:PERSONA]. 50 Occorre esaminare in primo luogo la terza parte.

Sulla terza parte, vertente su errori di diritto nell’analisi degli effetti qualificati – Argomenti delle parti 51 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che erroneamente il Tribunale, ai punti 122 e 123 della sentenza impugnata, suggerisce che, poiché l’infrazione unica e continuata constatata dalla [OSCURATO:PERSONA] consiste in una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101 TFUE, gli effetti qualificati di tale infrazione all’interno del SEE non devono necessariamente essere dimostrati.

A tal riguardo, il ragionamento seguito dal Tribunale al punto 118 della sentenza impugnata equivarrebbe a considerare che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a sanzionare comportamenti adottati al di fuori del SEE relativi ai collegamenti in entrata poteva essere presunta per il fatto, da un lato, che la nozione di «effetto» compare in tale articolo e, dall’altro, che nessun effetto deve necessariamente essere dimostrato nell’ipotesi di un’infrazione «per oggetto».

Orbene, una siffatta posizione sarebbe erronea.

Anzitutto, il criterio degli effetti qualificati deriverebbe dal requisito secondo cui un comportamento deve avere un legame territoriale con il mercato interno, rispetto al quale la [OSCURATO:PERSONA] è competente.

Inoltre, il criterio degli effetti qualificati applicabile nell’ambito di un’infrazione all’articolo 102 TFUE non può essere lo stesso che si applica a una violazione dell’articolo 101 TFUE. [OSCURATO:PERSONA], un comportamento adottato al di fuori del SEE relativo ai servizi di trasporto merci in entrata non potrebbe essere qualificato come restrizione per oggetto delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, poiché verte sull’offerta di servizi di trasporto merci su un mercato esterno al SEE. 52 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa terza parte è infondata. – Giudizio della Corte 53 Occorre rilevare che il Tribunale ha indicato, al punto 118 della sentenza impugnata, che, in presenza di un comportamento che, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto rivelasse un grado di nocività per la concorrenza nel mercato interno o nel SEE tale da poter essere qualificato come restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, l’applicazione del criterio degli effetti qualificati non può richiedere la dimostrazione degli effetti concreti che presuppone la qualificazione di un comportamento come restrizione «per effetto», ai sensi di tali disposizioni. 54 Analogamente, esso ha osservato, al punto 122 di tale sentenza, che interpretare il criterio degli effetti qualificati, come sembrava suggerire [OSCURATO:PERSONA], nel senso che esso richiederebbe la prova degli effetti concreti del comportamento controverso anche in presenza di una restrizione della concorrenza «per oggetto», equivarrebbe ad assoggettare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE a una condizione che non trova fondamento nella formulazione di tali disposizioni. 55 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 123 di detta sentenza, che [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non poteva validamente addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in errore nel ritenere che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto, sebbene quest’ultima, ai punti 917, 1190 e 1277 della decisione controversa, avesse affermato di non essere tenuta a valutare gli effetti anticoncorrenziali del comportamento controverso alla luce dell’oggetto anticoncorrenziale di quest’ultimo e, dall’altro, non poteva neppure dedurre da tali punti che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato alcuna analisi degli effetti prodotti da detto comportamento nel mercato interno o all’interno del SEE ai fini dell’applicazione di tale criterio. 56 [OSCURATO:PERSONA], come già indicato dalla motivazione esposta in secondo luogo al punto 123, da detti punti contestati da [OSCURATO:PERSONA] non si può dedurre che, al fine di dimostrare che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che fosse sufficiente che l’intesa controversa potesse essere qualificata come restrizione della concorrenza per oggetto. 57 Infatti, da una lettura complessiva dei punti da 114 a 133 della sentenza impugnata risulta che, nei suddetti punti contestati, il Tribunale si è limitato a respingere l’argomento che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva sottoposto, sintetizzato ai punti 103 e 104 di tale sentenza.

Infatti, in tali punti, esso ha esposto le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] sosteneva erroneamente che il fatto che – nella motivazione della decisione controversa relativa, per il punto 917 di quest’ultima, alla qualificazione della restrizione della concorrenza in questione e, per i punti 1190 e 1277 della stessa decisione, al calcolo dell’ammenda – la [OSCURATO:PERSONA] avesse affermato che non era necessario dimostrare effetti anticoncorrenziali reali essendo accertato l’oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti contestati, testimoniava che la [OSCURATO:PERSONA], a causa di tale oggetto anticoncorrenziale, si era astenuta dal valutare se tali comportamenti avessero prodotto gli effetti qualificati richiesti al fine di dimostrare la sua competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata. 58 Orbene, da un lato, rispondendo, in sostanza, che il criterio degli effetti qualificati, che serve a fondare la competenza extraterritoriale della [OSCURATO:PERSONA], si distingue dalla questione se l’intesa controversa possa essere qualificata come restrizione della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto.

Come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, il criterio degli effetti qualificati, che può fungere da fondamento per la competenza extraterritoriale di applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione e del SEE da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla luce del diritto internazionale pubblico, non coincide con il criterio sostanziale relativo alla restrizione della concorrenza, per oggetto o per effetto, all’interno del mercato interno dell’Unione o del SEE, al quale è soggetta la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare, ai sensi del diritto dell’Unione, una violazione di tali regole di concorrenza. 59 Dall’altro lato, l’analisi del Tribunale volta a stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente ritenuto che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto nel caso di specie è esposta ai punti da 111 a 180 della sentenza impugnata per quanto riguarda il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente e ai punti da 181 a 190 di tale sentenza per quanto riguarda l’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. 60 Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] effettua una lettura erronea della sentenza impugnata laddove sostiene che il Tribunale ha ritenuto che, al fine di stabilire, sulla base del criterio degli effetti qualificati, la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a comportamenti adottati al di fuori del territorio del SEE, fosse possibile evitare di dimostrare tali effetti quando i comportamenti in parola possono essere qualificati come restrizione della concorrenza per oggetto. 61 [OSCURATO:PERSONA], l’argomentazione esposta al punto 51 della presente sentenza deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla prima parte, vertente sullo snaturamento degli elementi costitutivi del criterio degli effetti qualificati – Argomenti delle parti 62 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha snaturato ciascuno dei tre elementi costitutivi del criterio degli effetti qualificati, vale a dire il carattere prevedibile di tali effetti, il loro carattere sostanziale e il loro carattere immediato. 63 In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita prevedibilità degli effetti del comportamento illecito nel SEE, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, contrariamente a quanto affermato ai punti da 134 a 150 della sentenza impugnata, il suo comportamento relativo ai servizi in entrata nel SEE non ha avuto un simile effetto all’interno del SEE.

A tal riguardo, essa indica che il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti da 142 a 147 di tale sentenza per giungere a tale conclusione è «di grande importanza e semplicistico», poiché una valutazione della probabilità di ripercussione richiede generalmente un’analisi fattuale ed economica complessa.

A tal riguardo, una siffatta analisi economica sarebbe stata effettivamente prodotta nel corso del procedimento di primo grado, ma il Tribunale avrebbe rifiutato di tenerne conto. 64 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserito carattere sostanziale di tali effetti nel SEE, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai punti da 151 a 161 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «carattere sostanziale» degli effetti del comportamento illecito nel SEE.

Essa fa valere che, al punto 160 di tale sentenza, il Tribunale ha riconosciuto che le compagnie aeree interessate rappresentavano congiuntamente il 34% dell’offerta di servizi in entrata nel SEE, di cui [OSCURATO:PERSONA] costituiva solo una piccola parte.

Una tale proporzione sarebbe lungi dall’essere sostanziale.

Essa aggiunge che, al punto 153 di detta sentenza, l’unico effetto menzionato dal Tribunale all’interno del SEE è l’asserita incidenza sul prezzo delle merci importate nel SEE.

Esso non avrebbe tuttavia fornito indicazioni sulla quota di tali merci effettivamente rappresentata dai servizi in entrata di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, i punti da 154 a 158 della medesima sentenza sarebbero irrilevanti per dimostrare l’incidenza del comportamento adottato all’estero sul prezzo delle merci importate nel SEE. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] censura il ragionamento di cui al punto 159 della sentenza impugnata, in quanto tale ragionamento si limita a rinviare al punto 1031 della decisione originaria, mentre tale punto fa riferimento a una decisione relativa al trasporto marittimo transatlantico.

Tale riferimento non riguarderebbe quindi il trasporto aereo di merci in questione e, inoltre, consentirebbe unicamente di dimostrare che il prezzo dei servizi di trasporto rappresentava una «parte», e non una «parte sostanziale», del prezzo finale delle merci. 65 In terzo luogo, quanto all’asserito carattere immediato di detti effetti nel SEE, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, contrariamente a quanto indicato ai punti da 162 a 170 della sentenza impugnata, il suo comportamento relativo ai servizi in entrata nel SEE non ha avuto alcun effetto immediato o diretto all’interno del SEE.

Infatti, ai punti 145, 146, 147 e 164 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe ammesso che qualsiasi effetto del comportamento controverso all’interno del SEE o del mercato interno potrebbe essere solo indiretto, in quanto i servizi in entrata nel SEE sono stati venduti a clienti esterni al SEE e che, per avere un effetto all’interno del SEE, sarebbe stato necessario che tali acquirenti esterni al SEE ripercuotessero il sovrapprezzo su clienti situati all’interno del SEE.

Orbene, un effetto indiretto non sarebbe, in linea di principio, immediato.

A tal riguardo, l’approccio adottato dal Tribunale equivarrebbe a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] possa applicare l’articolo 101 TFUE a un’intesa in qualsiasi parte del mondo se quest’ultima ha comportato un aumento dei prezzi, da un lato, di merci che, in assenza di qualsiasi comportamento dei membri dell’intesa, avrebbero finito per essere vendute all’interno del SEE, o, dall’altro, di qualsiasi servizio indirettamente associato a tali merci. 66 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa prima parte deve essere respinta. – Giudizio della Corte 67 È opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. 68 [OSCURATO:PERSONA], qualora il Tribunale abbia constatato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte (v., in tal senso, sentenze del 28 maggio 1998, Deere/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/95 P , EU:C:1998:256 , punto 21 , nonché dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑363/22 P , EU:C:2024:20 , punto 50 e giurisprudenza citata). 69 Per contro, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova.

Invero, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore probatorio dei mezzi di prova ad esso offerti.

La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce pertanto, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenze del 28 maggio 1998, Deere/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/95 P , EU:C:1998:256 , punto 22 , e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 50 e giurisprudenza citata). 70 A tal riguardo, il ricorrente che alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale deve, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura di quest’ultima, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento.

Peraltro, secondo una costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 10 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Fútbol, C‑211/20 P , EU:C:2022:862 , punto 55 e giurisprudenza citata).

A tal riguardo, non è sufficiente dimostrare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione diversa da quella adottata dal Tribunale (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P , EU:C:2024:202 , punto 96 e giurisprudenza citata). 71 Occorre altresì ricordare che, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione. [OSCURATO:PERSONA], gli elementi dell’impugnazione che non contengono alcuna argomentazione volta specificamente a identificare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza impugnata non soddisfano tale requisito e devono essere respinti in quanto irricevibili (sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/23 P , EU:C:2024:851 , punti 51 e 52 , nonché giurisprudenza citata). 72 Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto riguarda la prevedibilità degli effetti del comportamento illecito, [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale di aver seguito un ragionamento semplicistico e di non aver tenuto conto dell’analisi economica che essa gli aveva sottoposto. 73 [OSCURATO:PERSONA], da un lato, così facendo, [OSCURATO:PERSONA] si limita, in sostanza, a ricordare il contenuto dei punti 142 e 147 della sentenza impugnata, i quali corrispondono, rispettivamente, al punto introduttivo e al punto conclusivo del ragionamento del Tribunale, con il quale quest’ultimo ha risposto alla questione se fosse prevedibile per i vettori incriminati che gli spedizionieri avrebbero trasferito il sovrapprezzo sugli speditori. [OSCURATO:PERSONA], fatta salva l’affermazione generale secondo cui il ragionamento seguito dal Tribunale sarebbe «di grande importanza e semplicistico», [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcun argomento giuridico diretto a dimostrare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto al riguardo. 74 Dall’altro lato, quanto all’analisi economica presentata in primo grado, il Tribunale ha chiaramente indicato, al punto 140 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali non ha preso in considerazione tale analisi, precisando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva identificato i passaggi precisi della relazione di 48 pagine di cui intendeva avvalersi, e non aveva neppure sostenuto che detta relazione fosse idonea a dimostrare che il contesto economico e giuridico pertinente era tale da rendere imprevedibile l’aumento del livello dei sovrapprezzi a causa del comportamento controverso, circostanza che quest’ultima non contesta.

Pur contestando al Tribunale di aver compiuto uno snaturamento, [OSCURATO:PERSONA] mira quindi, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione di tale elemento di prova, quale effettuata dal Tribunale in tale punto 140, senza far emergere in che modo tale valutazione sarebbe manifestamente erronea, il che, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 69 e 70 della presente sentenza, è irricevibile in sede di impugnazione. 75 In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere sostanziale di tali effetti, occorre rilevare che [OSCURATO:PERSONA] si limita a sostenere che, ai punti da 151 a 161 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato erroneamente tale nozione di «carattere sostanziale», affermando che diversi elementi del ragionamento di quest’ultimo non sono pertinenti, in particolare la constatazione secondo cui le compagnie aeree interessate rappresentavano congiuntamente il 34% dell’offerta di servizi in entrata nel SEE, la menzione di un’asserita incidenza sul prezzo delle merci importate nel SEE senza che sia precisata la quota effettivamente rappresentata dai propri servizi in entrata di [OSCURATO:PERSONA], nonché il rinvio operato al punto 159 di tale sentenza a una decisione relativa al trasporto marittimo transatlantico. 76 È quindi giocoforza constatare che, con tale argomento, [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte, con il pretesto di un’allegazione di snaturamento, a effettuare una nuova valutazione dei fatti già effettuata dal Tribunale in tali punti, il che esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza. 77 In terzo luogo, per quanto riguarda il carattere immediato di detti effetti, [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale di non aver dimostrato un siffatto carattere immediato, ma di averlo erroneamente dedotto da un effetto indiretto del comportamento illecito all’interno del SEE o del mercato interno. 78 [OSCURATO:PERSONA], è giocoforza constatare che, con il pretesto di addebitare al Tribunale di essere incorso in uno snaturamento della condizione di immediatezza, gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti l’asserita assenza di carattere immediato degli effetti del comportamento illecito nel SEE mirano, in realtà, a ottenere, ancora una volta, una nuova valutazione dei fatti facendo valere un asserito effetto indiretto di tale comportamento nel SEE.

Del resto, contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], un siffatto effetto indiretto non è stato affatto constatato dal Tribunale ai punti da 145 a 147 e 164 della sentenza impugnata, poiché questi ultimi mettono unicamente in evidenza che era prevedibile, per i vettori incriminati, che il comportamento illecito in questione avesse come effetto, nella parte in cui riguardava i collegamenti in entrata, un aumento del prezzo delle merci importate nel SEE.

Di conseguenza, tali argomenti devono essere respinti, in quanto irricevibili, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza. 79 La prima parte del secondo motivo deve essere pertanto respinta in quanto irricevibile.

Sulla quarta parte, vertente su una sostituzione illegittima della motivazione – Argomenti delle parti 80 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha sostituito la propria motivazione alla motivazione insufficiente della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la definizione del criterio degli effetti qualificati.

Infatti, la motivazione contenuta al riguardo nella decisione controversa si limiterebbe al solo punto 1045 di tale decisione.

Orbene, 80 punti della sentenza impugnata riguarderebbero l’esame da parte del Tribunale del criterio degli effetti qualificati. 81 Più in particolare, il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i seguenti aspetti.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe esaminato in dettaglio ciascuna delle tre parti del criterio degli effetti qualificati, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a citarli senza verificare in modo approfondito che ciascuno di essi fosse singolarmente soddisfatto.

In secondo luogo, a tal riguardo la decisione controversa non farebbe alcuna menzione, anzitutto, della presunta ripercussione dei sovrapprezzi da parte degli spedizionieri sugli speditori, invocata dal Tribunale ai punti da 125 a 127 e da 137 a 140 della sentenza impugnata, poi, della nozione di «nesso di causalità» introdotta dal Tribunale ai punti 162 e seguenti di tale sentenza e, infine, dell’affermazione contenuta al punto 131 di detta sentenza.

In terzo luogo, la decisione controversa non conterrebbe un’analisi degli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme, rilevati e analizzati dal Tribunale ai punti 106 e da 163 a 178 della medesima sentenza. 82 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale quarta parte è infondata. – Giudizio della Corte 83 Occorre ricordare che, certamente, dalla giurisprudenza risulta che la portata del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE si estende a tutti gli elementi delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai procedimenti in applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE di cui il Tribunale garantisce un controllo approfondito, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dalle parti ricorrenti e in considerazione di tutti gli elementi sottoposti da questi ultimi. [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di tale controllo, i giudici dell’Unione non possono, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto di cui trattasi (sentenza del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑70/23 P , EU:C:2024:580 , punto 38 e giurisprudenza citata). 84 Il Tribunale non può quindi colmare, con la propria motivazione, una lacuna nella motivazione dell’atto impugnato, in modo tale che il suo esame non si ricolleghi ad alcuna valutazione contenuta in quest’ultimo (sentenza del 18 luglio 2013, UEFA/[OSCURATO:PERSONA], C‑201/11 P , EU:C:2013:519 , punto 65 e giurisprudenza citata). 85 [OSCURATO:PERSONA], quando il Tribunale si limita a rispondere all’argomento dedotto dinanzi ad esso e ad esplicitare in tal modo la motivazione dell’atto impugnato, non si può ritenere che esso sostituisca la propria motivazione a quella dell’autore di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2014, Deltafina/[OSCURATO:PERSONA], C‑578/11 P , EU:C:2014:1742 , punto 56 , e del 23 novembre 2023, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA], C‑209/21 P , EU:C:2023:905 , punto 49 ). 86 Nel caso di specie, come risulta dai punti 108 e 124 della sentenza impugnata, la prima frase del punto 1045 della decisione controversa conteneva, sia pure in modo succinto, gli elementi che hanno consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato la propria competenza extraterritoriale alla luce del criterio degli effetti qualificati.

Infatti, sono questi elementi che, letti alla luce degli altri punti pertinenti di tale decisione, menzionati ai punti 129, da 136 a 139, 143, 146, da 154 a 156, 159 e 160 di tale sentenza, hanno consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente dimostrato l’esistenza di tali effetti.

Risulta, peraltro, dai punti da 114 a 180 di detta sentenza che, in tali punti, il Tribunale si è limitato a rispondere all’argomento che gli era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] e ad esplicitare la motivazione della decisione controversa, più in particolare traendo talune indicazioni dagli elementi che figuravano in quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della giurisprudenza ricordata al precedente punto della presente sentenza, l’asserita sostituzione della motivazione non è dimostrata. 87 Di conseguenza, l’argomentazione esposta ai punti 80 e 81 della presente sentenza deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte, relativa alla necessità di una valutazione del criterio degli effetti qualificati per quanto riguarda un comportamento adottato all’estero – Argomenti delle parti 88 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il ragionamento del Tribunale figurante ai punti da 181 a 190 della sentenza impugnata e, in particolare, al punto 188 di tale sentenza, è erroneo.

A tal riguardo, dalla sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), risulterebbe che la nozione di «infrazione unica e continuata» non può essere utilizzata per estendere artificialmente la competenza prevista all’articolo 101 TFUE.

In particolare, un comportamento adottato all’estero non potrebbe essere considerato illecito ai sensi di tale articolo, senza che sia stato specificamente dimostrato che tale comportamento incide sul SEE e sul mercato interno.

Se un accordo o una pratica concordata non ha per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza all’interno del SEE e del mercato interno, tale accordo o tale pratica non può far parte di una presunta infrazione unica e continuata. 89 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’infrazione unica e continuata dedotta nella decisione controversa è diversa da quella esaminata dalla Corte nella causa che ha dato luogo a tale sentenza.

Infatti, nel caso di specie, le vendite di servizi di trasporto merci sarebbero state effettuate localmente, vale a dire negli aeroporti da cui provengono le spedizioni, cosicché i mercati rilevanti sarebbero di natura locale.

Un comportamento relativo ai mercati dei collegamenti in entrata non avrebbe alcun effetto sui mercati dei collegamenti in uscita del SEE, dato che il gioco della concorrenza è diverso su ciascun mercato. 90 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale seconda parte sia infondata. – Giudizio della Corte 91 Occorre osservare che, con il suo sesto motivo dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] si limitava a contestare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento controverso nella parte in cui riguardava i servizi di trasporto merci in entrata.

A tal riguardo, il Tribunale ha concluso, al punto 180 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondatamente ritenere che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto per quanto riguarda il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente, cosicché la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento controverso, nella misura in cui era contestata, era dimostrata.

Ne consegue che il Tribunale ha esaminato soltanto ad abundantiam , ai punti da 181 a 190 della sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA], al fine di dimostrare la propria competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento controverso, potesse altresì fondatamente ritenere, al punto 1046 della decisione controversa, che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto alla luce degli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. 92 Inoltre, come risulta dall’insieme dell’analisi che precede, relativa alla prima, alla terza e alla quarta parte del primo motivo, il Tribunale non è incorso negli asseriti errori di diritto concludendo in tal senso al punto 180 della sentenza impugnata. 93 In tali circostanze, occorre constatare che la presente parte riguarda una motivazione ad abundantiam della sentenza impugnata.

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, censure dirette contro una motivazione ad abundantiam di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento di tale decisione e sono quindi inoperanti (sentenze del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P , EU:C:2002:582 , punto 537 , nonché del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑581/22 P , EU:C:2024:821 , punto 263 e giurisprudenza citata). 94 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, il primo motivo deve essere integralmente respinto.

Sul secondo motivo, vertente sul motivo di difesa relativo alla coercizione statale 95 Con il suo secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale è incorso in errori di diritto nell’applicazione dei criteri che consentono di valutare l’esistenza di una coercizione statale che giustificava la mancata applicazione dell’articolo 101 TFUE nonché nella sua interpretazione del diritto straniero applicabile e dei requisiti imposti dalle autorità di regolamentazione locali, in particolare quelli della regione amministrativa speciale di [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), del Giappone, della Repubblica dell’India e della Repubblica di Singapore.

Esso avrebbe dovuto concludere che i criteri pertinenti erano soddisfatti. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, poiché il contenuto del diritto straniero sarebbe un elemento di fatto che deve essere determinato conformemente agli elementi di prova a disposizione del giudice responsabile del controllo, il Tribunale avrebbe snaturato in modo inaccettabile le prove relative ai diritti nonché alle prassi amministrative di tali paesi terzi. [OSCURATO:PERSONA] articola gli errori specifici che sarebbero stati commessi al riguardo in sei parti, che occorre esaminare in successione.

Sulla prima parte, vertente sull’erronea interpretazione del senso degli accordi relativi ai servizi aerei a [OSCURATO:PERSONA] – Argomenti delle parti 96 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente le disposizioni degli accordi sui servizi aerei (in prosieguo: gli «ASA») conclusi da [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo, ai punti 424 e 425 della sentenza impugnata, il Tribunale, al pari della [OSCURATO:PERSONA], riconoscerebbe giustamente che le disposizioni degli ASA approvavano e autorizzavano le consultazioni tra vettori.

Esso avrebbe tuttavia ritenuto, a torto, che tali consultazioni non fossero richieste.

Orbene, la formulazione degli ASA preciserebbe che prima di poter presentare una domanda individuale da parte di una compagnia aerea designata, occorreva anzitutto tentare di disciplinare il caso mediante consultazione, fase che non poteva quindi essere ignorata. 97 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è infondata. – Giudizio della Corte 98 Occorre rilevare che dalle constatazioni del Tribunale di cui ai punti 424 e 425 della sentenza impugnata risulta che, anche se [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che gli ASA conclusi da [OSCURATO:PERSONA] prevedevano o autorizzavano il coordinamento tariffario e che il comportamento dei vettori era ufficialmente approvato o autorizzato, tali argomenti non rimettevano in discussione le constatazioni contenute nella decisione controversa secondo le quali gli ASA si limitavano ad autorizzare consultazioni sui prezzi, senza imporre alcun obbligo in tal senso. 99 Nel caso di specie, è giocoforza constatare che, con la prima parte del suo secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] mira ad ottenere una nuova valutazione del contenuto di tali accordi, cosicché tale parte deve essere respinta in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza, dal momento che essa, con il pretesto di contestare al Tribunale uno snaturamento di detti accordi, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, senza far emergere in che modo, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata al punto 70 di tale sentenza, l’interpretazione di questi ultimi da parte del Tribunale sarebbe manifestamente erronea. 100 La prima parte del secondo motivo deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile.

Sulla seconda parte, relativa al fatto che il Tribunale ha erroneamente ignorato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso o che ha snaturato questi ultimi – Argomenti delle parti 101 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha erroneamente ignorato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso da un esperto del diritto di [OSCURATO:PERSONA] o che li ha snaturati.

Essa indica che il contenuto del diritto e delle prassi amministrative di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato al Tribunale in una relazione di tale esperto e che tale contenuto è stato attestato dal dipartimento dell’aviazione civile di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «DAC»).

La conclusione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:PERSONA], o qualsiasi altro fornitore di servizi di trasporto aereo di merci proveniente da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe disposto di una soluzione alternativa realistica alla domanda collettiva di autorizzazione di un sovrapprezzo carburante costituirebbe uno snaturamento delle prove che gli sono state presentate, essendo inesistente una siffatta soluzione.

Essa aggiunge che il Tribunale è incorso in tale errore pur avendo riconosciuto, al punto 436 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 988, lettera a), della decisione controversa, aveva interpretato erroneamente una lettera del DAC che, contrariamente all’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] effettuata in tale punto, non indicava chiaramente che sarebbe stata possibile una domanda individuale per un sovrapprezzo sul carburante ad aliquota fissa. 102 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale seconda parte è infondata. – Giudizio della Corte 103 Occorre rilevare che, certamente, al punto 436 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 988, lettera a), della decisione controversa, la possibilità di presentare domande individuali relative al sovrapprezzo di sicurezza non risultava chiaramente dalla lettera del DAC menzionata in tale punto. [OSCURATO:PERSONA], al punto 439 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì constatato che tale lettera costituiva solo uno degli elementi esaminati al punto 988 della decisione controversa e che il solo fatto che detta lettera non dimostrasse che il DAC ammetteva di esaminare domande individuali relative al sovrapprezzo carburante non era sufficiente a contraddire l’insieme dei motivi accolti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti da 987 a 989 di tale decisione. 104 In tali circostanze, occorre considerare che, con il pretesto di un’allegazione di snaturamento, [OSCURATO:PERSONA] invita, in sostanza, la Corte, con la presente parte, a procedere a una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal Tribunale in tali punti, senza far emergere in che modo tale valutazione sarebbe manifestamente erronea, il che, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 69 e 70 della presente sentenza, esula dalla competenza della Corte in sede d’impugnazione. 105 [OSCURATO:PERSONA], tale seconda parte deve essere respinta in quanto irricevibile.

Sulla terza parte, vertente sulla violazione dei principi del diritto internazionale pubblico – Argomenti delle parti 106 [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale, avendo constatato, al punto 432 della sentenza impugnata, che il regime di autorizzazione collettiva applicabile a [OSCURATO:PERSONA] era obbligatorio per l’approvazione di un sovrapprezzo carburante basato sull’indice, non era legittimato a constatare, al punto 451 di tale sentenza, in forza del criterio del diritto dell’Unione applicabile, che non esisteva un siffatto obbligo in quanto la ricorrente «non [aveva] dimostrato che il quadro normativo di [OSCURATO:PERSONA] (…) avrebbe reso impossibile la presentazione di una domanda individuale presso il [DAC] per un [sovrapprezzo carburante] di importo fisso».

Così facendo, esso avrebbe violato «i principi del diritto internazionale pubblico». 107 Da un lato, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel considerare che da una dichiarazione del DAC relativa alle domande individuali risultava che esisteva un altro modo realistico per ottenere l’approvazione di un sovrapprezzo carburante, e nel dedurre da tale circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non poteva avvalersi del motivo di difesa relativo alla coercizione statale.

Inoltre, esso avrebbe applicato il proprio criterio in modo errato e irragionevole, in quanto avrebbe concluso, a tale punto 451, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che il contesto normativo di [OSCURATO:PERSONA] la obbligava a discutere delle sue tariffe con altri vettori e avrebbe reso impossibile la presentazione di una domanda individuale presso il DAC per un sovrapprezzo carburante di importo fisso. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe parimenti erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto, nella decisione controversa, che la normativa di [OSCURATO:PERSONA] non ostasse all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

A tal riguardo, la possibilità di presentare una domanda individuale presso il DAC sarebbe stata prevista per la prima volta nel mese di settembre 2006, vale a dire dopo le prime perquisizioni della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, e in ogni caso, tale possibilità sarebbe stata solo teorica e soggetta a condizioni. 108 Dall’altro lato, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non riconoscendo che spettava al legislatore dell’Unione, da un lato, e alle autorità pubbliche di paesi terzi, dall’altro, «prevedere e attuare un sistema che persegue obiettivi distinti con metodi diversi», circostanza di cui avrebbe dovuto tener conto nella sua interpretazione del criterio dell’«obbligo giuridico», imposto all’impresa interessata.

In tale contesto, il Tribunale avrebbe erroneamente limitato l’applicazione del principio della coercizione statale alle situazioni in cui tale impresa può dimostrare che era impossibile trovare una qualsiasi altra possibilità di conformarsi al diritto straniero in questione.

Così facendo, esso avrebbe erroneamente interpretato il criterio giuridico applicabile, in particolare alla luce dei principi di cortesia internazionale e di non ingerenza. 109 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale terza parte è infondata. – Giudizio della Corte 110 In primo luogo, occorre constatare che [OSCURATO:PERSONA] censura, in sostanza, il punto 451 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale, dopo aver analizzato gli argomenti e valutato gli elementi di fatto che gli erano stati presentati, ha concluso che [OSCURATO:PERSONA] «non [aveva] dimostrato che il quadro normativo di [OSCURATO:PERSONA] l’obbligasse a discutere delle sue tariffe con altri vettori e avrebbe reso impossibile la presentazione di una domanda individuale al DAC per un sovrapprezzo carburante di importo fisso [e che] non dimostra[va] quindi che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] [aveva] considerato, nella decisione [controversa], che la normativa di [OSCURATO:PERSONA] non ostava all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE». [OSCURATO:PERSONA], con tale censura, [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a procedere a una nuova valutazione dei fatti già effettuata dal Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza, non essendo invocato alcuno snaturamento di tali fatti. 111 Peraltro, nella parte in cui, con tale censura, [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di averle imposto l’onere di una prova impossibile da fornire, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare, in modo giuridicamente sufficiente, l’esistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione al diritto della concorrenza.

Per contro, spetta all’impresa che solleva un motivo di difesa contro la constatazione di una siffatta infrazione dimostrare che tale motivo di difesa deve essere accolto. [OSCURATO:PERSONA], anche se, secondo tali principi, l’onere della prova grava o sulla [OSCURATO:PERSONA] o sull’impresa interessata, gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito concludere che le norme in materia di onere della prova siano state soddisfatte (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑680/21 , EU:C:2023:1010 , punto 120 e giurisprudenza citata). 112 Orbene, il Tribunale ha constatato, ai punti da 423 a 450 della sentenza impugnata, che gli elementi addotti da [OSCURATO:PERSONA] non contraddicevano le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, ai punti da 424 a 425 di tale sentenza, esso ha indicato che gli ASA autorizzavano certamente consultazioni tariffarie, ma che non imponevano un coordinamento obbligatorio.

Inoltre, ai punti da 426 a 431 di detta sentenza, esso ha osservato che la prassi amministrativa del DAC dimostrava che, pur privilegiando le domande collettive, esso poteva nondimeno accettare domande individuali, in particolare per un sovrapprezzo carburante di importo fisso. [OSCURATO:PERSONA], ai punti da 432 a 450 della medesima sentenza, il Tribunale ha constatato che i documenti prodotti, compresi i pareri giuridici e le lettere del DAC, non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di un obbligo legale o di una pressione irresistibile che imponesse il coordinamento tariffario. 113 In tale contesto, il Tribunale ha potuto ritenere, senza invertire l’onere della prova, che, in mancanza di elementi probatori presentati da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avesse non solo dimostrato la partecipazione di tale impresa al coordinamento tariffario, ma, come risulta, in particolare, dal punto 425 della sentenza impugnata, avesse parimenti constatato, ai punti 984, 985 e 991 della decisione controversa, che gli ASA pertinenti non imponevano consultazioni sui prezzi tra vettori.

Spettava pertanto a [OSCURATO:PERSONA] fornire prove del fatto che il suo comportamento a [OSCURATO:PERSONA] era giustificato in forza di un siffatto obbligo derivante dalla normativa locale.

In mancanza di tali prove, il Tribunale ha potuto legittimamente respingere l’argomento fondato sull’asserita impossibilità di presentare domande individuali alla DAC e, di conseguenza, concludere, al punto 451 della sentenza impugnata, che la normativa di [OSCURATO:PERSONA] non ostava all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 114 In secondo luogo, occorre rilevare che [OSCURATO:PERSONA] critica, in sostanza, le constatazioni del Tribunale di cui ai punti da 458 a 472 della sentenza impugnata, e più in particolare il fatto che, a suo avviso, il Tribunale ha adottato una visione ingiustamente restrittiva del motivo di difesa relativo alla coercizione statale, limitando la sua applicazione alle situazioni in cui l’impresa interessata può dimostrare che era impossibile trovare una qualsiasi altra possibilità di conformarsi al diritto straniero in questione, senza tuttavia individuare con precisione un errore di diritto. 115 Orbene, occorre osservare che, ai punti da 461 a 472 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sostanzialmente respinto gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di valutazioni di fatto. [OSCURATO:PERSONA], esso ha constatato, al punto 462 di tale sentenza, che la premessa dell’argomentazione di [OSCURATO:PERSONA] era errata, in quanto dalla lettera del DAC non risultava che tutte le domande relative al sovrapprezzo carburante dovevano essere depositate collettivamente e che, in ogni caso, essa non aveva dimostrato che il DAC esigeva un coordinamento tariffario tra vettori.

Esso ha inoltre sottolineato, ai punti da 466 a 471 della medesima sentenza, che nessun elemento dimostrava che la [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto o confermato l’esistenza di un obbligo regolamentare di coordinamento tariffario a [OSCURATO:PERSONA].

In tali circostanze, la critica formulata da [OSCURATO:PERSONA] equivale, in realtà, a chiedere alla Corte una nuova valutazione dei fatti, il che è irricevibile conformemente alla giurisprudenza citata al punto 69 della presente sentenza. 116 Inoltre, il Tribunale ha precisato, ai punti da 463 a 466 della sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] non spiegava in che modo i principi di diritto internazionale da essa invocati avrebbero potuto comportare l’annullamento totale o parziale della decisione controversa e che nessun principio di diritto internazionale obbligava la [OSCURATO:PERSONA] a prendere contatto con le autorità di un paese terzo come le autorità di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha infine indicato che in un caso del genere spettava alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare le proprie allegazioni.

Orbene, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto l’esistenza del quadro normativo di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva esaminato.

È giocoforza constatare che nessuno degli argomenti addotti da [OSCURATO:PERSONA] può rimettere in discussione tali considerazioni. 117 Ne consegue che tale terza parte deve essere respinta in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondata.

Sulla quarta parte, vertente su una sostituzione illegittima della motivazione e su una motivazione insufficiente – Argomenti delle parti 118 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha sostituito la propria motivazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] al fine di respingere i suoi argomenti relativi al suo motivo di difesa relativo alla coercizione statale in Giappone.

Inoltre, tale motivazione sarebbe irrazionale e insufficiente. [OSCURATO:PERSONA], la valutazione del Tribunale contenuta ai punti da 474 a 487 della sentenza impugnata sarebbe viziata da vari errori di diritto.

A tal riguardo, il Tribunale avrebbe riconosciuto, al punto 482 della sentenza impugnata, che gli ASA conclusi dal Giappone richiedono formalmente un coordinamento tariffario tra i vettori.

Esso avrebbe tuttavia precisato che la portata di tale obbligo è limitata ai vettori designati su determinati collegamenti, non essendo affatto chiara l’esattezza di tale argomentazione.

Inoltre, il Tribunale avrebbe indicato, al punto 483 di tale sentenza, che la clausola che limita rigorosamente le discussioni tariffarie ai vettori designati su determinati collegamenti non può in alcun caso giustificare discussioni generali tra vettori multipli. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] spiega di non aver sostenuto che i requisiti giuridici in Giappone avrebbero fornito una sorta di «copertura» per discussioni generali tra vettori in merito alla tariffazione su altri collegamenti.

Il suo argomento sarebbe stato piuttosto che la [OSCURATO:PERSONA], al fine di provare un’infrazione unica e continuata, non poteva basarsi su discussioni tra vettori che erano richieste in forza della normativa di tali paesi terzi.

Orbene, ciò sarebbe quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto, senza essere censurata dal Tribunale. 119 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale seconda parte è infondata. – Giudizio della Corte 120 In via preliminare, occorre rilevare che [OSCURATO:PERSONA] non indica concretamente la parte della motivazione della sentenza impugnata in cui il Tribunale avrebbe proceduto a una sostituzione della motivazione della decisione controversa. 121 Occorre altresì osservare, come risulta dal punto 477 della sentenza impugnata, che i punti da 995 a 1012 della decisione controversa vertono, da un lato, sugli ASA conclusi dal Giappone e, dall’altro, sul regime normativo giapponese e che, secondo tali punti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il regime normativo del Giappone non avesse imposto ai vettori alcun obbligo di discutere le tariffe.

È sulla base di detti elementi che il Tribunale ha potuto concludere che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] erano inficiate da illegittimità. 122 Infatti, da un lato, ai punti 482 e 483 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che dalla clausola tariffaria invocata, riprodotta anche nell’atto introduttivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, risultava che la portata di tale obbligo era limitata ai vettori designati su determinati collegamenti, come ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 1007 della decisione controversa, e che tale clausola non poteva in alcun caso giustificare le discussioni generali tra diversi vettori coinvolti nell’infrazione unica e continuata. 123 Dall’altro lato, al punto 485 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la circostanza addotta da [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale i vettori non giapponesi avrebbero dovuto allineare le loro domande di autorizzazione a quelle dei vettori giapponesi, non dimostrava l’esistenza di un obbligo legale né di una pressione statale inevitabile che imponesse un coordinamento tariffario generale.

Inoltre, al punto 486 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni relative alla procedura di approvazione delle tariffe, circostanza che quest’ultima non contesta dinanzi alla Corte. 124 Peraltro, nei limiti in cui gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] devono essere intesi nel senso che contestano al Tribunale di aver applicato un criterio giuridico erroneo nella sua valutazione del motivo di difesa vertente sulla coercizione statale, è sufficiente ricordare che gli articoli 101 e 102 TFUE riguardano solo comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa.

Se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest’ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, tali articoli non trovano applicazione.

In una situazione del genere, infatti, la restrizione della concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese.

Detti articoli si applicano, invece, nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑359/95 P e C‑379/95 P , EU:C:1997:531 , punti 33 e 34 , nonché del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , punti 80 e 81 ). 125 Inoltre, la possibilità di escludere un determinato comportamento anticoncorrenziale dall’ambito di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE per il fatto che esso sia stato imposto alle imprese in questione dalla normativa nazionale esistente o per il fatto che quest’ultima abbia eliminato ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, è stata ammessa solo in maniera restrittiva dalla Corte (sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , punto 81 e giurisprudenza citata). 126 In tal senso, la Corte ha affermato che, qualora una legge nazionale si limiti a sollecitare o a facilitare l’adozione di comportamenti anticoncorrenziali autonomi da parte delle imprese, queste rimangono soggette agli articoli 101 e 102 TFUE (sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , punto 82 e giurisprudenza citata). 127 Di conseguenza, la quarta parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla quinta parte, vertente sulla distorsione degli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] relativi alla coercizione statale imposta in India e a Singapore nonché sull’erronea interpretazione degli elementi di prova – Argomenti delle parti 128 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, al punto 498 della sentenza impugnata, ha respinto i suoi argomenti relativi alla coercizione statale in India e a Singapore, in quanto, in sostanza, essa non aveva suffragato le sue allegazioni relative a [OSCURATO:PERSONA] e al Giappone, alle quali aveva fatto riferimento in tale argomentazione.

Essa rinvia specificamente al punto 494 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale avrebbe respinto la sua argomentazione consistente nell’estendere il ragionamento relativo a questi ultimi paesi ad altri territori oggetto di una normativa particolare.

Ne conseguirebbe che, se la Corte dovesse accogliere la sua argomentazione per quanto riguarda i regimi regolamentari applicabili a [OSCURATO:PERSONA] e al Giappone, essa dovrebbe altresì constatare che il Tribunale è incorso in errore per quanto riguarda i regimi applicabili in India e a Singapore, poiché gli ASA pertinenti prevedevano espressamente che le tariffe di cui trattasi dovessero essere concordate tra i vettori; [OSCURATO:PERSONA] rinvia al punto 490 della sentenza impugnata. 129 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa quinta parte è infondata. – Giudizio della Corte 130 È sufficiente constatare che, nella presente parte, [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcun errore di diritto né alcuno snaturamento dei fatti che sarebbe stato commesso dal Tribunale ai punti da 490 a 498 della sentenza impugnata.

Infatti, con la sua argomentazione, essa si limita o a criticare in maniera generale il fatto che il Tribunale abbia convalidato la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella decisione controversa, o a reiterare il suo argomento secondo cui le discussioni riguardanti l’India e Singapore non potevano rientrare nell’ambito dell’infrazione unica e continuata. [OSCURATO:PERSONA], essa non indica alcun errore di diritto specifico nel quale sarebbe incorso il Tribunale nell’esame da esso effettuato ai punti da 494 a 497 della sentenza impugnata.

Di conseguenza, tale parte è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza. 131 Anche supponendo che, con la sua argomentazione, [OSCURATO:PERSONA] contesti, in sostanza, al Tribunale di aver respinto, al punto 494 della sentenza impugnata, le sue censure relative ai regimi regolamentari dell’India e di Singapore basandosi esclusivamente sulla sua valutazione relativa al regime normativo del Giappone e di [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare che tale argomentazione è fondata su una lettura erronea della sentenza impugnata.

Infatti, come risulta dai punti 495 e 496 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato le censure vertenti specificamente sui regimi normativi dell’India e di Singapore.

Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento – Argomenti delle parti 132 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare, al punto 502 della sentenza impugnata, che il suo argomento mirava a dimostrare che il trattamento di cui avrebbe beneficiato un altro vettore, risultante dall’esistenza di una coercizione statale a Dubai (Emirati arabi uniti), era illecito e che essa cercava di invocare, a proprio vantaggio, tale trattamento illecito.

A suo avviso, la sua argomentazione non era questa, ma consisteva nel sostenere che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che il motivo di difesa relativo alla coercizione statale poteva essere invocato da un altro vettore a causa, in particolare, di una lettera dell’autorità competente di Dubai, essa, per coerenza, avrebbe dovuto riconoscere che tale ragionamento si applicava anche a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], tanto più che anche il DAC aveva chiaramente indicato, nelle sue lettere, che esso imponeva un regime di autorizzazione collettiva. 133 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa sesta parte è infondata. – Giudizio della Corte 134 Occorre osservare che, con la presente parte, [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’argomentazione che essa gli aveva presentato e che essa critica, in tale contesto, unicamente il punto 502 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha rilevato che, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un illecito non riconoscendo la responsabilità di altri vettori, una siffatta illegittimità, di cui il Tribunale non era investito nell’ambito del ricorso dinanzi ad esso proposto, non può in alcun caso indurlo a constatare una discriminazione e, pertanto, un illecito nei confronti della ricorrente, dal momento che il principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. 135 [OSCURATO:PERSONA], al punto 505 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che l’argomentazione di [OSCURATO:PERSONA] si basava sulla premessa erronea secondo cui «le dichiarazioni e la prassi» dell’autorità amministrativa competente a Dubai sarebbero simili a quelle del DAC di [OSCURATO:PERSONA], cosicché, nei territori interessati, i vettori si trovavano in una situazione analoga, vale a dire che essi erano tenuti a discutere dei sovrapprezzi prima di chiederne l’approvazione.

Da tale valutazione risulta quindi che il Tribunale non ha interpretato erroneamente l’argomentazione che gli era stata presentata. 136 Inoltre, al punto 508 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, riferendosi ai punti da 416 a 451 di tale sentenza, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che i vettori erano soggetti a un obbligo di coordinamento tariffario a [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, dall’analisi delle prime tre parti del presente motivo risulta che [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto rimettere in discussione tali conclusioni. 137 Ne consegue che la prima parte deve essere respinta in quanto infondata. 138 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il secondo motivo deve essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

Sul terzo motivo, vertente sull’omessa statuizione – da parte del Tribunale, dopo aver parzialmente annullato la decisione controversa sul fondamento della prescrizione – su tutti gli argomenti che gli erano stati presentati Argomenti delle parti 139 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere, dopo aver accolto il secondo motivo dedotto dinanzi ad esso, che non occorresse più esaminare il primo e il quarto motivo di primo grado. 140 Contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 4, lettera g), della decisione controversa, risultante dall’accoglimento del secondo motivo, costituirebbe solo un annullamento parziale di tale decisione, cosicché tale annullamento non avrebbe reso privo di oggetto il primo motivo dedotto in primo grado.

Al contrario, tale primo motivo sarebbe stato determinante per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel suo insieme, poiché esso mirava all’annullamento integrale della decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all’infrazione unica e continuata.

Analogamente, il quarto motivo dedotto in primo grado, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sufficientemente motivato la sua conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a tale infrazione, metteva in discussione la legittimità di tale decisione nel suo insieme, circostanza che il Tribunale avrebbe parimenti interpretato in modo errato. 141 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale terzo motivo sia infondato.

Giudizio della Corte 142 In via preliminare, occorre ricordare che il Tribunale ha accolto il secondo motivo di primo grado e, di conseguenza, ha annullato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 4, lettera g), della decisione controversa, nella parte in cui constatava che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato, da un lato, l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE e, dall’altro, l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo per quanto riguarda i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]. 143 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha considerato, al punto 243 della sentenza impugnata, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione originaria non poteva comportare la sospensione del termine di prescrizione previsto all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, per quanto riguarda i comportamenti illeciti connessi ai collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], dato che tale decisione non riguardava tali comportamenti illeciti.

Al punto 245 della sentenza impugnata, esso ha concluso che, sanzionando, nella decisione controversa, [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione unica e continuata per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato le norme in materia di prescrizione stabilite all’articolo 25 di tale regolamento. 144 Dopo aver accolto questo secondo motivo dedotto in primo grado, il Tribunale ha considerato, ai punti 249 e 254 della sentenza impugnata, che l’esame del primo e del quarto motivo dinanzi ad esso dedotti «[era] divenuto inutile». 145 Orbene, dalla sentenza impugnata nonché dal ricorso dinanzi al Tribunale risulta che, con i suoi motivi primo e quarto dedotti dinanzi a quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a sollevare errori di diritto e di fatto nonché l’insufficienza della motivazione della decisione controversa per quanto riguarda i soli «collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA]». 146 Infatti, il suo primo motivo dinanzi al Tribunale verteva «sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] [sarebbe] incorsa in errore di diritto e/o di fatto includendo [[OSCURATO:PERSONA]] nell’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, del dispositivo della decisione [controversa] e dichiarando che essa ha partecipato all’asserita infrazione unica e continuata, o sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non prova tali constatazioni in modo giuridicamente sufficiente».

A tal riguardo, dall’atto introduttivo del ricorso in primo grado risulta che tale primo motivo verteva unicamente sui collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si riferiva chiaramente, non solo nella denominazione del suo primo motivo, ma anche nella sostanza di quest’ultimo, alle sole disposizioni della decisione controversa annullate dal Tribunale a causa della prescrizione. 147 Peraltro, è vero che, al punto 44 del suo ricorso dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente indicato che il primo motivo dedotto dinanzi ad esso era «determinante» anche per il suo «ricorso nel suo insieme, tenuto conto in particolare della constatazione della [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stato artificioso separare l’infrazione unica e continuata in accertamenti di infrazioni distinte», e che «se [essa] è erroneamente indicata in due delle parti dell’infrazione, non si può ritenere che essa abbia partecipato all’infrazione unica e continuata e la decisione [controversa] deve essere annullata nella parte che la riguarda». 148 [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro specificamente contestato, nell’ambito del terzo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata quale individuata nella decisione controversa, nella parte in cui riguarda le sue tre componenti distinte in termini materiali, vale a dire il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni.

Orbene, tale terzo motivo è stato esaminato ai punti da 255 a 377 della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che, constatando che era divenuto inutile statuire sul primo e sul quarto motivo dinanzi ad esso dedotti, in quanto il secondo motivo era fondato, il Tribunale abbia omesso di statuire sull’argomentazione di [OSCURATO:PERSONA] vertente sulla sua partecipazione all’infrazione unica e continuata. 149 Quanto al suo quarto motivo dinanzi al Tribunale, esso verteva «sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non motiva sufficientemente la sua constatazione secondo cui [essa] ha partecipato a un’infrazione unica e continuata».

È quindi vero che il titolo di tale motivo non indicava, di per sé, che detto motivo riguardava solo «i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA], anche dagli argomenti addotti a sostegno di quest’ultimo, in particolare ai punti da 88 a 90 dell’atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale, risulta che [OSCURATO:PERSONA] si riferiva con lo stesso motivo a questi soli collegamenti.

Analogamente, dal punto 91 di tale atto introduttivo del ricorso risulta che [OSCURATO:PERSONA] criticava la sua inclusione nell’elenco dei partecipanti di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 4, del dispositivo della decisione controversa. 150 Orbene, dato che, accogliendo il secondo motivo dedotto in primo grado, il Tribunale ha annullato l’articolo 1, paragrafi 1 e 4, del dispositivo della decisione controversa nella parte in cui tali disposizioni riguardavano [OSCURATO:PERSONA], e che dette disposizioni riguardavano proprio i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel constatare che non occorreva più analizzare questi altri due motivi. 151 Da quanto precede risulta che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul quinto motivo, vertente su errori di diritto nella valutazione delle prove che non sono direttamente connesse alle infrazioni imputate a [OSCURATO:PERSONA] e su un ragionamento lacunoso per quanto riguarda le prove della partecipazione di quest’ultima all’infrazione unica e continuata Argomenti delle parti 152 [OSCURATO:PERSONA], riferendosi ai punti da 312 a 345 della sentenza impugnata, sostiene che il Tribunale, avendo annullato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 4, lettera g), della decisione controversa e, di conseguenza, avendo notevolmente ridotto l’estensione e il periodo di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica e continuata, è incorso in errore non fornendo alcuna spiegazione convincente del suo approccio alla valutazione degli elementi di prova non rientranti nel periodo dell’infrazione o che esulano dalla competenza geografica della [OSCURATO:PERSONA], e in particolare del modo in cui tali elementi di prova potrebbero «corroborare l’interpretazione» di taluni altri elementi di prova. 153 [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, il ragionamento del Tribunale sarebbe oscuro quanto al suo approccio riguardante elementi di prova relativi agli eventi anteriori all’inizio dell’infrazione attribuita a [OSCURATO:PERSONA] o quanto alla loro rilevanza per constatare che quest’ultima aveva partecipato all’infrazione unica e continuata.

Avendo annullato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 4, lettera g), della decisione controversa, il Tribunale sarebbe stato obbligato a riesaminare la pertinenza degli elementi di prova relativi al periodo anteriore al periodo dell’infrazione imputata a [OSCURATO:PERSONA], quale risultava da tale annullamento. [OSCURATO:PERSONA], non risulterebbe chiaramente che il Tribunale abbia proceduto a un siffatto riesame.

Infatti, gli elementi di prova relativi al periodo anteriore all’infrazione, come ormai accertato, sembrerebbero essere trattati come prove dirette dell’infrazione e, in particolare, come prove della partecipazione all’infrazione unica e continuata. 154 In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] contesta gli elementi che tenderebbero a corroborare le constatazioni di infrazione nei suoi confronti per quanto riguarda periodi e zone geografiche per le quali la [OSCURATO:PERSONA] era competente a constatare un’infrazione. 155 Sotto un primo profilo, essa sostiene che è difficile sapere se, al punto 333 della sentenza impugnata, il Tribunale utilizzi il termine «corroborare» nel senso che gli elementi di prova relativi ai contatti in [OSCURATO:PERSONA] servono a corroborare un’interpretazione di taluni altri elementi di prova o, piuttosto, nel senso che tali elementi confermano direttamente che gli eventi si sono effettivamente verificati. 156 Sotto un secondo profilo, sarebbe impossibile comprendere i motivi per i quali gli elementi di prova contenuti nei punti relativi ai contatti avvenuti in [OSCURATO:PERSONA] corroborano quelli contenuti in altri punti. 157 Sotto un terzo profilo, in generale, l’analisi del Tribunale sarebbe lacunosa quanto al ruolo degli elementi di prova che non riguardano il periodo dell’infrazione o che sfuggono alla competenza geografica della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, il Tribunale sarebbe stato tenuto a precisare gli elementi di prova che costituivano prove dirette dell’infrazione, da un lato, e gli elementi che corroboravano tali prove, dall’altro.

Orbene, esso non avrebbe fornito una siffatta precisazione e, inoltre, avrebbe trattato le prove a corroborazione come prove dirette dell’infrazione. 158 Sotto un quarto profilo, [OSCURATO:PERSONA] osserva che, al punto 333 della sentenza impugnata, il riferimento fatto dal Tribunale a 90 contatti che la [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto ai punti da 757 a 759 della decisione controversa per dimostrare la sua partecipazione all’intesa mondiale includerebbe dodici punti relativi alla [OSCURATO:PERSONA], il che suggerirebbe che tutti questi punti si corroborano reciprocamente.

Orbene, il Tribunale non fornirebbe alcun ragionamento a sostegno di questo tipo di corroborazione, impedendo di comprendere i motivi per i quali un comportamento che ha avuto luogo in tale contesto locale corrobora l’esistenza di un comportamento adottato in un altro contesto. 159 In terzo luogo, [OSCURATO:PERSONA] afferma che gli elementi di prova relativi a comportamenti rientranti nella competenza della [OSCURATO:PERSONA], contenuti in 52 punti della decisione controversa, non sono sufficienti per concludere che essa ha partecipato all’infrazione unica e continuata né che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del piano globale che caratterizza l’infrazione unica e continuata nel suo insieme. 160 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il quinto motivo è infondato.

Giudizio della Corte 161 Occorre constatare che, con tale motivo, che riguarda i punti da 312 a 345 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto prendendo in considerazione, per valutare la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata, elementi di prova relativi o a comportamenti adottati prima del periodo dell’infrazione oppure a comportamenti che, da un punto di vista geografico, non rientrano nella competenza della [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo, essa contesta al Tribunale di non aver precisato se tali elementi di prova dovessero essere considerati come elementi che «corroborano» il suo coinvolgimento nell’infrazione o come prove dirette di quest’ultima. 162 Orbene, dalla giurisprudenza ricordata ai punti 68 e 69 della presente sentenza risulta che, nei limiti in cui, con il presente motivo, [OSCURATO:PERSONA] critica i punti della sentenza impugnata nei quali il Tribunale ha valutato i fatti e gli elementi di prova, tale motivo è irricevibile, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non sostiene che il Tribunale abbia snaturato tali fatti o tali elementi di prova. 163 Peraltro, nei limiti in cui, con detto motivo, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, dopo aver annullato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 4, lettera g), della decisione controversa e, di conseguenza, dopo aver ridotto la portata e la durata della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica e continuata, facendo tuttavia riferimento ai punti della decisione controversa che sostenevano tali disposizioni, e quindi ad elementi di prova che riguardavano comportamenti adottati al di fuori del periodo dell’infrazione o non rientranti nell’ambito geografico della parte dell’infrazione per la quale [OSCURATO:PERSONA] era ormai ritenuta responsabile, occorre ricordare che, per dimostrare l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] produca prove serie, precise e concordanti. 164 [OSCURATO:PERSONA], non occorre che ciascuno degli elementi di fatto addotti da quest’ultima debba necessariamente rispondere a tali criteri con riguardo a ciascun elemento dell’infrazione.

È sufficiente che il complesso d’indizi addotti dall’istituzione, complessivamente valutati, risponda a tale esigenza (sentenza del 1o luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑407/08 P , EU:C:2010:389 , punto 47 e giurisprudenza citata). 165 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non è tenuto ad annullare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] per il semplice fatto che quest’ultima ha menzionato, nella sua decisione, elementi di fatto che non costituiscono prove dirette della partecipazione dell’impresa interessata all’infrazione contestata.

Infatti, è sufficiente che esso verifichi, come ha fatto nel caso di specie, che l’insieme degli elementi esaminati fosse tale da corroborare la conclusione secondo cui l’impresa di cui trattasi ha partecipato all’infrazione unica e continuata.

A tal riguardo, prove relative a contatti anteriori al periodo dell’infrazione o relativi a comportamenti che non rientrano nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] sono idonee a corroborare l’interpretazione di altre prove relative a tale periodo, al fine di contestualizzare questi ultimi o per dimostrare la ricorrenza di taluni tipi di comportamenti o di pratiche. 166 Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 138 e 139 delle sue conclusioni, per quanto riguarda, da un lato, i contatti anteriori al periodo dell’infrazione, il Tribunale, ai punti da 315 a 322 della sentenza impugnata, ha constatato che molti di essi riguardavano collegamenti rientranti nella competenza della [OSCURATO:PERSONA].

Ai punti da 323 a 327 di tale sentenza, esso ha dichiarato che, quand’anche gli altri contatti contestati avessero riguardato tutti collegamenti che, nei periodi in questione, esulavano dalla competenza della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima poteva tuttavia prenderli in considerazione al fine di ricostruire un quadro globale della situazione e corroborare così l’interpretazione che occorreva fare degli elementi di prova a sua disposizione. 167 Infatti, ai punti da 325 a 327 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, in sostanza, che tali contatti, benché relativi a tali collegamenti, si inserivano nell’ambito di un’intesa di portata mondiale fondata su una rete di contatti bilaterali e multilaterali di cui essi corroboravano l’esistenza e le modalità di funzionamento.

Al punto 328 di tale sentenza, il Tribunale ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] aveva «omesso di sostenere che tali contatti non corroboravano l’interpretazione di altri elementi di prova» e che non era stato affermato che «essi sfuggivano alla competenza della [OSCURATO:PERSONA]».

Inoltre, a tale punto 328, esso ha precisato che i circa quaranta contatti contestati da [OSCURATO:PERSONA] rientravano tra i circa 90 contatti pertinenti che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esaminato nella decisione controversa. 168 Dall’altro lato, per quanto riguarda i contatti che non rientrano nella competenza geografica della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dichiarato, anzitutto, al punto 332 della sentenza impugnata, che, poiché essi riguardavano senza distinzione i collegamenti in partenza dalla [OSCURATO:PERSONA], non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto che essi riguardassero anche i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ai punti 333 e 334 di tale sentenza, che tali contatti miravano altresì a corroborare i circa 90 contatti presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica e continuata. 169 In tali circostanze, si deve constatare che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto prendendo in considerazione, al fine di valutare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, elementi relativi a comportamenti adottati al di fuori del periodo dell’infrazione o non rientranti nella competenza geografica della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che essi potevano validamente corroborare altri elementi di prova. 170 Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

Sul quarto motivo, vertente sull’omessa presentazione di una motivazione adeguata al fine di suffragare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica e continuata Argomenti delle parti 171 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale è incorso in errore accettando e, sotto vari profili, rafforzando in modo inappropriato, con le proprie constatazioni, la motivazione e le prove quali presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa al fine di suffragare la sua conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all’infrazione unica e continuata individuata in tale decisione. 172 A tal riguardo, in primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver accettato che la decisione controversa potesse basarsi sugli stessi elementi diretti a provare l’infrazione unica e continuata utilizzati nella motivazione della decisione originaria, sebbene, in quest’ultima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] non avesse concluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato a una qualsivoglia infrazione per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA].

Dato che la decisione controversa non conteneva alcun nuovo elemento di prova, sarebbe stato quindi inammissibile confermare la decisione controversa sulla base di un’«analisi degli elementi di prova» che essa non conteneva. 173 In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento al punto 326 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale avrebbe sintetizzato uno dei suoi argomenti, ma commettendo un errore, in quanto avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] affermazioni che, come risulterebbe dal loro contesto, sono state fatte dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tale errore dimostrerebbe un errore di comprensione fondamentale da parte del Tribunale, che avrebbe viziato l’intera sua analisi. 174 In terzo luogo, [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento ai punti 310 e 374 della sentenza impugnata, sostiene che il Tribunale non ha dimostrato che essa fosse o dovesse essere a conoscenza della portata generale nonché delle caratteristiche essenziali dell’intesa e che era necessaria un’analisi minuziosa, dato che il Tribunale aveva ammesso che la sede di [OSCURATO:PERSONA] non intratteneva contatti diretti con la sede di altri vettori.

Orbene, contatti a livello locale non possono dimostrare la conoscenza del piano globale.

Di conseguenza, il Tribunale avrebbe semplicemente omesso di valutare gli elementi di prova e di fornire una risposta adeguata ai suoi argomenti in materia. 175 In quarto luogo, [OSCURATO:PERSONA] contesta la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 306 della sentenza impugnata, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha individuato un «nocciolo duro di vettori», di cui essa avrebbe fatto parte, e che non sarebbe stata in alcun modo tenuta a farlo. 176 In quinto luogo, [OSCURATO:PERSONA] critica gli elementi di prova di cui ai punti da 308 a 310 della sentenza impugnata, contestando al Tribunale di non aver spiegato le ragioni per le quali i contatti descritti in tali punti sono idonei a dimostrare la sua partecipazione al piano globale o all’obiettivo comune, idoneo a dimostrare la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata.

Il Tribunale non citerebbe alcuna informazione che sia stata scambiata tra le sedi delle imprese interessate a seguito di uno dei contatti menzionati.

Il fatto che comunicazioni interne con la sede della propria compagnia aerea contengano riferimenti a contatti locali non può dimostrare l’esistenza di un’intesa, né tantomeno di comunicazioni tra le sedi di diversi vettori, a meno che non sia dimostrato che tali contatti locali miravano precisamente a raggiungere tale risultato. 177 In sesto luogo, riferendosi ai punti 369, 372, 374 e 375 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le conclusioni del Tribunale contenute in tale punto 375, secondo le quali, da un lato, essa era a conoscenza dei principi dell’intesa e, dall’altro, il coordinamento e la sorveglianza in questione erano destinati ad applicarsi a tutti i collegamenti a livello mondiale, non sono corroborate da alcun elemento di prova e non sono accompagnate da una motivazione adeguata.

Infatti, il Tribunale avrebbe dovuto esigere dalla [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultima dimostrasse che [OSCURATO:PERSONA] aveva o avrebbe dovuto essere sufficientemente a conoscenza o dei contatti che dimostravano la portata generale e le caratteristiche dell’intesa in questione, oppure dei risultati di tali contatti.

Essa contesta altresì al Tribunale di aver fatto riferimento, al punto 369 della sentenza impugnata, a una «conoscenza presunta», mentre né il Tribunale né la [OSCURATO:PERSONA] hanno fornito una motivazione convincente che giustificasse una siffatta presunzione.

In assenza di una siffatta dimostrazione, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la conclusione relativa alla sua partecipazione all’infrazione unica e continuata non potesse essere confermata. 178 In settimo luogo, riferendosi al punto 326 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] critica, in sostanza, il ragionamento seguito dal Tribunale, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA], alla luce della finalità dei sovrapprezzi, che dovevano essere applicati a tutti i collegamenti a livello mondiale, poteva includere nell’infrazione i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], facendo valere che un siffatto approccio non può dimostrare la propria conoscenza effettiva o presunta dell’infrazione unica e continuata.

A sostegno della sua posizione, [OSCURATO:PERSONA] analizza diversi punti della decisione controversa sui quali il Tribunale si è basato, in particolare ai punti 339, da 314 a 322 e 332 della sentenza impugnata, e critica sia tali punti della decisione sia le constatazioni formulate in tali punti della sentenza impugnata. 179 [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il punto 332 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha proceduto a una sostituzione della motivazione.

Infatti, in tale punto 332, il Tribunale avrebbe esaminato prove relative principalmente a [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio del trasporto di merci aereo della [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«ACCS»).

Esso avrebbe rilevato che i vettori dell’Unione rientravano tra i membri dell’ACCS e avevano partecipato attivamente ai contatti in questione, sia per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante sia per quanto riguarda il rifiuto di pagare commissioni.

Il Tribunale avrebbe concluso che, «[p]oiché tali contatti riguardavano i collegamenti in partenza dalla [OSCURATO:PERSONA] senza distinzione, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto che essi riguardavano anche i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], sebbene in misura minore».

Orbene, si tratterebbe di un’affermazione non motivata.

Non esisterebbe alcuna prova nella decisione controversa relativa a tali collegamenti e il Tribunale non sarebbe autorizzato a completare la motivazione carente di una decisione con la propria valutazione.

In ogni caso, l’argomentazione del Tribunale sarebbe circolare, nel senso che, se i vettori dell’Unione avessero voluto concordare un sovrapprezzo carburante per i collegamenti tra l’Unione e la [OSCURATO:PERSONA], essi non avrebbero avuto alcun motivo di «disturbare gli altri vettori». 180 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il quarto motivo è infondato.

Giudizio della Corte 181 Per quanto riguarda la prima censura, con la quale [OSCURATO:PERSONA] critica il Tribunale per essere incorso in un errore di diritto accettando che la [OSCURATO:PERSONA] potesse basarsi sugli stessi elementi di prova considerati nella decisione originaria per giungere alla conclusione che essa aveva partecipato all’infrazione unica e continuata per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], mentre, nel dispositivo di detta decisione originaria, era stato ritenuto che essa non avesse partecipato a infrazioni uniche su tali collegamenti, è sufficiente ricordare che la decisione originaria è stata annullata per il motivo, in particolare, che tale decisione era viziata da contraddizioni tra la sua motivazione e il suo dispositivo.

In particolare, mentre la motivazione di detta decisione descriveva una sola infrazione unica e continuata, relativa a tutti i collegamenti coperti dall’intesa cui avrebbero partecipato tutti i vettori incriminati, il dispositivo di questa stessa decisione individuava o quattro infrazioni uniche e continuate distinte, oppure una sola infrazione unica e continuata la cui responsabilità sarebbe stata imputata solo ai vettori che, sui collegamenti di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione originaria, avrebbero partecipato direttamente ai comportamenti illeciti menzionati in ciascuno di detti articoli o sarebbero stati a conoscenza di una collusione su tali collegamenti, di cui accettavano il rischio. 182 In tali circostanze, dato che la [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza che ha annullato la decisione originaria, doveva porre rimedio a tale contraddizione, la ricorrente non può trarre argomenti dal dispositivo della decisione originaria al fine di contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver riesaminato e, di conseguenza, dedotto dagli stessi elementi di prova considerati nella decisione originaria una conclusione opposta a quella contenuta nel dispositivo della decisione originaria. 183 Peraltro, considerando che, con la sua censura, la ricorrente intenderebbe altresì contestare l’assenza di qualsiasi prova nella decisione controversa quanto alla sua conoscenza di un comportamento illecito sui collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che, con quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] non rileva alcun errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale, ma si limita a criticare, in maniera generale, la decisione controversa.

Orbene, è sufficiente ricordare al riguardo che gli argomenti di un’impugnazione che criticano non già la sentenza pronunciata dal Tribunale a seguito di una domanda di annullamento di una decisione, bensì la decisione di cui si chiede l’annullamento dinanzi al Tribunale non sono ricevibili (v. sentenza del 29 giugno 2023, TUIfly/[OSCURATO:PERSONA], C‑763/21 P , EU:C:2023:528 , punto 53 e giurisprudenza citata). 184 Per quanto riguarda la censura diretta contro il punto 326 della sentenza impugnata, occorre rilevare che la versione di tale sentenza nella lingua processuale contiene effettivamente un errore evidente, in quanto menziona «la ricorrente», mentre, alla luce del contesto in cui si inserisce tale punto, è effettivamente «la [OSCURATO:PERSONA]» ad essere presa in considerazione dal Tribunale in tale punto. 185 [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che tale errore abbia viziato di illegittimità l’intera analisi del Tribunale.

Infatti, dal contesto in cui tale punto 326 si inserisce risulta chiaramente che si tratta di un semplice lapsus calami e che, in detto punto 326, il Tribunale non ha erroneamente interpretato l’argomentazione di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, ai punti 325 e 326 della sentenza impugnata, il Tribunale ha presentato la posizione della [OSCURATO:PERSONA] quale risultava dalla decisione controversa, ed è al punto 327 di tale sentenza che esso ha fatto riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ha risposto agli argomenti di quest’ultima.

Inoltre, dal punto 291 della sentenza impugnata, non contestato da [OSCURATO:PERSONA], che riassume l’argomentazione di quest’ultima, risulta che il Tribunale non ha interpretato erroneamente tale argomento.

Tale censura deve essere pertanto respinta in quanto infondata. 186 Per quanto riguarda la censura relativa ai punti 310 e 374 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, al punto 310 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato, in sostanza, che, anche se taluni scambi tra [OSCURATO:PERSONA] e altri vettori avevano avuto luogo tramite dipendenti locali, erano state scambiate informazioni tra le sedi delle imprese interessate, cosicché, sebbene indiretti, tali contatti dovevano essere considerati come rientranti nell’ambito dell’organizzazione a più livelli dell’intesa controversa. 187 Nei limiti in cui [OSCURATO:PERSONA] suggerisce che una conoscenza del piano globale non può essere dimostrata da contatti a livello locale, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 164 della presente sentenza, è sufficiente che il complesso di indizi invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], valutato globalmente, risponda al requisito probatorio che consente di dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata nonché la partecipazione di un’impresa a tale infrazione, indipendentemente dal livello di tali contatti la cui esistenza sia attestata da elementi di prova. [OSCURATO:PERSONA], tale argomento di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto in quanto infondato. 188 Per quanto riguarda il punto 374 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto la portata generale e le caratteristiche essenziali dell’intesa nonché le concertazioni relative al sovrapprezzo carburante, precisando che gli stessi principi si applicavano, mutatis mutandis , alle altre componenti dell’infrazione unica e continuata, è sufficiente rilevare che il Tribunale non si è limitato a tale constatazione di carattere generale. 189 Infatti, al punto 375 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento a numerosi contatti descritti nella decisione controversa, e ha ritenuto che essi dimostrassero che [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare l’esistenza di una rete di contatti che dava luogo a scambi di informazioni e a un coordinamento riguardante sia il sovrapprezzo carburante e il sovrapprezzo di sicurezza sia il rifiuto di pagare commissioni.

Il Tribunale ha altresì rilevato in tale punto che, tenuto conto di tali contatti, [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare né l’aspettativa condivisa di una disciplina sul mercato in materia di sovrapprezzi né l’esistenza di un sistema a più livelli.

Inoltre, riferendosi ai punti da 354 a 356 di tale sentenza, e alla luce della portata geografica degli annunci e delle discussioni relative al sovrapprezzo carburante, della moltitudine di paesi nei quali [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a contatti collusivi nonché delle numerose iniziative adottate da quest’ultima tendenti ad incoraggiare, parallelamente, il personale delle sue controllate a coordinarsi con i loro concorrenti a livello locale, il Tribunale ha constatato, al punto 375 della sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe parimenti potuto ragionevolmente sapere ed assumere il rischio che il coordinamento e la sorveglianza in questione fossero destinati a comprendere tutti i collegamenti a livello mondiale. 190 [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che, poiché tali punti della sentenza impugnata contengono solo valutazioni dei fatti e degli elementi di prova, la censura diretta a contestarli è irricevibile, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non invoca alcuno snaturamento di questi ultimi. 191 Per quanto riguarda la censura diretta contro il punto 306 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] afferma che la conclusione del Tribunale contenuta in tale punto è di fatto e giuridicamente errata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe individuato un nocciolo duro di vettori incriminati nella sottosezione 4.3.3 della decisione controversa e l’identificazione di un siffatto nocciolo duro rivestirebbe un’importanza particolare ai fini della conoscenza dell’obiettivo comune perseguito dall’intesa, il quale costituirebbe una condizione affinché si possa ritenere che un’impresa vi abbia partecipato. 192 A tal riguardo, occorre rilevare che in tale punto 306 della sentenza impugnata, nonché al punto 280 di tale sentenza, al quale detto punto 306 rinvia, il Tribunale ha precisato che la circostanza che l’intensità della partecipazione a tale infrazione abbia potuto variare tra i vettori incriminati è destinata a essere presa in considerazione solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e della determinazione dell’importo dell’ammenda. 193 Al medesimo punto 306, il Tribunale ha indicato che l’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] si basava su una premessa errata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva individuato un siffatto «nocciolo duro» nella decisione controversa e non era affatto tenuta a farlo. 194 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto quando è giunto a tale conclusione. 195 Di conseguenza, l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse identificato un nocciolo duro di vettori deve essere respinto in quanto inconferente, essendo basato sulla premessa erronea che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse identificare un siffatto nocciolo duro. 196 Così, in tale punto 281, il Tribunale ha rilevato, in sostanza, che, tutt’al più, la [OSCURATO:PERSONA] aveva menzionato, nella decisione controversa, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali la maggior parte dei contatti (« core group of contacts ») riguardava principalmente comunicazioni bilaterali mediante telefono cellulare tra i direttori della politica dei prezzi dei diversi vettori, ma che essa non aveva fatto proprie tali dichiarazioni né aveva ravvisato l’esistenza o i contorni di un siffatto gruppo distinto dagli altri contatti controversi. [OSCURATO:PERSONA] non contesta neppure tale conclusione. 197 Peraltro, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] intende rimettere in discussione tale valutazione, da parte del Tribunale, dei fatti e degli elementi di prova, il suo argomento deve essere respinto in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza. 198 Per quanto riguarda la censura diretta contro i punti da 308 a 310 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, da un lato, nei limiti in cui con tale censura [OSCURATO:PERSONA] critica gli elementi di prova citati in tali punti della sentenza impugnata, una siffatta censura è parimenti irricevibile in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza, in quanto, in detta censura, [OSCURATO:PERSONA] non sostiene che, in tali punti da 308 a 310, il Tribunale ha snaturato la decisione controversa, ma si limiti a contestare le valutazioni di fatto ivi contenute e cerca quindi di ottenere una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte. 199 Dall’altro lato, nei limiti in cui, con tale censura, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la sentenza impugnata non spiegando in modo adeguato la pertinenza dei contatti menzionati ai punti da 308 a 310 di quest’ultima per dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un obiettivo comune o a un piano globale, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, di quest’ultimo, gli impone di far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (sentenze dell’11 aprile 2013, Mindo/[OSCURATO:PERSONA], C‑652/11 P , EU:C:2013:229 , punto 29 , nonché del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑790/21 P e C‑791/21 P , EU:C:2024:792 , punto 113 e giurisprudenza citata). 200 [OSCURATO:PERSONA], tale obbligo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia.

La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punto 372 , nonché del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑790/21 P e C‑791/21 P , EU:C:2024:792 , punto 114 e giurisprudenza citata). 201 Orbene, dai punti da 308 a 310 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha effettivamente risposto all’allegazione di [OSCURATO:PERSONA], esposta al punto 307 di tale sentenza, secondo cui la sua sede non sarebbe stata in contatto con quella degli altri vettori.

Infatti, il Tribunale ha rilevato, a tale punto 308, che, per quanto riguarda il supplemento di sicurezza, [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato nell’ottobre 2001 una lettera tipo che giustificava il ricorso a tale supplemento direttamente ai direttori generali delle divisioni cargo di diversi vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], e che, anche se tale invio non era stato richiesto e non aveva ricevuto risposta, esso dimostrava tuttavia una comunicazione da sede a sede, rilevando al contempo che una modalità passiva di partecipazione all’infrazione è sufficiente per far sorgere la responsabilità dell’impresa.

Al punto 309 di detta sentenza, il Tribunale ha inoltre constatato che [OSCURATO:PERSONA] non contestava di aver ricevuto, mediante messaggi di posta elettronica provenienti da [OSCURATO:PERSONA], diversi annunci di aumento del sovrapprezzo carburante indirizzati a diversi vettori, i quali costituivano anch’essi comunicazioni da sede a sede e non potevano essere ignorati per il motivo che si trattava di semplici dichiarazioni pubbliche. [OSCURATO:PERSONA], al punto 310 della medesima sentenza, il Tribunale ha rilevato che, secondo vari punti della decisione controversa, il personale locale di [OSCURATO:PERSONA], incoraggiato in tal senso dalla sua sede, aveva avuto scambi con le sedi di altri vettori o aveva cercato, tramite i suoi omologhi locali, di ottenere informazioni sulla posizione di tali sedi, e che, reciprocamente, la sede di [OSCURATO:PERSONA] era stata sollecitata da rappresentanti locali di altri vettori, i quali avevano poi riferito la posizione di [OSCURATO:PERSONA] alla propria sede.

Il Tribunale ha concluso che, sebbene fossero indiretti, tali scambi costituivano in definitiva comunicazioni da sede a sede e rientravano nell’organizzazione a più livelli dell’intesa. 202 Occorre quindi constatare che il Tribunale ha sufficientemente motivato la pertinenza dei contatti menzionati ai punti da 308 a 310 della sentenza impugnata per dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un obiettivo comune o a un piano globale. 203 Per quanto riguarda la censura relativa ai punti 369, 372, 374 e 375 della sentenza impugnata, occorre rilevare che il Tribunale ha certamente utilizzato, al punto 369 di tale sentenza, il termine «presunto», rinviando per il suo significato al punto 350 di detta sentenza. [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che, ai punti 370 e 371 della medesima sentenza, il Tribunale ha correttamente ricordato che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che l’impresa interessata ne fosse a conoscenza. 204 Orbene, sebbene [OSCURATO:PERSONA] sostenga, nelle sue memorie in sede di impugnazione, che il Tribunale non poteva presumere la sua conoscenza del carattere illecito del comportamento degli altri partecipanti, essa afferma tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente limitarsi a dimostrare che essa «avrebbe dovuto» essere sufficientemente a conoscenza o dei contatti che rivelavano la portata generale e le caratteristiche dell’intesa di cui trattasi, oppure dei risultati di tali contatti.

Dato che, al punto 375 della sentenza impugnata, il Tribunale ha appunto dedotto dall’esame dei molteplici contatti bilaterali e multilaterali ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato in diversi Stati membri e paesi terzi che quest’ultima «non poteva ignorare» l’esistenza di una rete di contatti nell’ambito della quale operava uno scambio di informazioni e un coordinamento, il che equivale ad affermare che essa avrebbe dovuto avere una conoscenza sufficiente dei risultati di tali contatti, la Corte ritiene di non essere in grado di comprendere l’esatta portata della censura che [OSCURATO:PERSONA] tenta di formulare nei confronti del punto 369 di tale sentenza.

Orbene, secondo la giurisprudenza, non soddisfa i requisiti derivanti dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura, un’argomentazione che non sia sufficientemente chiara e precisa per consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare qualora gli elementi essenziali di quest’ultima non emergano in modo sufficientemente coerente e comprensibile dal testo dell’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2025, AFG/[OSCURATO:PERSONA], C‑13/24 P , non pubblicata, EU:C:2025:884 , punti 51 e 52 , nonché giurisprudenza citata).

Di conseguenza, una siffatta censura deve essere considerata irricevibile. 205 È vero che [OSCURATO:PERSONA] contesta anche il punto 375 della sentenza impugnata in modo più esplicito per il motivo che l’affermazione contenuta nella prima frase di tale punto, secondo cui essa era a conoscenza dei principi dell’intesa, non sarebbe corroborata da alcun elemento di prova e non sarebbe suffragata da una motivazione adeguata. [OSCURATO:PERSONA], nelle frasi successive di detto punto, il Tribunale ha motivato in modo giuridicamente sufficiente tale affermazione facendo riferimento ai contatti menzionati in un certo numero di punti.

Orbene, come ricordato al punto 69 della presente sentenza, solo il Tribunale è competente a valutare gli elementi di prova. 206 Inoltre, in tale contesto, oltre alla censura di cui al punto 203 della presente sentenza, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] doveva dimostrare che essa era o avrebbe dovuto essere sufficientemente a conoscenza o dei contatti menzionati nella decisione controversa e menzionati al punto 374 della sentenza impugnata, i quali descrivevano la portata generale e le caratteristiche essenziali dell’intesa, o dei risultati di tali contatti, che il Tribunale ha presentato al punto 375 della sentenza impugnata. 207 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non formula alcuna censura concreta riguardo a un errore commesso dal Tribunale ai punti 374 e 375 della sentenza impugnata, i quali sono stati riassunti ai punti 188 e 189 della presente sentenza.

Tale censura è quindi irricevibile, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 71 della presente sentenza. 208 Per quanto riguarda le censure dirette contro i punti da 314 a 322, 326, 332 e 339 della sentenza impugnata, occorre constatare che, con tali censure, [OSCURATO:PERSONA] si limita, essenzialmente, a sostenere che il Tribunale non ha correttamente valutato gli elementi di fatto ai quali ha fatto riferimento in tali punti o che esso ha erroneamente aderito alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] quale esposta nei punti della decisione controversa, i quali sarebbero insufficientemente concludenti.

Essa contesta quindi, in realtà, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova effettuata dal Tribunale in tali punti della sentenza impugnata.

Di conseguenza, tali censure sono, in tal senso, irricevibili, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza. 209 Per il resto, vale a dire l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] relativo al punto 332 della sentenza impugnata e l’asserita sostituzione della motivazione che sarebbe stata effettuata in tale punto dal Tribunale, è sufficiente rilevare che essa non è dimostrata alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 85 della presente sentenza, in quanto il Tribunale si è limitato, in tale punto, a rispondere all’argomento addotto da [OSCURATO:PERSONA], basandosi su elementi contenuti nella decisione controversa.

Infatti, il Tribunale, in tale punto, ha rilevato che era pacifico tra le parti che diversi vettori dell’Unione, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] plc, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NV, titolari di diritti di traffico sui collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], figuravano tra i membri dell’ACCS.

Vi ha altresì precisato che da diversi punti della decisione controversa risultava che tali vettori avevano attivamente partecipato a diversi contatti in questione, relativi sia al sovrapprezzo carburante che al rifiuto di pagare commissioni.

È in tali circostanze che il Tribunale ha ritenuto che non poteva essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver considerato che, nei limiti in cui tali contatti riguardavano indistintamente i collegamenti in partenza dalla [OSCURATO:PERSONA], essi riguardavano anche i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], sebbene in misura minore. [OSCURATO:PERSONA], l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, in quanto tale valutazione del Tribunale si basa sugli elementi del fascicolo di cui disponeva e che esso poteva validamente utilizzare per rispondere agli argomenti che gli erano stati sottoposti. 210 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il quarto motivo dev’essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

Sul sesto motivo, vertente su errori di diritto in quanto il Tribunale ha considerato che il rifiuto di pagare commissioni violava l’articolo 101 TFUE e/o faceva parte dell’infrazione unica e continuata Argomenti delle parti 211 [OSCURATO:PERSONA], riferendosi ai punti da 276 a 278 della sentenza impugnata, contesta la conclusione del Tribunale secondo cui il rifiuto di pagare commissioni non perseguiva un obiettivo legittimo, ma rientrava in un piano anticoncorrenziale globale. 212 A tal riguardo, essa fa valere che gli argomenti esposti ai punti 277 e 278 della sentenza impugnata non consentivano di rimettere in discussione il fatto che il rifiuto di pagare commissioni perseguiva un obiettivo legittimo.

Tenuto conto dell’obiettivo legittimo, il Tribunale avrebbe omesso di dimostrare che il rifiuto di pagare commissioni costituiva una restrizione della concorrenza per oggetto nel contesto dell’articolo 101 TFUE.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato se tale rifiuto avesse un effetto anticoncorrenziale ai sensi di tale articolo.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato alcuna violazione di detto articolo a causa di tale comportamento e il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] al riguardo.

Giudizio della Corte 213 Ai punti da 276 a 278 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che, per quanto riguarda l’asserito obiettivo legittimo perseguito dal rifiuto di pagare commissioni, l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] si basava su una premessa errata in fatto.

A tal riguardo, esso ha rilevato, al punto 277 di tale sentenza, che certamente dalla decisione controversa risultava che la questione del pagamento di commissioni era oggetto di interpretazioni giuridiche divergenti tra vettori e spedizionieri, ma che i vettori incriminati non si erano limitati a definire una posizione comune da difendere in giudizio o dinanzi alle autorità.

Al contrario, secondo il Tribunale, essi si erano concertati, a livello multilaterale, per concordare di rifiutare collettivamente di negoziare il pagamento di commissioni con gli spedizionieri e di concedere loro unicamente sconti sui sovrapprezzi, e la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto diversi messaggi di posta elettronica interni che illustravano tali concertazioni.

Al punto 278 di detta sentenza, il Tribunale ha aggiunto che dalla decisione controversa risultava altresì che diversi vettori avevano scambiato, a livello bilaterale, informazioni per assicurarsi reciprocamente la loro adesione continua a tale rifiuto di pagare commissioni, come testimoniava in particolare una conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 214 Dato che [OSCURATO:PERSONA] formula tale argomentazione partendo dalla premessa che tali constatazioni operate dal Tribunale non consentivano di rimettere in discussione il fatto che il rifiuto di pagare commissioni perseguiva un obiettivo legittimo e che la Corte non è competente a valutare la pertinenza degli elementi di prova considerati dal Tribunale, occorre respingerla in quanto irricevibile in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza, e ciò senza che sia necessario esaminare se, a causa di un siffatto obiettivo legittimo, il Tribunale abbia erroneamente omesso di dimostrare che il rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi costituiva una restrizione per oggetto nel contesto dell’articolo 101 TFUE. 215 Quanto all’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato se tale rifiuto avesse un effetto anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE, esso deve essere respinto in quanto irricevibile per gli stessi motivi esposti al punto 178 della presente sentenza. 216 Da quanto precede risulta che il sesto motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile. 217 Atteso che nessuno dei motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima dev’essere integralmente respinta.

Sulle spese 218 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 219 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 220 [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0382 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 26 febbraio 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi) – Motivo di difesa vertente sulla coercizione statale – Decisione del Tribunale dell’Unione europea di non statuire su taluni motivi – Prova della partecipazione a un’infrazione unica e continuata – Elementi di prova relativi a punti della decisione controversa a sostegno di una parte del dispositivo di quest’ultima annullata dal Tribunale» Nella causa C‑382/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 9 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] , con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Cina), rappresentata da E. Estellon, M. Rees, avocats, e J. Flynn, KC, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Dawes e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da J. Holmes, BL, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, E. Regan e D. Gratsias, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 aprile 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], (T‑343/17; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:184 ), con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto il suo ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui la riguarda, nonché all’annullamento dell’ammenda inflittale con tale decisione e, in subordine, alla riduzione dell’importo di tale ammenda. Contesto normativo Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo 2 L’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ( GU 2002, L 114, pag. 1 , e rettifica in GU 2015, L 210, pag. 38 ) (in prosieguo: l’«accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo»), è entrato in vigore il 1 o giugno 2002. Gli articoli 8 e 9 di tale accordo corrispondono, mutatis mutandis , rispettivamente, agli articoli 101 e 102 TFUE. 3 Ai sensi dell’articolo 11 di detto accordo: «1.   Le istituzioni della Comunità applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 (…) in conformità della legislazione comunitaria indicata nell’allegato del presente Accordo, tenendo conto dell’esigenza di una stretta cooperazione tra le istituzioni della Comunità e le autorità svizzere. 2.   Le autorità svizzere regolano, in conformità delle disposizioni degli articoli 8 e 9, l’ammissibilità di tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate (…) che concernono le rotte tra la [OSCURATO:PERSONA] e paesi terzi». 4 Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), è stato reso applicabile nell’ambito del medesimo accordo, con effetto dal 5 dicembre 2007, con la decisione n. 1/2007 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/[OSCURATO:PERSONA] istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo, del 5 dicembre 2007, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo ( GU 2008, L 34, pag. 19 ). Esso si è sostituito, a tale data, al regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporto aereo ( GU 1987, L 374, pag. 1 ), che figurava nell’allegato dell’accordo aereo CE-[OSCURATO:PERSONA] dall’entrata in vigore di quest’ultimo. Trattato FUE 5 L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE così dispone: «Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; (…)». Accordo SEE 6 L’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ; in prosieguo: l’«accordo SEE»), corrisponde, mutatis mutandis , all’articolo 101 TFUE. 7 Il regolamento n. 1/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 ( GU 2004, L 68, pag. 1 ), è stato integrato nell’accordo SEE, da un lato, con la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004, che modifica l’allegato XIV (Concorrenza), il protocollo 21, sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, e il protocollo 23, sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza, dell’accordo SEE ( GU 2005, L 64, pag. 57 ), entrata in vigore il 19 maggio 2005, nonché, dall’altro, con la decisione del Comitato misto SEE n. 40/2005, dell’11 marzo 2005, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 21, sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, dell’accordo SEE ( GU 2005, L 198, pag. 38 ), entrata in vigore lo stesso giorno. Regolamento n. 1/2003 8 L’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni», prevede quanto segue: «1.   I poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] [europea] in virtù degli articoli 23 e 24 sono soggetti ai termini di prescrizione seguenti: a) tre anni per le infrazioni alle disposizioni relative alla richiesta di informazioni o all’esecuzione di accertamenti; b) cinque anni per le altre infrazioni. 2.   La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione. 3.   La prescrizione riguardante l’imposizione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della [OSCURATO:PERSONA] o dell’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l’atto è notificato ad almeno un’impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all’infrazione. Gli atti interruttivi della prescrizione comprendono in particolare: a) le domande scritte di informazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] o da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro; b) i mandati scritti ad eseguire accertamenti rilasciati ai propri agenti dalla [OSCURATO:PERSONA] o da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro; c) l’avvio di un procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] o di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro; d) la comunicazione degli addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA] o da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro. 4.   L’interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all’infrazione. 5.   Per effetto dell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la [OSCURATO:PERSONA] non ha irrogato un’ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Detto termine è prolungato della durata della sospensione in conformità al paragrafo 6. 6.   La prescrizione in materia di imposizione di ammende o di penalità di mora rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA]». Fatti e decisione controversa 9 Ai fini del presente procedimento, i fatti all’origine della controversia e della decisione controversa, quali esposti ai punti da 1 a 60 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. 10 [OSCURATO:PERSONA] è una compagnia di trasporto aereo. All’epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] forniva servizi di trasporto aereo di merci tramite uno dei suoi segmenti, denominato [OSCURATO:PERSONA]. 11 Nel settore del trasporto merci alcune compagnie aeree provvedono al trasporto di carichi per via aerea (in prosieguo: i «vettori»). Di norma, i vettori forniscono servizi di trasporto merci agli spedizionieri, che organizzano l’inoltro di detti carichi per conto degli speditori. Come corrispettivo, tali spedizionieri pagano presso i vettori un prezzo composto, da un lato, da tariffe calcolate al chilogrammo e, dall’altro, da vari sovrapprezzi. Procedimento amministrativo 12 Il 7 dicembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto, ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002, C 45, pag. 3 ), una domanda di immunità presentata da [OSCURATO:PERSONA] e dalle sue società figlie, [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] AG. Stando a tale domanda, esistevano contatti anticoncorrenziali tra vari vettori concernenti elementi costitutivi del prezzo dei servizi forniti sul mercato del trasporto aereo di merci, ossia l’istituzione di sovrapprezzi detti «carburante» e «di sicurezza» nonché il rifiuto di tali vettori di pagare agli spedizionieri una commissione sui sovrapprezzi (in prosieguo: il «rifiuto di pagare commissioni»). 13 Il 14 e il 15 febbraio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ispezioni senza preavviso nei locali di diversi vettori. 14 A seguito di tali ispezioni, diversi vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato una domanda di immunità ai sensi della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, menzionata al punto 12 della presente sentenza. 15 Il 19 dicembre 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti a 27 vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che hanno successivamente presentato osservazioni scritte. Un’audizione si è svolta dal 30 giugno al 4 luglio 2008. Decisione originaria 16 Il 9 novembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2010) 7694 definitivo, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione originaria»). Tale decisione aveva come destinatari 21 vettori, tra i quali figurava [OSCURATO:PERSONA]. 17 Nella motivazione di detta decisione si affermava che i vettori incriminati avevano coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci, concordando il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni, e, in tal modo, avevano partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, riguardante il territorio dello Spazio economico europeo (SEE) e della [OSCURATO:PERSONA]. Sentenze del 16 dicembre 2015 18 Con sentenza del 16 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑38/11 , EU:T:2015:985 ), il Tribunale ha annullato la decisione originaria nella parte in cui riguardava [OSCURATO:PERSONA]. Con altre dodici sentenze dello stesso giorno, il Tribunale ha parimenti annullato, in tutto o in parte, tale decisione nella parte in cui riguardava altri dodici vettori o gruppi di vettori. 19 Il Tribunale ha ritenuto che detta decisione fosse inficiata da un vizio di motivazione. Decisione controversa 20 Il 20 maggio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato ai vettori indicati nella decisione originaria e che hanno proposto un ricorso avverso quest’ultima dinanzi al Tribunale una lettera con cui li informava della sua intenzione di adottare nuovamente una decisione che constatava la loro partecipazione a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo su tutti i collegamenti menzionati in tale decisione originaria. È stato loro concesso un termine di un mese per presentare le loro osservazioni. Tutti si sono avvalsi di tale facoltà. 21 Il 17 marzo 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, che ha come destinatari 19 vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. 22 Nella decisione controversa si afferma che i vettori incriminati hanno coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci in tutto il mondo mediante il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni (in prosieguo: l’«intesa controversa»), commettendo così un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo. 23 Nella sezione 4 di tale decisione, intitolata «Descrizione dei fatti», la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente esposto che l’indagine aveva rivelato l’esistenza di un’intesa di portata mondiale basata su una rete di contatti bilaterali e multilaterali intrattenuti per un lungo periodo tra i concorrenti, riguardante il comportamento che essi avevano deciso, previsto o considerato di adottare in relazione a diversi elementi del prezzo dei servizi di trasporto merci menzionati al punto precedente. Essa ha sottolineato che l’obiettivo comune di tale rete di contatti era quello di coordinare il comportamento dei concorrenti in materia di prezzi o di ridurre l’incertezza sulla loro politica dei prezzi. Essa ha poi descritto i contatti riguardanti, rispettivamente, il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni, e ha valutato le prove di fatto riguardanti, da un lato, l’intesa controversa nel suo insieme e, dall’altro, ciascuno dei destinatari di detta decisione. 24 Nella sezione 5 della decisione controversa, intitolata «Applicazione delle regole di concorrenza pertinenti», la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l’articolo 101 TFUE ai fatti del caso di specie, precisando al contempo che i riferimenti a tale articolo dovevano essere letti anche come riferimenti all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo aereo CE-[OSCURATO:PERSONA], dato che tali disposizioni si applicano mutatis mutandis , salvo disposizione contraria. 25 A questo proposito, per quanto riguarda la sua competenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato i limiti della propria competenza ratione temporis e ratione loci a constatare e sanzionare un’infrazione alle regole di concorrenza nel caso di specie. 26 Da un lato, ai punti da 822 a 832 della decisione controversa, che compongono la sottosezione 5.2 di tale decisione, intitolata «Competenza della [OSCURATO:PERSONA]», essa ha rilevato, in sostanza, che non avrebbe applicato, anzitutto, l’articolo 101 TFUE agli accordi e alle pratiche anteriori al 1 o maggio 2004 riguardanti i collegamenti tra aeroporti all’interno dell’Unione europea e aeroporti situati al di fuori del SEE (in prosieguo: i «collegamenti Unione-paesi terzi»), poi, l’articolo 53 dell’accordo SEE agli accordi e alle pratiche anteriori al 19 maggio 2005 riguardanti i collegamenti Unione-paesi terzi nonché i collegamenti tra aeroporti situati in paesi che sono parti contraenti dell’accordo SEE e che non sono membri dell’Unione e aeroporti situati in paesi terzi (in prosieguo: i «collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi») e, infine, l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo agli accordi e alle pratiche anteriori al 1 o giugno 2002 riguardanti i collegamenti tra aeroporti all’interno dell’Unione e aeroporti situati in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]»). Essa ha precisato, al punto 832 di detta decisione, che la medesima decisione non aveva «affatto la pretesa di rivelare una qualsivoglia infrazione all’articolo 8 dell’accordo [CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] riguardante i servizi di trasporto merci [tra] la [OSCURATO:PERSONA] [e] paesi terzi». 27 Dall’altro lato, ai punti da 1036 a 1046 della decisione controversa, che compongono la sottosezione 5.3.8 di tale decisione, intitolata «[A]pplicabilità dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ai collegamenti in entrata», la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per le quali respingeva gli argomenti di diversi vettori incriminati secondo i quali essa avrebbe ecceduto i limiti della sua competenza territoriale alla luce delle norme di diritto internazionale pubblico constatando e sanzionando la violazione di queste due disposizioni sui collegamenti in partenza da paesi terzi e diretti nel SEE (in prosieguo: i «collegamenti in entrata» e, per quanto riguarda i servizi di trasporto merci offerti su tali collegamenti, i «servizi di trasporto merci in entrata»). 28 In particolare, al punto 1045 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le pratiche anticoncorrenziali riguardanti i servizi di trasporto merci in entrata potevano «avere effetti immediati, sostanziali e prevedibili all’interno dell’Unione e [del] SEE, dato che i maggiori costi del trasporto aereo verso il SEE e quindi i prezzi più elevati delle merci importate possono avere, per loro natura, effetti sui consumatori all’interno del SEE». Essa ha aggiunto che, nel caso di specie, tali pratiche potevano avere siffatti effetti anche sulla fornitura di servizi di trasporto aereo di merci da parte di altri vettori all’interno del SEE, tra le piattaforme di corrispondenza («hub») nel SEE utilizzate dai vettori di paesi terzi e dagli aeroporti di destinazione di tali spedizioni nel SEE che non erano serviti dal vettore del paese terzo. 29 Inoltre, al punto 1046 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’intesa controversa era stata «attuata a livello mondiale», che gli accordi riguardanti i collegamenti in entrata costituivano parte integrante dell’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE e che l’applicazione uniforme dei sovrapprezzi su scala mondiale era un elemento chiave di tale intesa. 30 La sottosezione 5.3 della decisione controversa, relativa all’applicazione al caso di specie dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, comprende i punti da 833 a 1052 di quest’ultima. Sotto un primo profilo, al punto 846 di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i vettori incriminati avessero coordinato il loro comportamento o avessero influenzato la tariffazione, «il che equivale[va] in definitiva a una fissazione dei prezzi relativamente» al sovrapprezzo carburante, al sovrapprezzo di sicurezza e al pagamento agli spedizionieri di una commissione sui sovrapprezzi. Al punto 861 di detta decisione, essa ha considerato che il «sistema generale di coordinamento del comportamento tariffario per servizi di trasporto merci», rivelato dalla sua indagine, attestava l’esistenza di un’«infrazione complessa costituita da varie azioni che [potevano] essere qualificate o come accordo o come pratica concordata nell’ambito dei quali i concorrenti [avevano] sostituito scientemente la cooperazione pratica tra loro ai rischi della concorrenza». 31 Sotto un secondo profilo, al punto 869 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il «comportamento in questione costitui[va] un’infrazione unica e continuata all’articolo [101 TFUE]», precisando, ai punti da 870 a 902 di quest’ultima, che gli accordi in questione perseguivano un obiettivo anticoncorrenziale unico, consistente nell’ostacolare la concorrenza nel settore del trasporto merci all’interno del SEE, che vertevano sulla fornitura di servizi di trasporto merci e sulla loro tariffazione, che riguardavano le stesse imprese, che avevano natura unica e continuata e che vertevano su tre componenti, vale a dire il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, al punto 881 di tale decisione, che [OSCURATO:PERSONA] era coinvolta in queste tre componenti. 32 Sotto un terzo profilo, al punto 903 della suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il comportamento anticoncorrenziale in questione aveva l’obiettivo di restringere la concorrenza almeno all’interno dell’Unione, nel SEE e in [OSCURATO:PERSONA]. Al punto 917 di tale decisione, essa ha sostanzialmente aggiunto che non era pertanto necessario prendere in considerazione gli effetti concreti di tale comportamento. 33 Sotto un quarto profilo, ai punti da 972 a 1021 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la normativa di sette paesi terzi che, secondo numerosi vettori incriminati, imponeva loro di accordarsi sui sovrapprezzi, ostacolando così l’applicazione delle regole di concorrenza pertinenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tali vettori non avessero dimostrato di aver agito sotto la coercizione di detti paesi terzi. 34 Sotto un quinto profilo, ai punti da 1024 a 1035 della decisione in parola, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’infrazione unica e continuata poteva incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri, tra le parti contraenti dell’accordo SEE e tra le parti contraenti dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo. 35 La sezione 7 della decisione controversa, intitolata «Durata dell’infrazione», contiene i punti da 1146 a 1169 di tale decisione. Come risulta dal punto 1146 della decisione medesima, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’intesa controversa era iniziata il 7 dicembre 1999 ed era durata fino al 14 febbraio 2006. In tale punto 1146, essa ha precisato che tale intesa aveva violato: – l’articolo 101 TFUE, dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo tra aeroporti all’interno dell’Unione; – l’articolo 101 TFUE, dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti Unione-paesi terzi; – l’articolo 53 dell’accordo SEE, dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo tra aeroporti all’interno del SEE (in prosieguo: i «collegamenti intra-SEE»); – l’articolo 53 dell’accordo SEE, dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi; – l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]. 36 Al punto 1169 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la durata dell’infrazione, per quanto riguardava [OSCURATO:PERSONA], si estendeva dal 4 gennaio 2000 al 14 febbraio 2006. 37 Nella sezione 8 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le misure correttive da adottare e le ammende da infliggere, facendo riferimento agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ). In particolare, sulla base del punto 37 di questi ultimi, essa ha applicato una riduzione del 50% agli importi di base delle ammende, poiché una parte dei servizi relativi ai collegamenti in entrata nonché ai collegamenti in partenza dal SEE e a destinazione di paesi terzi, ad eccezione dei collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], era fornita al di fuori del territorio coperto dall’accordo SEE e una parte del danno poteva quindi essersi prodotta al di fuori di tale territorio. Inoltre, in applicazione del punto 29 di detti orientamenti, essa ha concesso ai vettori incriminati una riduzione supplementare degli importi di base del 15%, con la motivazione che taluni regimi normativi avevano incoraggiato l’intesa controversa. 38 Gli articoli 1, 3 e 4 del dispositivo della decisione controversa sono così formulati: «Articolo 1 Coordinando il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto aereo di merci in tutto il mondo per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante, il [sovrapprezzo di sicurezza] e il pagamento di commissioni sui sovrapprezzi, le seguenti imprese hanno commesso la seguente infrazione unica e continuata all’articolo 101 [TFUE], all’articolo 53 dell’[accordo SEE] e all’articolo 8 dell’[accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] per quanto riguarda i seguenti collegamenti e nei seguenti periodi. 1) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] e l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti tra aeroporti situati all’interno del SEE, nei seguenti periodi: (…) g) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 4 gennaio 2000 al 14 febbraio 2006; (…) 2) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] per quanto riguarda i [collegamenti Unione-paesi terzi], nei seguenti periodi: (…) g) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; (…) 3) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i [collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi], nei seguenti periodi: (…) g) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; (…) 4) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 8 dell’[accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] per quanto riguarda i [collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]], nei seguenti periodi: (…) g) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; (…) Articolo 3 Sono inflitte le seguenti ammende per l’infrazione unica e continuata di cui all’articolo 1 della presente decisione (…): (…) g) [[OSCURATO:PERSONA]], 57120000 [euro]; (…) Articolo 4 Le imprese di cui all’articolo 1, qualora non lo abbiano già fatto, pongono immediatamente fine all’infrazione unica e continuata di cui al suddetto articolo. Esse si astengono altresì da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o un effetto identico o simile». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 39 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, della decisione controversa, nella parte in cui la riguarda, e all’annullamento dell’articolo 3 di tale decisione, nella parte in cui le ha inflitto un’ammenda di EUR 57120000 o, in subordine, alla riduzione dell’importo di tale ammenda. 40 A sostegno di tale ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto sette motivi di annullamento. Il primo verteva su un errore di diritto, su un errore di fatto, su un errore di valutazione e su una violazione dei diritti della difesa per il fatto di essere stata ritenuta responsabile dell’infrazione unica e continuata sui collegamenti intra-SEE e sui collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]. Il secondo verteva sulla violazione dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 e dei principi di certezza del diritto, di «giustizia» e di buona amministrazione della giustizia. Il terzo verteva su errori nell’imputazione di tale infrazione a [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto verteva sulla constatazione insufficientemente motivata della sua partecipazione a detta infrazione per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE e i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]. Il quinto motivo verteva su vari errori, su una violazione del principio di parità di trattamento e su un difetto di motivazione riguardo alle attività di [OSCURATO:PERSONA] in Stati terzi alla luce delle specificità della normativa che vi era applicabile. Il sesto motivo verteva su un difetto di competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti in entrata. Il settimo motivo verteva su errori nel calcolo dell’ammenda. 41 Con la sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver accolto il secondo motivo, ha annullato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 4, lettera g), della decisione controversa, nella parte in cui constatava che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE nonché l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo per quanto riguarda i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]. 42 A tal riguardo, esso ha considerato, ai punti 239 e 243 della sentenza impugnata, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione originaria non poteva comportare la sospensione del termine di prescrizione previsto all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, per quanto riguarda i comportamenti illeciti connessi ai collegamenti intra-SEE e ai collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], dato che tale decisione non riguardava, a suo avviso, tali comportamenti illeciti. [OSCURATO:PERSONA], al punto 245 della sentenza impugnata, esso ha concluso che, sanzionando, nella decisione controversa, [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione unica e continuata per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato le norme in materia di prescrizione stabilite all’articolo 25 del regolamento n. 1/2003. 43 Avendo accolto tale secondo motivo, il Tribunale ha considerato, ai punti 249 e 254 della sentenza impugnata, che l’esame del primo e del quarto motivo era divenuto inutile. 44 Il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, al punto 671 della sentenza impugnata, ha fissato in EUR 47040000 l’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. Conclusioni delle parti in sede di impugnazione 45 Con la sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare il punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata; – accogliere gli altri capi delle conclusioni formulati in prima istanza; – di conseguenza, annullare le altre constatazioni di infrazione di cui all’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, della decisione controversa, nella parte in cui la riguardano, e annullare il residuo dell’ammenda inflittale dall’articolo 3 della decisione controversa; – in subordine, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, annullare o ridurre il residuo dell’ammenda inflittale, a titolo di errori oggettivi nella motivazione e nel ragionamento della sentenza impugnata, quali descritti nei sei motivi di impugnazione; – in ogni caso, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute sia nell’ambito dell’impugnazione sia nel procedimento dinanzi al Tribunale. 46 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese; – in subordine, qualora l’impugnazione sia accolta, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese. Sull’impugnazione 47 A sostegno della sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] deduce sei motivi. Il primo verte sul fatto che il Tribunale ha erroneamente riconosciuto una competenza dell’Unione in relazione a un comportamento riguardante i collegamenti in entrata. Il secondo verte sul fatto che il Tribunale ha erroneamente qualificato e non avrebbe correttamente applicato l’argomento detto dell’«obbligo imposto dallo Stato» e sul fatto che esso non ha tenuto in debito conto i principi di cortesia internazionale e di non ingerenza negli affari di un terzo Stato sovrano. Il terzo verte sull’omessa statuizione da parte del Tribunale su tutti gli argomenti sollevati dinanzi ad esso. Il quarto motivo, che dovrà essere esaminato dopo il quinto, verte sull’assenza di una motivazione adeguata della conclusione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata e sulla violazione del principio di parità di trattamento. Il quinto verte su errori di diritto nella valutazione delle prove che non sono direttamente connesse alle infrazioni imputate a [OSCURATO:PERSONA] e su un ragionamento lacunoso per quanto riguarda le prove della partecipazione di quest’ultima all’infrazione unica e continuata. Il sesto verte su errori di diritto in quanto il Tribunale ha considerato che il rifiuto di pagare commissioni violava l’articolo 101 TFUE e/o costituiva un’infrazione unica e continuata. Sul primo motivo, vertente sull’assenza di competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata 48 Il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro parti. 49 Con la prima parte, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto snaturando i tre elementi cumulativi del criterio basato sugli effetti qualificati delle pratiche anticoncorrenziali nell’Unione (in prosieguo: il «criterio degli effetti qualificati»). Con la seconda parte, essa fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la valutazione del criterio degli effetti qualificati non sia necessaria per quanto riguarda un comportamento adottato all’estero se quest’ultimo fa parte di un’infrazione unica e continuata della quale altri elementi hanno avuto effetti nel SEE. Con la terza parte, essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il criterio degli effetti qualificati non sia pertinente nel caso di una restrizione della concorrenza per oggetto. Con la quarta parte, essa fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto sostituendo la propria motivazione alla motivazione insufficiente della [OSCURATO:PERSONA]. 50 Occorre esaminare in primo luogo la terza parte. Sulla terza parte, vertente su errori di diritto nell’analisi degli effetti qualificati – Argomenti delle parti 51 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che erroneamente il Tribunale, ai punti 122 e 123 della sentenza impugnata, suggerisce che, poiché l’infrazione unica e continuata constatata dalla [OSCURATO:PERSONA] consiste in una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101 TFUE, gli effetti qualificati di tale infrazione all’interno del SEE non devono necessariamente essere dimostrati. A tal riguardo, il ragionamento seguito dal Tribunale al punto 118 della sentenza impugnata equivarrebbe a considerare che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a sanzionare comportamenti adottati al di fuori del SEE relativi ai collegamenti in entrata poteva essere presunta per il fatto, da un lato, che la nozione di «effetto» compare in tale articolo e, dall’altro, che nessun effetto deve necessariamente essere dimostrato nell’ipotesi di un’infrazione «per oggetto». Orbene, una siffatta posizione sarebbe erronea. Anzitutto, il criterio degli effetti qualificati deriverebbe dal requisito secondo cui un comportamento deve avere un legame territoriale con il mercato interno, rispetto al quale la [OSCURATO:PERSONA] è competente. Inoltre, il criterio degli effetti qualificati applicabile nell’ambito di un’infrazione all’articolo 102 TFUE non può essere lo stesso che si applica a una violazione dell’articolo 101 TFUE. [OSCURATO:PERSONA], un comportamento adottato al di fuori del SEE relativo ai servizi di trasporto merci in entrata non potrebbe essere qualificato come restrizione per oggetto delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, poiché verte sull’offerta di servizi di trasporto merci su un mercato esterno al SEE. 52 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa terza parte è infondata. – Giudizio della Corte 53 Occorre rilevare che il Tribunale ha indicato, al punto 118 della sentenza impugnata, che, in presenza di un comportamento che, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto rivelasse un grado di nocività per la concorrenza nel mercato interno o nel SEE tale da poter essere qualificato come restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, l’applicazione del criterio degli effetti qualificati non può richiedere la dimostrazione degli effetti concreti che presuppone la qualificazione di un comportamento come restrizione «per effetto», ai sensi di tali disposizioni. 54 Analogamente, esso ha osservato, al punto 122 di tale sentenza, che interpretare il criterio degli effetti qualificati, come sembrava suggerire [OSCURATO:PERSONA], nel senso che esso richiederebbe la prova degli effetti concreti del comportamento controverso anche in presenza di una restrizione della concorrenza «per oggetto», equivarrebbe ad assoggettare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE a una condizione che non trova fondamento nella formulazione di tali disposizioni. 55 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 123 di detta sentenza, che [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non poteva validamente addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in errore nel ritenere che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto, sebbene quest’ultima, ai punti 917, 1190 e 1277 della decisione controversa, avesse affermato di non essere tenuta a valutare gli effetti anticoncorrenziali del comportamento controverso alla luce dell’oggetto anticoncorrenziale di quest’ultimo e, dall’altro, non poteva neppure dedurre da tali punti che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato alcuna analisi degli effetti prodotti da detto comportamento nel mercato interno o all’interno del SEE ai fini dell’applicazione di tale criterio. 56 [OSCURATO:PERSONA], come già indicato dalla motivazione esposta in secondo luogo al punto 123, da detti punti contestati da [OSCURATO:PERSONA] non si può dedurre che, al fine di dimostrare che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che fosse sufficiente che l’intesa controversa potesse essere qualificata come restrizione della concorrenza per oggetto. 57 Infatti, da una lettura complessiva dei punti da 114 a 133 della sentenza impugnata risulta che, nei suddetti punti contestati, il Tribunale si è limitato a respingere l’argomento che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva sottoposto, sintetizzato ai punti 103 e 104 di tale sentenza. Infatti, in tali punti, esso ha esposto le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] sosteneva erroneamente che il fatto che – nella motivazione della decisione controversa relativa, per il punto 917 di quest’ultima, alla qualificazione della restrizione della concorrenza in questione e, per i punti 1190 e 1277 della stessa decisione, al calcolo dell’ammenda – la [OSCURATO:PERSONA] avesse affermato che non era necessario dimostrare effetti anticoncorrenziali reali essendo accertato l’oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti contestati, testimoniava che la [OSCURATO:PERSONA], a causa di tale oggetto anticoncorrenziale, si era astenuta dal valutare se tali comportamenti avessero prodotto gli effetti qualificati richiesti al fine di dimostrare la sua competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata. 58 Orbene, da un lato, rispondendo, in sostanza, che il criterio degli effetti qualificati, che serve a fondare la competenza extraterritoriale della [OSCURATO:PERSONA], si distingue dalla questione se l’intesa controversa possa essere qualificata come restrizione della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto. Come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, il criterio degli effetti qualificati, che può fungere da fondamento per la competenza extraterritoriale di applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione e del SEE da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla luce del diritto internazionale pubblico, non coincide con il criterio sostanziale relativo alla restrizione della concorrenza, per oggetto o per effetto, all’interno del mercato interno dell’Unione o del SEE, al quale è soggetta la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare, ai sensi del diritto dell’Unione, una violazione di tali regole di concorrenza. 59 Dall’altro lato, l’analisi del Tribunale volta a stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente ritenuto che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto nel caso di specie è esposta ai punti da 111 a 180 della sentenza impugnata per quanto riguarda il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente e ai punti da 181 a 190 di tale sentenza per quanto riguarda l’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. 60 Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] effettua una lettura erronea della sentenza impugnata laddove sostiene che il Tribunale ha ritenuto che, al fine di stabilire, sulla base del criterio degli effetti qualificati, la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a comportamenti adottati al di fuori del territorio del SEE, fosse possibile evitare di dimostrare tali effetti quando i comportamenti in parola possono essere qualificati come restrizione della concorrenza per oggetto. 61 [OSCURATO:PERSONA], l’argomentazione esposta al punto 51 della presente sentenza deve essere respinta in quanto infondata. Sulla prima parte, vertente sullo snaturamento degli elementi costitutivi del criterio degli effetti qualificati – Argomenti delle parti 62 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha snaturato ciascuno dei tre elementi costitutivi del criterio degli effetti qualificati, vale a dire il carattere prevedibile di tali effetti, il loro carattere sostanziale e il loro carattere immediato. 63 In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita prevedibilità degli effetti del comportamento illecito nel SEE, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, contrariamente a quanto affermato ai punti da 134 a 150 della sentenza impugnata, il suo comportamento relativo ai servizi in entrata nel SEE non ha avuto un simile effetto all’interno del SEE. A tal riguardo, essa indica che il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti da 142 a 147 di tale sentenza per giungere a tale conclusione è «di grande importanza e semplicistico», poiché una valutazione della probabilità di ripercussione richiede generalmente un’analisi fattuale ed economica complessa. A tal riguardo, una siffatta analisi economica sarebbe stata effettivamente prodotta nel corso del procedimento di primo grado, ma il Tribunale avrebbe rifiutato di tenerne conto. 64 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserito carattere sostanziale di tali effetti nel SEE, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai punti da 151 a 161 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «carattere sostanziale» degli effetti del comportamento illecito nel SEE. Essa fa valere che, al punto 160 di tale sentenza, il Tribunale ha riconosciuto che le compagnie aeree interessate rappresentavano congiuntamente il 34% dell’offerta di servizi in entrata nel SEE, di cui [OSCURATO:PERSONA] costituiva solo una piccola parte. Una tale proporzione sarebbe lungi dall’essere sostanziale. Essa aggiunge che, al punto 153 di detta sentenza, l’unico effetto menzionato dal Tribunale all’interno del SEE è l’asserita incidenza sul prezzo delle merci importate nel SEE. Esso non avrebbe tuttavia fornito indicazioni sulla quota di tali merci effettivamente rappresentata dai servizi in entrata di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, i punti da 154 a 158 della medesima sentenza sarebbero irrilevanti per dimostrare l’incidenza del comportamento adottato all’estero sul prezzo delle merci importate nel SEE. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] censura il ragionamento di cui al punto 159 della sentenza impugnata, in quanto tale ragionamento si limita a rinviare al punto 1031 della decisione originaria, mentre tale punto fa riferimento a una decisione relativa al trasporto marittimo transatlantico. Tale riferimento non riguarderebbe quindi il trasporto aereo di merci in questione e, inoltre, consentirebbe unicamente di dimostrare che il prezzo dei servizi di trasporto rappresentava una «parte», e non una «parte sostanziale», del prezzo finale delle merci. 65 In terzo luogo, quanto all’asserito carattere immediato di detti effetti nel SEE, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, contrariamente a quanto indicato ai punti da 162 a 170 della sentenza impugnata, il suo comportamento relativo ai servizi in entrata nel SEE non ha avuto alcun effetto immediato o diretto all’interno del SEE. Infatti, ai punti 145, 146, 147 e 164 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe ammesso che qualsiasi effetto del comportamento controverso all’interno del SEE o del mercato interno potrebbe essere solo indiretto, in quanto i servizi in entrata nel SEE sono stati venduti a clienti esterni al SEE e che, per avere un effetto all’interno del SEE, sarebbe stato necessario che tali acquirenti esterni al SEE ripercuotessero il sovrapprezzo su clienti situati all’interno del SEE. Orbene, un effetto indiretto non sarebbe, in linea di principio, immediato. A tal riguardo, l’approccio adottato dal Tribunale equivarrebbe a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] possa applicare l’articolo 101 TFUE a un’intesa in qualsiasi parte del mondo se quest’ultima ha comportato un aumento dei prezzi, da un lato, di merci che, in assenza di qualsiasi comportamento dei membri dell’intesa, avrebbero finito per essere vendute all’interno del SEE, o, dall’altro, di qualsiasi servizio indirettamente associato a tali merci. 66 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa prima parte deve essere respinta. – Giudizio della Corte 67 È opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. 68 [OSCURATO:PERSONA], qualora il Tribunale abbia constatato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte (v., in tal senso, sentenze del 28 maggio 1998, Deere/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/95 P , EU:C:1998:256 , punto 21 , nonché dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑363/22 P , EU:C:2024:20 , punto 50 e giurisprudenza citata). 69 Per contro, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova. Invero, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore probatorio dei mezzi di prova ad esso offerti. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce pertanto, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenze del 28 maggio 1998, Deere/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/95 P , EU:C:1998:256 , punto 22 , e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 50 e giurisprudenza citata). 70 A tal riguardo, il ricorrente che alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale deve, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura di quest’ultima, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento. Peraltro, secondo una costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 10 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Fútbol, C‑211/20 P , EU:C:2022:862 , punto 55 e giurisprudenza citata). A tal riguardo, non è sufficiente dimostrare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione diversa da quella adottata dal Tribunale (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P , EU:C:2024:202 , punto 96 e giurisprudenza citata). 71 Occorre altresì ricordare che, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione. [OSCURATO:PERSONA], gli elementi dell’impugnazione che non contengono alcuna argomentazione volta specificamente a identificare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza impugnata non soddisfano tale requisito e devono essere respinti in quanto irricevibili (sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/23 P , EU:C:2024:851 , punti 51 e 52 , nonché giurisprudenza citata). 72 Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto riguarda la prevedibilità degli effetti del comportamento illecito, [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale di aver seguito un ragionamento semplicistico e di non aver tenuto conto dell’analisi economica che essa gli aveva sottoposto. 73 [OSCURATO:PERSONA], da un lato, così facendo, [OSCURATO:PERSONA] si limita, in sostanza, a ricordare il contenuto dei punti 142 e 147 della sentenza impugnata, i quali corrispondono, rispettivamente, al punto introduttivo e al punto conclusivo del ragionamento del Tribunale, con il quale quest’ultimo ha risposto alla questione se fosse prevedibile per i vettori incriminati che gli spedizionieri avrebbero trasferito il sovrapprezzo sugli speditori. [OSCURATO:PERSONA], fatta salva l’affermazione generale secondo cui il ragionamento seguito dal Tribunale sarebbe «di grande importanza e semplicistico», [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcun argomento giuridico diretto a dimostrare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto al riguardo. 74 Dall’altro lato, quanto all’analisi economica presentata in primo grado, il Tribunale ha chiaramente indicato, al punto 140 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali non ha preso in considerazione tale analisi, precisando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva identificato i passaggi precisi della relazione di 48 pagine di cui intendeva avvalersi, e non aveva neppure sostenuto che detta relazione fosse idonea a dimostrare che il contesto economico e giuridico pertinente era tale da rendere imprevedibile l’aumento del livello dei sovrapprezzi a causa del comportamento controverso, circostanza che quest’ultima non contesta. Pur contestando al Tribunale di aver compiuto uno snaturamento, [OSCURATO:PERSONA] mira quindi, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione di tale elemento di prova, quale effettuata dal Tribunale in tale punto 140, senza far emergere in che modo tale valutazione sarebbe manifestamente erronea, il che, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 69 e 70 della presente sentenza, è irricevibile in sede di impugnazione. 75 In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere sostanziale di tali effetti, occorre rilevare che [OSCURATO:PERSONA] si limita a sostenere che, ai punti da 151 a 161 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato erroneamente tale nozione di «carattere sostanziale», affermando che diversi elementi del ragionamento di quest’ultimo non sono pertinenti, in particolare la constatazione secondo cui le compagnie aeree interessate rappresentavano congiuntamente il 34% dell’offerta di servizi in entrata nel SEE, la menzione di un’asserita incidenza sul prezzo delle merci importate nel SEE senza che sia precisata la quota effettivamente rappresentata dai propri servizi in entrata di [OSCURATO:PERSONA], nonché il rinvio operato al punto 159 di tale sentenza a una decisione relativa al trasporto marittimo transatlantico. 76 È quindi giocoforza constatare che, con tale argomento, [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte, con il pretesto di un’allegazione di snaturamento, a effettuare una nuova valutazione dei fatti già effettuata dal Tribunale in tali punti, il che esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza. 77 In terzo luogo, per quanto riguarda il carattere immediato di detti effetti, [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale di non aver dimostrato un siffatto carattere immediato, ma di averlo erroneamente dedotto da un effetto indiretto del comportamento illecito all’interno del SEE o del mercato interno. 78 [OSCURATO:PERSONA], è giocoforza constatare che, con il pretesto di addebitare al Tribunale di essere incorso in uno snaturamento della condizione di immediatezza, gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti l’asserita assenza di carattere immediato degli effetti del comportamento illecito nel SEE mirano, in realtà, a ottenere, ancora una volta, una nuova valutazione dei fatti facendo valere un asserito effetto indiretto di tale comportamento nel SEE. Del resto, contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], un siffatto effetto indiretto non è stato affatto constatato dal Tribunale ai punti da 145 a 147 e 164 della sentenza impugnata, poiché questi ultimi mettono unicamente in evidenza che era prevedibile, per i vettori incriminati, che il comportamento illecito in questione avesse come effetto, nella parte in cui riguardava i collegamenti in entrata, un aumento del prezzo delle merci importate nel SEE. Di conseguenza, tali argomenti devono essere respinti, in quanto irricevibili, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza. 79 La prima parte del secondo motivo deve essere pertanto respinta in quanto irricevibile. Sulla quarta parte, vertente su una sostituzione illegittima della motivazione – Argomenti delle parti 80 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha sostituito la propria motivazione alla motivazione insufficiente della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la definizione del criterio degli effetti qualificati. Infatti, la motivazione contenuta al riguardo nella decisione controversa si limiterebbe al solo punto 1045 di tale decisione. Orbene, 80 punti della sentenza impugnata riguarderebbero l’esame da parte del Tribunale del criterio degli effetti qualificati. 81 Più in particolare, il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i seguenti aspetti. In primo luogo, il Tribunale avrebbe esaminato in dettaglio ciascuna delle tre parti del criterio degli effetti qualificati, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a citarli senza verificare in modo approfondito che ciascuno di essi fosse singolarmente soddisfatto. In secondo luogo, a tal riguardo la decisione controversa non farebbe alcuna menzione, anzitutto, della presunta ripercussione dei sovrapprezzi da parte degli spedizionieri sugli speditori, invocata dal Tribunale ai punti da 125 a 127 e da 137 a 140 della sentenza impugnata, poi, della nozione di «nesso di causalità» introdotta dal Tribunale ai punti 162 e seguenti di tale sentenza e, infine, dell’affermazione contenuta al punto 131 di detta sentenza. In terzo luogo, la decisione controversa non conterrebbe un’analisi degli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme, rilevati e analizzati dal Tribunale ai punti 106 e da 163 a 178 della medesima sentenza. 82 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale quarta parte è infondata. – Giudizio della Corte 83 Occorre ricordare che, certamente, dalla giurisprudenza risulta che la portata del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE si estende a tutti gli elementi delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai procedimenti in applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE di cui il Tribunale garantisce un controllo approfondito, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dalle parti ricorrenti e in considerazione di tutti gli elementi sottoposti da questi ultimi. [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di tale controllo, i giudici dell’Unione non possono, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto di cui trattasi (sentenza del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑70/23 P , EU:C:2024:580 , punto 38 e giurisprudenza citata). 84 Il Tribunale non può quindi colmare, con la propria motivazione, una lacuna nella motivazione dell’atto impugnato, in modo tale che il suo esame non si ricolleghi ad alcuna valutazione contenuta in quest’ultimo (sentenza del 18 luglio 2013, UEFA/[OSCURATO:PERSONA], C‑201/11 P , EU:C:2013:519 , punto 65 e giurisprudenza citata). 85 [OSCURATO:PERSONA], quando il Tribunale si limita a rispondere all’argomento dedotto dinanzi ad esso e ad esplicitare in tal modo la motivazione dell’atto impugnato, non si può ritenere che esso sostituisca la propria motivazione a quella dell’autore di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2014, Deltafina/[OSCURATO:PERSONA], C‑578/11 P , EU:C:2014:1742 , punto 56 , e del 23 novembre 2023, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA], C‑209/21 P , EU:C:2023:905 , punto 49 ). 86 Nel caso di specie, come risulta dai punti 108 e 124 della sentenza impugnata, la prima frase del punto 1045 della decisione controversa conteneva, sia pure in modo succinto, gli elementi che hanno consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato la propria competenza extraterritoriale alla luce del criterio degli effetti qualificati. Infatti, sono questi elementi che, letti alla luce degli altri punti pertinenti di tale decisione, menzionati ai punti 129, da 136 a 139, 143, 146, da 154 a 156, 159 e 160 di tale sentenza, hanno consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente dimostrato l’esistenza di tali effetti. Risulta, peraltro, dai punti da 114 a 180 di detta sentenza che, in tali punti, il Tribunale si è limitato a rispondere all’argomento che gli era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] e ad esplicitare la motivazione della decisione controversa, più in particolare traendo talune indicazioni dagli elementi che figuravano in quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della giurisprudenza ricordata al precedente punto della presente sentenza, l’asserita sostituzione della motivazione non è dimostrata. 87 Di conseguenza, l’argomentazione esposta ai punti 80 e 81 della presente sentenza deve essere respinta in quanto infondata. Sulla seconda parte, relativa alla necessità di una valutazione del criterio degli effetti qualificati per quanto riguarda un comportamento adottato all’estero – Argomenti delle parti 88 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il ragionamento del Tribunale figurante ai punti da 181 a 190 della sentenza impugnata e, in particolare, al punto 188 di tale sentenza, è erroneo. A tal riguardo, dalla sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), risulterebbe che la nozione di «infrazione unica e continuata» non può essere utilizzata per estendere artificialmente la competenza prevista all’articolo 101 TFUE. In particolare, un comportamento adottato all’estero non potrebbe essere considerato illecito ai sensi di tale articolo, senza che sia stato specificamente dimostrato che tale comportamento incide sul SEE e sul mercato interno. Se un accordo o una pratica concordata non ha per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza all’interno del SEE e del mercato interno, tale accordo o tale pratica non può far parte di una presunta infrazione unica e continuata. 89 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’infrazione unica e continuata dedotta nella decisione controversa è diversa da quella esaminata dalla Corte nella causa che ha dato luogo a tale sentenza. Infatti, nel caso di specie, le vendite di servizi di trasporto merci sarebbero state effettuate localmente, vale a dire negli aeroporti da cui provengono le spedizioni, cosicché i mercati rilevanti sarebbero di natura locale. Un comportamento relativo ai mercati dei collegamenti in entrata non avrebbe alcun effetto sui mercati dei collegamenti in uscita del SEE, dato che il gioco della concorrenza è diverso su ciascun mercato. 90 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale seconda parte sia infondata. – Giudizio della Corte 91 Occorre osservare che, con il suo sesto motivo dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] si limitava a contestare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento controverso nella parte in cui riguardava i servizi di trasporto merci in entrata. A tal riguardo, il Tribunale ha concluso, al punto 180 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondatamente ritenere che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto per quanto riguarda il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente, cosicché la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento controverso, nella misura in cui era contestata, era dimostrata. Ne consegue che il Tribunale ha esaminato soltanto ad abundantiam , ai punti da 181 a 190 della sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA], al fine di dimostrare la propria competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento controverso, potesse altresì fondatamente ritenere, al punto 1046 della decisione controversa, che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto alla luce degli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. 92 Inoltre, come risulta dall’insieme dell’analisi che precede, relativa alla prima, alla terza e alla quarta parte del primo motivo, il Tribunale non è incorso negli asseriti errori di diritto concludendo in tal senso al punto 180 della sentenza impugnata. 93 In tali circostanze, occorre constatare che la presente parte riguarda una motivazione ad abundantiam della sentenza impugnata. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, censure dirette contro una motivazione ad abundantiam di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento di tale decisione e sono quindi inoperanti (sentenze del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P , EU:C:2002:582 , punto 537 , nonché del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑581/22 P , EU:C:2024:821 , punto 263 e giurisprudenza citata). 94 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, il primo motivo deve essere integralmente respinto. Sul secondo motivo, vertente sul motivo di difesa relativo alla coercizione statale 95 Con il suo secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale è incorso in errori di diritto nell’applicazione dei criteri che consentono di valutare l’esistenza di una coercizione statale che giustificava la mancata applicazione dell’articolo 101 TFUE nonché nella sua interpretazione del diritto straniero applicabile e dei requisiti imposti dalle autorità di regolamentazione locali, in particolare quelli della regione amministrativa speciale di [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), del Giappone, della Repubblica dell’India e della Repubblica di Singapore. Esso avrebbe dovuto concludere che i criteri pertinenti erano soddisfatti. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, poiché il contenuto del diritto straniero sarebbe un elemento di fatto che deve essere determinato conformemente agli elementi di prova a disposizione del giudice responsabile del controllo, il Tribunale avrebbe snaturato in modo inaccettabile le prove relative ai diritti nonché alle prassi amministrative di tali paesi terzi. [OSCURATO:PERSONA] articola gli errori specifici che sarebbero stati commessi al riguardo in sei parti, che occorre esaminare in successione. Sulla prima parte, vertente sull’erronea interpretazione del senso degli accordi relativi ai servizi aerei a [OSCURATO:PERSONA] – Argomenti delle parti 96 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente le disposizioni degli accordi sui servizi aerei (in prosieguo: gli «ASA») conclusi da [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, ai punti 424 e 425 della sentenza impugnata, il Tribunale, al pari della [OSCURATO:PERSONA], riconoscerebbe giustamente che le disposizioni degli ASA approvavano e autorizzavano le consultazioni tra vettori. Esso avrebbe tuttavia ritenuto, a torto, che tali consultazioni non fossero richieste. Orbene, la formulazione degli ASA preciserebbe che prima di poter presentare una domanda individuale da parte di una compagnia aerea designata, occorreva anzitutto tentare di disciplinare il caso mediante consultazione, fase che non poteva quindi essere ignorata. 97 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è infondata. – Giudizio della Corte 98 Occorre rilevare che dalle constatazioni del Tribunale di cui ai punti 424 e 425 della sentenza impugnata risulta che, anche se [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che gli ASA conclusi da [OSCURATO:PERSONA] prevedevano o autorizzavano il coordinamento tariffario e che il comportamento dei vettori era ufficialmente approvato o autorizzato, tali argomenti non rimettevano in discussione le constatazioni contenute nella decisione controversa secondo le quali gli ASA si limitavano ad autorizzare consultazioni sui prezzi, senza imporre alcun obbligo in tal senso. 99 Nel caso di specie, è giocoforza constatare che, con la prima parte del suo secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] mira ad ottenere una nuova valutazione del contenuto di tali accordi, cosicché tale parte deve essere respinta in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza, dal momento che essa, con il pretesto di contestare al Tribunale uno snaturamento di detti accordi, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, senza far emergere in che modo, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata al punto 70 di tale sentenza, l’interpretazione di questi ultimi da parte del Tribunale sarebbe manifestamente erronea. 100 La prima parte del secondo motivo deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile. Sulla seconda parte, relativa al fatto che il Tribunale ha erroneamente ignorato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso o che ha snaturato questi ultimi – Argomenti delle parti 101 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha erroneamente ignorato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso da un esperto del diritto di [OSCURATO:PERSONA] o che li ha snaturati. Essa indica che il contenuto del diritto e delle prassi amministrative di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato al Tribunale in una relazione di tale esperto e che tale contenuto è stato attestato dal dipartimento dell’aviazione civile di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «DAC»). La conclusione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:PERSONA], o qualsiasi altro fornitore di servizi di trasporto aereo di merci proveniente da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe disposto di una soluzione alternativa realistica alla domanda collettiva di autorizzazione di un sovrapprezzo carburante costituirebbe uno snaturamento delle prove che gli sono state presentate, essendo inesistente una siffatta soluzione. Essa aggiunge che il Tribunale è incorso in tale errore pur avendo riconosciuto, al punto 436 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 988, lettera a), della decisione controversa, aveva interpretato erroneamente una lettera del DAC che, contrariamente all’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] effettuata in tale punto, non indicava chiaramente che sarebbe stata possibile una domanda individuale per un sovrapprezzo sul carburante ad aliquota fissa. 102 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale seconda parte è infondata. – Giudizio della Corte 103 Occorre rilevare che, certamente, al punto 436 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 988, lettera a), della decisione controversa, la possibilità di presentare domande individuali relative al sovrapprezzo di sicurezza non risultava chiaramente dalla lettera del DAC menzionata in tale punto. [OSCURATO:PERSONA], al punto 439 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì constatato che tale lettera costituiva solo uno degli elementi esaminati al punto 988 della decisione controversa e che il solo fatto che detta lettera non dimostrasse che il DAC ammetteva di esaminare domande individuali relative al sovrapprezzo carburante non era sufficiente a contraddire l’insieme dei motivi accolti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti da 987 a 989 di tale decisione. 104 In tali circostanze, occorre considerare che, con il pretesto di un’allegazione di snaturamento, [OSCURATO:PERSONA] invita, in sostanza, la Corte, con la presente parte, a procedere a una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal Tribunale in tali punti, senza far emergere in che modo tale valutazione sarebbe manifestamente erronea, il che, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 69 e 70 della presente sentenza, esula dalla competenza della Corte in sede d’impugnazione. 105 [OSCURATO:PERSONA], tale seconda parte deve essere respinta in quanto irricevibile. Sulla terza parte, vertente sulla violazione dei principi del diritto internazionale pubblico – Argomenti delle parti 106 [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale, avendo constatato, al punto 432 della sentenza impugnata, che il regime di autorizzazione collettiva applicabile a [OSCURATO:PERSONA] era obbligatorio per l’approvazione di un sovrapprezzo carburante basato sull’indice, non era legittimato a constatare, al punto 451 di tale sentenza, in forza del criterio del diritto dell’Unione applicabile, che non esisteva un siffatto obbligo in quanto la ricorrente «non [aveva] dimostrato che il quadro normativo di [OSCURATO:PERSONA] (…) avrebbe reso impossibile la presentazione di una domanda individuale presso il [DAC] per un [sovrapprezzo carburante] di importo fisso». Così facendo, esso avrebbe violato «i principi del diritto internazionale pubblico». 107 Da un lato, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel considerare che da una dichiarazione del DAC relativa alle domande individuali risultava che esisteva un altro modo realistico per ottenere l’approvazione di un sovrapprezzo carburante, e nel dedurre da tale circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non poteva avvalersi del motivo di difesa relativo alla coercizione statale. Inoltre, esso avrebbe applicato il proprio criterio in modo errato e irragionevole, in quanto avrebbe concluso, a tale punto 451, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che il contesto normativo di [OSCURATO:PERSONA] la obbligava a discutere delle sue tariffe con altri vettori e avrebbe reso impossibile la presentazione di una domanda individuale presso il DAC per un sovrapprezzo carburante di importo fisso. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe parimenti erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto, nella decisione controversa, che la normativa di [OSCURATO:PERSONA] non ostasse all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. A tal riguardo, la possibilità di presentare una domanda individuale presso il DAC sarebbe stata prevista per la prima volta nel mese di settembre 2006, vale a dire dopo le prime perquisizioni della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, e in ogni caso, tale possibilità sarebbe stata solo teorica e soggetta a condizioni. 108 Dall’altro lato, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non riconoscendo che spettava al legislatore dell’Unione, da un lato, e alle autorità pubbliche di paesi terzi, dall’altro, «prevedere e attuare un sistema che persegue obiettivi distinti con metodi diversi», circostanza di cui avrebbe dovuto tener conto nella sua interpretazione del criterio dell’«obbligo giuridico», imposto all’impresa interessata. In tale contesto, il Tribunale avrebbe erroneamente limitato l’applicazione del principio della coercizione statale alle situazioni in cui tale impresa può dimostrare che era impossibile trovare una qualsiasi altra possibilità di conformarsi al diritto straniero in questione. Così facendo, esso avrebbe erroneamente interpretato il criterio giuridico applicabile, in particolare alla luce dei principi di cortesia internazionale e di non ingerenza. 109 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale terza parte è infondata. – Giudizio della Corte 110 In primo luogo, occorre constatare che [OSCURATO:PERSONA] censura, in sostanza, il punto 451 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale, dopo aver analizzato gli argomenti e valutato gli elementi di fatto che gli erano stati presentati, ha concluso che [OSCURATO:PERSONA] «non [aveva] dimostrato che il quadro normativo di [OSCURATO:PERSONA] l’obbligasse a discutere delle sue tariffe con altri vettori e avrebbe reso impossibile la presentazione di una domanda individuale al DAC per un sovrapprezzo carburante di importo fisso [e che] non dimostra[va] quindi che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] [aveva] considerato, nella decisione [controversa], che la normativa di [OSCURATO:PERSONA] non ostava all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE». [OSCURATO:PERSONA], con tale censura, [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a procedere a una nuova valutazione dei fatti già effettuata dal Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza, non essendo invocato alcuno snaturamento di tali fatti. 111 Peraltro, nella parte in cui, con tale censura, [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di averle imposto l’onere di una prova impossibile da fornire, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare, in modo giuridicamente sufficiente, l’esistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione al diritto della concorrenza. Per contro, spetta all’impresa che solleva un motivo di difesa contro la constatazione di una siffatta infrazione dimostrare che tale motivo di difesa deve essere accolto. [OSCURATO:PERSONA], anche se, secondo tali principi, l’onere della prova grava o sulla [OSCURATO:PERSONA] o sull’impresa interessata, gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito concludere che le norme in materia di onere della prova siano state soddisfatte (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑680/21 , EU:C:2023:1010 , punto 120 e giurisprudenza citata). 112 Orbene, il Tribunale ha constatato, ai punti da 423 a 450 della sentenza impugnata, che gli elementi addotti da [OSCURATO:PERSONA] non contraddicevano le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, ai punti da 424 a 425 di tale sentenza, esso ha indicato che gli ASA autorizzavano certamente consultazioni tariffarie, ma che non imponevano un coordinamento obbligatorio. Inoltre, ai punti da 426 a 431 di detta sentenza, esso ha osservato che la prassi amministrativa del DAC dimostrava che, pur privilegiando le domande collettive, esso poteva nondimeno accettare domande individuali, in particolare per un sovrapprezzo carburante di importo fisso. [OSCURATO:PERSONA], ai punti da 432 a 450 della medesima sentenza, il Tribunale ha constatato che i documenti prodotti, compresi i pareri giuridici e le lettere del DAC, non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di un obbligo legale o di una pressione irresistibile che imponesse il coordinamento tariffario. 113 In tale contesto, il Tribunale ha potuto ritenere, senza invertire l’onere della prova, che, in mancanza di elementi probatori presentati da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avesse non solo dimostrato la partecipazione di tale impresa al coordinamento tariffario, ma, come risulta, in particolare, dal punto 425 della sentenza impugnata, avesse parimenti constatato, ai punti 984, 985 e 991 della decisione controversa, che gli ASA pertinenti non imponevano consultazioni sui prezzi tra vettori. Spettava pertanto a [OSCURATO:PERSONA] fornire prove del fatto che il suo comportamento a [OSCURATO:PERSONA] era giustificato in forza di un siffatto obbligo derivante dalla normativa locale. In mancanza di tali prove, il Tribunale ha potuto legittimamente respingere l’argomento fondato sull’asserita impossibilità di presentare domande individuali alla DAC e, di conseguenza, concludere, al punto 451 della sentenza impugnata, che la normativa di [OSCURATO:PERSONA] non ostava all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 114 In secondo luogo, occorre rilevare che [OSCURATO:PERSONA] critica, in sostanza, le constatazioni del Tribunale di cui ai punti da 458 a 472 della sentenza impugnata, e più in particolare il fatto che, a suo avviso, il Tribunale ha adottato una visione ingiustamente restrittiva del motivo di difesa relativo alla coercizione statale, limitando la sua applicazione alle situazioni in cui l’impresa interessata può dimostrare che era impossibile trovare una qualsiasi altra possibilità di conformarsi al diritto straniero in questione, senza tuttavia individuare con precisione un errore di diritto. 115 Orbene, occorre osservare che, ai punti da 461 a 472 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sostanzialmente respinto gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di valutazioni di fatto. [OSCURATO:PERSONA], esso ha constatato, al punto 462 di tale sentenza, che la premessa dell’argomentazione di [OSCURATO:PERSONA] era errata, in quanto dalla lettera del DAC non risultava che tutte le domande relative al sovrapprezzo carburante dovevano essere depositate collettivamente e che, in ogni caso, essa non aveva dimostrato che il DAC esigeva un coordinamento tariffario tra vettori. Esso ha inoltre sottolineato, ai punti da 466 a 471 della medesima sentenza, che nessun elemento dimostrava che la [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto o confermato l’esistenza di un obbligo regolamentare di coordinamento tariffario a [OSCURATO:PERSONA]. In tali circostanze, la critica formulata da [OSCURATO:PERSONA] equivale, in realtà, a chiedere alla Corte una nuova valutazione dei fatti, il che è irricevibile conformemente alla giurisprudenza citata al punto 69 della presente sentenza. 116 Inoltre, il Tribunale ha precisato, ai punti da 463 a 466 della sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] non spiegava in che modo i principi di diritto internazionale da essa invocati avrebbero potuto comportare l’annullamento totale o parziale della decisione controversa e che nessun principio di diritto internazionale obbligava la [OSCURATO:PERSONA] a prendere contatto con le autorità di un paese terzo come le autorità di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha infine indicato che in un caso del genere spettava alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare le proprie allegazioni. Orbene, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto l’esistenza del quadro normativo di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva esaminato. È giocoforza constatare che nessuno degli argomenti addotti da [OSCURATO:PERSONA] può rimettere in discussione tali considerazioni. 117 Ne consegue che tale terza parte deve essere respinta in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondata. Sulla quarta parte, vertente su una sostituzione illegittima della motivazione e su una motivazione insufficiente – Argomenti delle parti 118 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha sostituito la propria motivazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] al fine di respingere i suoi argomenti relativi al suo motivo di difesa relativo alla coercizione statale in Giappone. Inoltre, tale motivazione sarebbe irrazionale e insufficiente. [OSCURATO:PERSONA], la valutazione del Tribunale contenuta ai punti da 474 a 487 della sentenza impugnata sarebbe viziata da vari errori di diritto. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe riconosciuto, al punto 482 della sentenza impugnata, che gli ASA conclusi dal Giappone richiedono formalmente un coordinamento tariffario tra i vettori. Esso avrebbe tuttavia precisato che la portata di tale obbligo è limitata ai vettori designati su determinati collegamenti, non essendo affatto chiara l’esattezza di tale argomentazione. Inoltre, il Tribunale avrebbe indicato, al punto 483 di tale sentenza, che la clausola che limita rigorosamente le discussioni tariffarie ai vettori designati su determinati collegamenti non può in alcun caso giustificare discussioni generali tra vettori multipli. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] spiega di non aver sostenuto che i requisiti giuridici in Giappone avrebbero fornito una sorta di «copertura» per discussioni generali tra vettori in merito alla tariffazione su altri collegamenti. Il suo argomento sarebbe stato piuttosto che la [OSCURATO:PERSONA], al fine di provare un’infrazione unica e continuata, non poteva basarsi su discussioni tra vettori che erano richieste in forza della normativa di tali paesi terzi. Orbene, ciò sarebbe quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto, senza essere censurata dal Tribunale. 119 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale seconda parte è infondata. – Giudizio della Corte 120 In via preliminare, occorre rilevare che [OSCURATO:PERSONA] non indica concretamente la parte della motivazione della sentenza impugnata in cui il Tribunale avrebbe proceduto a una sostituzione della motivazione della decisione controversa. 121 Occorre altresì osservare, come risulta dal punto 477 della sentenza impugnata, che i punti da 995 a 1012 della decisione controversa vertono, da un lato, sugli ASA conclusi dal Giappone e, dall’altro, sul regime normativo giapponese e che, secondo tali punti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il regime normativo del Giappone non avesse imposto ai vettori alcun obbligo di discutere le tariffe. È sulla base di detti elementi che il Tribunale ha potuto concludere che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] erano inficiate da illegittimità. 122 Infatti, da un lato, ai punti 482 e 483 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che dalla clausola tariffaria invocata, riprodotta anche nell’atto introduttivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, risultava che la portata di tale obbligo era limitata ai vettori designati su determinati collegamenti, come ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 1007 della decisione controversa, e che tale clausola non poteva in alcun caso giustificare le discussioni generali tra diversi vettori coinvolti nell’infrazione unica e continuata. 123 Dall’altro lato, al punto 485 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la circostanza addotta da [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale i vettori non giapponesi avrebbero dovuto allineare le loro domande di autorizzazione a quelle dei vettori giapponesi, non dimostrava l’esistenza di un obbligo legale né di una pressione statale inevitabile che imponesse un coordinamento tariffario generale. Inoltre, al punto 486 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni relative alla procedura di approvazione delle tariffe, circostanza che quest’ultima non contesta dinanzi alla Corte. 124 Peraltro, nei limiti in cui gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] devono essere intesi nel senso che contestano al Tribunale di aver applicato un criterio giuridico erroneo nella sua valutazione del motivo di difesa vertente sulla coercizione statale, è sufficiente ricordare che gli articoli 101 e 102 TFUE riguardano solo comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa. Se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest’ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, tali articoli non trovano applicazione. In una situazione del genere, infatti, la restrizione della concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese. Detti articoli si applicano, invece, nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑359/95 P e C‑379/95 P , EU:C:1997:531 , punti 33 e 34 , nonché del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , punti 80 e 81 ). 125 Inoltre, la possibilità di escludere un determinato comportamento anticoncorrenziale dall’ambito di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE per il fatto che esso sia stato imposto alle imprese in questione dalla normativa nazionale esistente o per il fatto che quest’ultima abbia eliminato ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, è stata ammessa solo in maniera restrittiva dalla Corte (sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , punto 81 e giurisprudenza citata). 126 In tal senso, la Corte ha affermato che, qualora una legge nazionale si limiti a sollecitare o a facilitare l’adozione di comportamenti anticoncorrenziali autonomi da parte delle imprese, queste rimangono soggette agli articoli 101 e 102 TFUE (sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , punto 82 e giurisprudenza citata). 127 Di conseguenza, la quarta parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata. Sulla quinta parte, vertente sulla distorsione degli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] relativi alla coercizione statale imposta in India e a Singapore nonché sull’erronea interpretazione degli elementi di prova – Argomenti delle parti 128 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, al punto 498 della sentenza impugnata, ha respinto i suoi argomenti relativi alla coercizione statale in India e a Singapore, in quanto, in sostanza, essa non aveva suffragato le sue allegazioni relative a [OSCURATO:PERSONA] e al Giappone, alle quali aveva fatto riferimento in tale argomentazione. Essa rinvia specificamente al punto 494 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale avrebbe respinto la sua argomentazione consistente nell’estendere il ragionamento relativo a questi ultimi paesi ad altri territori oggetto di una normativa particolare. Ne conseguirebbe che, se la Corte dovesse accogliere la sua argomentazione per quanto riguarda i regimi regolamentari applicabili a [OSCURATO:PERSONA] e al Giappone, essa dovrebbe altresì constatare che il Tribunale è incorso in errore per quanto riguarda i regimi applicabili in India e a Singapore, poiché gli ASA pertinenti prevedevano espressamente che le tariffe di cui trattasi dovessero essere concordate tra i vettori; [OSCURATO:PERSONA] rinvia al punto 490 della sentenza impugnata. 129 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa quinta parte è infondata. – Giudizio della Corte 130 È sufficiente constatare che, nella presente parte, [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcun errore di diritto né alcuno snaturamento dei fatti che sarebbe stato commesso dal Tribunale ai punti da 490 a 498 della sentenza impugnata. Infatti, con la sua argomentazione, essa si limita o a criticare in maniera generale il fatto che il Tribunale abbia convalidato la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella decisione controversa, o a reiterare il suo argomento secondo cui le discussioni riguardanti l’India e Singapore non potevano rientrare nell’ambito dell’infrazione unica e continuata. [OSCURATO:PERSONA], essa non indica alcun errore di diritto specifico nel quale sarebbe incorso il Tribunale nell’esame da esso effettuato ai punti da 494 a 497 della sentenza impugnata. Di conseguenza, tale parte è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza. 131 Anche supponendo che, con la sua argomentazione, [OSCURATO:PERSONA] contesti, in sostanza, al Tribunale di aver respinto, al punto 494 della sentenza impugnata, le sue censure relative ai regimi regolamentari dell’India e di Singapore basandosi esclusivamente sulla sua valutazione relativa al regime normativo del Giappone e di [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare che tale argomentazione è fondata su una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, come risulta dai punti 495 e 496 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato le censure vertenti specificamente sui regimi normativi dell’India e di Singapore. Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento – Argomenti delle parti 132 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare, al punto 502 della sentenza impugnata, che il suo argomento mirava a dimostrare che il trattamento di cui avrebbe beneficiato un altro vettore, risultante dall’esistenza di una coercizione statale a Dubai (Emirati arabi uniti), era illecito e che essa cercava di invocare, a proprio vantaggio, tale trattamento illecito. A suo avviso, la sua argomentazione non era questa, ma consisteva nel sostenere che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che il motivo di difesa relativo alla coercizione statale poteva essere invocato da un altro vettore a causa, in particolare, di una lettera dell’autorità competente di Dubai, essa, per coerenza, avrebbe dovuto riconoscere che tale ragionamento si applicava anche a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], tanto più che anche il DAC aveva chiaramente indicato, nelle sue lettere, che esso imponeva un regime di autorizzazione collettiva. 133 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa sesta parte è infondata. – Giudizio della Corte 134 Occorre osservare che, con la presente parte, [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’argomentazione che essa gli aveva presentato e che essa critica, in tale contesto, unicamente il punto 502 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha rilevato che, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un illecito non riconoscendo la responsabilità di altri vettori, una siffatta illegittimità, di cui il Tribunale non era investito nell’ambito del ricorso dinanzi ad esso proposto, non può in alcun caso indurlo a constatare una discriminazione e, pertanto, un illecito nei confronti della ricorrente, dal momento che il principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. 135 [OSCURATO:PERSONA], al punto 505 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che l’argomentazione di [OSCURATO:PERSONA] si basava sulla premessa erronea secondo cui «le dichiarazioni e la prassi» dell’autorità amministrativa competente a Dubai sarebbero simili a quelle del DAC di [OSCURATO:PERSONA], cosicché, nei territori interessati, i vettori si trovavano in una situazione analoga, vale a dire che essi erano tenuti a discutere dei sovrapprezzi prima di chiederne l’approvazione. Da tale valutazione risulta quindi che il Tribunale non ha interpretato erroneamente l’argomentazione che gli era stata presentata. 136 Inoltre, al punto 508 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, riferendosi ai punti da 416 a 451 di tale sentenza, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che i vettori erano soggetti a un obbligo di coordinamento tariffario a [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, dall’analisi delle prime tre parti del presente motivo risulta che [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto rimettere in discussione tali conclusioni. 137 Ne consegue che la prima parte deve essere respinta in quanto infondata. 138 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il secondo motivo deve essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato. Sul terzo motivo, vertente sull’omessa statuizione – da parte del Tribunale, dopo aver parzialmente annullato la decisione controversa sul fondamento della prescrizione – su tutti gli argomenti che gli erano stati presentati Argomenti delle parti 139 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere, dopo aver accolto il secondo motivo dedotto dinanzi ad esso, che non occorresse più esaminare il primo e il quarto motivo di primo grado. 140 Contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 4, lettera g), della decisione controversa, risultante dall’accoglimento del secondo motivo, costituirebbe solo un annullamento parziale di tale decisione, cosicché tale annullamento non avrebbe reso privo di oggetto il primo motivo dedotto in primo grado. Al contrario, tale primo motivo sarebbe stato determinante per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel suo insieme, poiché esso mirava all’annullamento integrale della decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all’infrazione unica e continuata. Analogamente, il quarto motivo dedotto in primo grado, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sufficientemente motivato la sua conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a tale infrazione, metteva in discussione la legittimità di tale decisione nel suo insieme, circostanza che il Tribunale avrebbe parimenti interpretato in modo errato. 141 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale terzo motivo sia infondato. Giudizio della Corte 142 In via preliminare, occorre ricordare che il Tribunale ha accolto il secondo motivo di primo grado e, di conseguenza, ha annullato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 4, lettera g), della decisione controversa, nella parte in cui constatava che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato, da un lato, l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE e, dall’altro, l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo per quanto riguarda i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]. 143 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha considerato, al punto 243 della sentenza impugnata, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione originaria non poteva comportare la sospensione del termine di prescrizione previsto all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, per quanto riguarda i comportamenti illeciti connessi ai collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], dato che tale decisione non riguardava tali comportamenti illeciti. Al punto 245 della sentenza impugnata, esso ha concluso che, sanzionando, nella decisione controversa, [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione unica e continuata per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato le norme in materia di prescrizione stabilite all’articolo 25 di tale regolamento. 144 Dopo aver accolto questo secondo motivo dedotto in primo grado, il Tribunale ha considerato, ai punti 249 e 254 della sentenza impugnata, che l’esame del primo e del quarto motivo dinanzi ad esso dedotti «[era] divenuto inutile». 145 Orbene, dalla sentenza impugnata nonché dal ricorso dinanzi al Tribunale risulta che, con i suoi motivi primo e quarto dedotti dinanzi a quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a sollevare errori di diritto e di fatto nonché l’insufficienza della motivazione della decisione controversa per quanto riguarda i soli «collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA]». 146 Infatti, il suo primo motivo dinanzi al Tribunale verteva «sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] [sarebbe] incorsa in errore di diritto e/o di fatto includendo [[OSCURATO:PERSONA]] nell’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, del dispositivo della decisione [controversa] e dichiarando che essa ha partecipato all’asserita infrazione unica e continuata, o sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non prova tali constatazioni in modo giuridicamente sufficiente». A tal riguardo, dall’atto introduttivo del ricorso in primo grado risulta che tale primo motivo verteva unicamente sui collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si riferiva chiaramente, non solo nella denominazione del suo primo motivo, ma anche nella sostanza di quest’ultimo, alle sole disposizioni della decisione controversa annullate dal Tribunale a causa della prescrizione. 147 Peraltro, è vero che, al punto 44 del suo ricorso dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente indicato che il primo motivo dedotto dinanzi ad esso era «determinante» anche per il suo «ricorso nel suo insieme, tenuto conto in particolare della constatazione della [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stato artificioso separare l’infrazione unica e continuata in accertamenti di infrazioni distinte», e che «se [essa] è erroneamente indicata in due delle parti dell’infrazione, non si può ritenere che essa abbia partecipato all’infrazione unica e continuata e la decisione [controversa] deve essere annullata nella parte che la riguarda». 148 [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro specificamente contestato, nell’ambito del terzo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata quale individuata nella decisione controversa, nella parte in cui riguarda le sue tre componenti distinte in termini materiali, vale a dire il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni. Orbene, tale terzo motivo è stato esaminato ai punti da 255 a 377 della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che, constatando che era divenuto inutile statuire sul primo e sul quarto motivo dinanzi ad esso dedotti, in quanto il secondo motivo era fondato, il Tribunale abbia omesso di statuire sull’argomentazione di [OSCURATO:PERSONA] vertente sulla sua partecipazione all’infrazione unica e continuata. 149 Quanto al suo quarto motivo dinanzi al Tribunale, esso verteva «sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non motiva sufficientemente la sua constatazione secondo cui [essa] ha partecipato a un’infrazione unica e continuata». È quindi vero che il titolo di tale motivo non indicava, di per sé, che detto motivo riguardava solo «i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA], anche dagli argomenti addotti a sostegno di quest’ultimo, in particolare ai punti da 88 a 90 dell’atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale, risulta che [OSCURATO:PERSONA] si riferiva con lo stesso motivo a questi soli collegamenti. Analogamente, dal punto 91 di tale atto introduttivo del ricorso risulta che [OSCURATO:PERSONA] criticava la sua inclusione nell’elenco dei partecipanti di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 4, del dispositivo della decisione controversa. 150 Orbene, dato che, accogliendo il secondo motivo dedotto in primo grado, il Tribunale ha annullato l’articolo 1, paragrafi 1 e 4, del dispositivo della decisione controversa nella parte in cui tali disposizioni riguardavano [OSCURATO:PERSONA], e che dette disposizioni riguardavano proprio i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel constatare che non occorreva più analizzare questi altri due motivi. 151 Da quanto precede risulta che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato. Sul quinto motivo, vertente su errori di diritto nella valutazione delle prove che non sono direttamente connesse alle infrazioni imputate a [OSCURATO:PERSONA] e su un ragionamento lacunoso per quanto riguarda le prove della partecipazione di quest’ultima all’infrazione unica e continuata Argomenti delle parti 152 [OSCURATO:PERSONA], riferendosi ai punti da 312 a 345 della sentenza impugnata, sostiene che il Tribunale, avendo annullato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 4, lettera g), della decisione controversa e, di conseguenza, avendo notevolmente ridotto l’estensione e il periodo di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica e continuata, è incorso in errore non fornendo alcuna spiegazione convincente del suo approccio alla valutazione degli elementi di prova non rientranti nel periodo dell’infrazione o che esulano dalla competenza geografica della [OSCURATO:PERSONA], e in particolare del modo in cui tali elementi di prova potrebbero «corroborare l’interpretazione» di taluni altri elementi di prova. 153 [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, il ragionamento del Tribunale sarebbe oscuro quanto al suo approccio riguardante elementi di prova relativi agli eventi anteriori all’inizio dell’infrazione attribuita a [OSCURATO:PERSONA] o quanto alla loro rilevanza per constatare che quest’ultima aveva partecipato all’infrazione unica e continuata. Avendo annullato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 4, lettera g), della decisione controversa, il Tribunale sarebbe stato obbligato a riesaminare la pertinenza degli elementi di prova relativi al periodo anteriore al periodo dell’infrazione imputata a [OSCURATO:PERSONA], quale risultava da tale annullamento. [OSCURATO:PERSONA], non risulterebbe chiaramente che il Tribunale abbia proceduto a un siffatto riesame. Infatti, gli elementi di prova relativi al periodo anteriore all’infrazione, come ormai accertato, sembrerebbero essere trattati come prove dirette dell’infrazione e, in particolare, come prove della partecipazione all’infrazione unica e continuata. 154 In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] contesta gli elementi che tenderebbero a corroborare le constatazioni di infrazione nei suoi confronti per quanto riguarda periodi e zone geografiche per le quali la [OSCURATO:PERSONA] era competente a constatare un’infrazione. 155 Sotto un primo profilo, essa sostiene che è difficile sapere se, al punto 333 della sentenza impugnata, il Tribunale utilizzi il termine «corroborare» nel senso che gli elementi di prova relativi ai contatti in [OSCURATO:PERSONA] servono a corroborare un’interpretazione di taluni altri elementi di prova o, piuttosto, nel senso che tali elementi confermano direttamente che gli eventi si sono effettivamente verificati. 156 Sotto un secondo profilo, sarebbe impossibile comprendere i motivi per i quali gli elementi di prova contenuti nei punti relativi ai contatti avvenuti in [OSCURATO:PERSONA] corroborano quelli contenuti in altri punti. 157 Sotto un terzo profilo, in generale, l’analisi del Tribunale sarebbe lacunosa quanto al ruolo degli elementi di prova che non riguardano il periodo dell’infrazione o che sfuggono alla competenza geografica della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il Tribunale sarebbe stato tenuto a precisare gli elementi di prova che costituivano prove dirette dell’infrazione, da un lato, e gli elementi che corroboravano tali prove, dall’altro. Orbene, esso non avrebbe fornito una siffatta precisazione e, inoltre, avrebbe trattato le prove a corroborazione come prove dirette dell’infrazione. 158 Sotto un quarto profilo, [OSCURATO:PERSONA] osserva che, al punto 333 della sentenza impugnata, il riferimento fatto dal Tribunale a 90 contatti che la [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto ai punti da 757 a 759 della decisione controversa per dimostrare la sua partecipazione all’intesa mondiale includerebbe dodici punti relativi alla [OSCURATO:PERSONA], il che suggerirebbe che tutti questi punti si corroborano reciprocamente. Orbene, il Tribunale non fornirebbe alcun ragionamento a sostegno di questo tipo di corroborazione, impedendo di comprendere i motivi per i quali un comportamento che ha avuto luogo in tale contesto locale corrobora l’esistenza di un comportamento adottato in un altro contesto. 159 In terzo luogo, [OSCURATO:PERSONA] afferma che gli elementi di prova relativi a comportamenti rientranti nella competenza della [OSCURATO:PERSONA], contenuti in 52 punti della decisione controversa, non sono sufficienti per concludere che essa ha partecipato all’infrazione unica e continuata né che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del piano globale che caratterizza l’infrazione unica e continuata nel suo insieme. 160 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il quinto motivo è infondato. Giudizio della Corte 161 Occorre constatare che, con tale motivo, che riguarda i punti da 312 a 345 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto prendendo in considerazione, per valutare la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata, elementi di prova relativi o a comportamenti adottati prima del periodo dell’infrazione oppure a comportamenti che, da un punto di vista geografico, non rientrano nella competenza della [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, essa contesta al Tribunale di non aver precisato se tali elementi di prova dovessero essere considerati come elementi che «corroborano» il suo coinvolgimento nell’infrazione o come prove dirette di quest’ultima. 162 Orbene, dalla giurisprudenza ricordata ai punti 68 e 69 della presente sentenza risulta che, nei limiti in cui, con il presente motivo, [OSCURATO:PERSONA] critica i punti della sentenza impugnata nei quali il Tribunale ha valutato i fatti e gli elementi di prova, tale motivo è irricevibile, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non sostiene che il Tribunale abbia snaturato tali fatti o tali elementi di prova. 163 Peraltro, nei limiti in cui, con detto motivo, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, dopo aver annullato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 4, lettera g), della decisione controversa e, di conseguenza, dopo aver ridotto la portata e la durata della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica e continuata, facendo tuttavia riferimento ai punti della decisione controversa che sostenevano tali disposizioni, e quindi ad elementi di prova che riguardavano comportamenti adottati al di fuori del periodo dell’infrazione o non rientranti nell’ambito geografico della parte dell’infrazione per la quale [OSCURATO:PERSONA] era ormai ritenuta responsabile, occorre ricordare che, per dimostrare l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] produca prove serie, precise e concordanti. 164 [OSCURATO:PERSONA], non occorre che ciascuno degli elementi di fatto addotti da quest’ultima debba necessariamente rispondere a tali criteri con riguardo a ciascun elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso d’indizi addotti dall’istituzione, complessivamente valutati, risponda a tale esigenza (sentenza del 1o luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑407/08 P , EU:C:2010:389 , punto 47 e giurisprudenza citata). 165 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non è tenuto ad annullare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] per il semplice fatto che quest’ultima ha menzionato, nella sua decisione, elementi di fatto che non costituiscono prove dirette della partecipazione dell’impresa interessata all’infrazione contestata. Infatti, è sufficiente che esso verifichi, come ha fatto nel caso di specie, che l’insieme degli elementi esaminati fosse tale da corroborare la conclusione secondo cui l’impresa di cui trattasi ha partecipato all’infrazione unica e continuata. A tal riguardo, prove relative a contatti anteriori al periodo dell’infrazione o relativi a comportamenti che non rientrano nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] sono idonee a corroborare l’interpretazione di altre prove relative a tale periodo, al fine di contestualizzare questi ultimi o per dimostrare la ricorrenza di taluni tipi di comportamenti o di pratiche. 166 Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 138 e 139 delle sue conclusioni, per quanto riguarda, da un lato, i contatti anteriori al periodo dell’infrazione, il Tribunale, ai punti da 315 a 322 della sentenza impugnata, ha constatato che molti di essi riguardavano collegamenti rientranti nella competenza della [OSCURATO:PERSONA]. Ai punti da 323 a 327 di tale sentenza, esso ha dichiarato che, quand’anche gli altri contatti contestati avessero riguardato tutti collegamenti che, nei periodi in questione, esulavano dalla competenza della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima poteva tuttavia prenderli in considerazione al fine di ricostruire un quadro globale della situazione e corroborare così l’interpretazione che occorreva fare degli elementi di prova a sua disposizione. 167 Infatti, ai punti da 325 a 327 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, in sostanza, che tali contatti, benché relativi a tali collegamenti, si inserivano nell’ambito di un’intesa di portata mondiale fondata su una rete di contatti bilaterali e multilaterali di cui essi corroboravano l’esistenza e le modalità di funzionamento. Al punto 328 di tale sentenza, il Tribunale ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] aveva «omesso di sostenere che tali contatti non corroboravano l’interpretazione di altri elementi di prova» e che non era stato affermato che «essi sfuggivano alla competenza della [OSCURATO:PERSONA]». Inoltre, a tale punto 328, esso ha precisato che i circa quaranta contatti contestati da [OSCURATO:PERSONA] rientravano tra i circa 90 contatti pertinenti che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esaminato nella decisione controversa. 168 Dall’altro lato, per quanto riguarda i contatti che non rientrano nella competenza geografica della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dichiarato, anzitutto, al punto 332 della sentenza impugnata, che, poiché essi riguardavano senza distinzione i collegamenti in partenza dalla [OSCURATO:PERSONA], non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto che essi riguardassero anche i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ai punti 333 e 334 di tale sentenza, che tali contatti miravano altresì a corroborare i circa 90 contatti presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica e continuata. 169 In tali circostanze, si deve constatare che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto prendendo in considerazione, al fine di valutare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, elementi relativi a comportamenti adottati al di fuori del periodo dell’infrazione o non rientranti nella competenza geografica della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che essi potevano validamente corroborare altri elementi di prova. 170 Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato. Sul quarto motivo, vertente sull’omessa presentazione di una motivazione adeguata al fine di suffragare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica e continuata Argomenti delle parti 171 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale è incorso in errore accettando e, sotto vari profili, rafforzando in modo inappropriato, con le proprie constatazioni, la motivazione e le prove quali presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa al fine di suffragare la sua conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all’infrazione unica e continuata individuata in tale decisione. 172 A tal riguardo, in primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver accettato che la decisione controversa potesse basarsi sugli stessi elementi diretti a provare l’infrazione unica e continuata utilizzati nella motivazione della decisione originaria, sebbene, in quest’ultima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] non avesse concluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato a una qualsivoglia infrazione per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA]. Dato che la decisione controversa non conteneva alcun nuovo elemento di prova, sarebbe stato quindi inammissibile confermare la decisione controversa sulla base di un’«analisi degli elementi di prova» che essa non conteneva. 173 In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento al punto 326 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale avrebbe sintetizzato uno dei suoi argomenti, ma commettendo un errore, in quanto avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] affermazioni che, come risulterebbe dal loro contesto, sono state fatte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale errore dimostrerebbe un errore di comprensione fondamentale da parte del Tribunale, che avrebbe viziato l’intera sua analisi. 174 In terzo luogo, [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento ai punti 310 e 374 della sentenza impugnata, sostiene che il Tribunale non ha dimostrato che essa fosse o dovesse essere a conoscenza della portata generale nonché delle caratteristiche essenziali dell’intesa e che era necessaria un’analisi minuziosa, dato che il Tribunale aveva ammesso che la sede di [OSCURATO:PERSONA] non intratteneva contatti diretti con la sede di altri vettori. Orbene, contatti a livello locale non possono dimostrare la conoscenza del piano globale. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe semplicemente omesso di valutare gli elementi di prova e di fornire una risposta adeguata ai suoi argomenti in materia. 175 In quarto luogo, [OSCURATO:PERSONA] contesta la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 306 della sentenza impugnata, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha individuato un «nocciolo duro di vettori», di cui essa avrebbe fatto parte, e che non sarebbe stata in alcun modo tenuta a farlo. 176 In quinto luogo, [OSCURATO:PERSONA] critica gli elementi di prova di cui ai punti da 308 a 310 della sentenza impugnata, contestando al Tribunale di non aver spiegato le ragioni per le quali i contatti descritti in tali punti sono idonei a dimostrare la sua partecipazione al piano globale o all’obiettivo comune, idoneo a dimostrare la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata. Il Tribunale non citerebbe alcuna informazione che sia stata scambiata tra le sedi delle imprese interessate a seguito di uno dei contatti menzionati. Il fatto che comunicazioni interne con la sede della propria compagnia aerea contengano riferimenti a contatti locali non può dimostrare l’esistenza di un’intesa, né tantomeno di comunicazioni tra le sedi di diversi vettori, a meno che non sia dimostrato che tali contatti locali miravano precisamente a raggiungere tale risultato. 177 In sesto luogo, riferendosi ai punti 369, 372, 374 e 375 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le conclusioni del Tribunale contenute in tale punto 375, secondo le quali, da un lato, essa era a conoscenza dei principi dell’intesa e, dall’altro, il coordinamento e la sorveglianza in questione erano destinati ad applicarsi a tutti i collegamenti a livello mondiale, non sono corroborate da alcun elemento di prova e non sono accompagnate da una motivazione adeguata. Infatti, il Tribunale avrebbe dovuto esigere dalla [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultima dimostrasse che [OSCURATO:PERSONA] aveva o avrebbe dovuto essere sufficientemente a conoscenza o dei contatti che dimostravano la portata generale e le caratteristiche dell’intesa in questione, oppure dei risultati di tali contatti. Essa contesta altresì al Tribunale di aver fatto riferimento, al punto 369 della sentenza impugnata, a una «conoscenza presunta», mentre né il Tribunale né la [OSCURATO:PERSONA] hanno fornito una motivazione convincente che giustificasse una siffatta presunzione. In assenza di una siffatta dimostrazione, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la conclusione relativa alla sua partecipazione all’infrazione unica e continuata non potesse essere confermata. 178 In settimo luogo, riferendosi al punto 326 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] critica, in sostanza, il ragionamento seguito dal Tribunale, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA], alla luce della finalità dei sovrapprezzi, che dovevano essere applicati a tutti i collegamenti a livello mondiale, poteva includere nell’infrazione i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], facendo valere che un siffatto approccio non può dimostrare la propria conoscenza effettiva o presunta dell’infrazione unica e continuata. A sostegno della sua posizione, [OSCURATO:PERSONA] analizza diversi punti della decisione controversa sui quali il Tribunale si è basato, in particolare ai punti 339, da 314 a 322 e 332 della sentenza impugnata, e critica sia tali punti della decisione sia le constatazioni formulate in tali punti della sentenza impugnata. 179 [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il punto 332 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha proceduto a una sostituzione della motivazione. Infatti, in tale punto 332, il Tribunale avrebbe esaminato prove relative principalmente a [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio del trasporto di merci aereo della [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«ACCS»). Esso avrebbe rilevato che i vettori dell’Unione rientravano tra i membri dell’ACCS e avevano partecipato attivamente ai contatti in questione, sia per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante sia per quanto riguarda il rifiuto di pagare commissioni. Il Tribunale avrebbe concluso che, «[p]oiché tali contatti riguardavano i collegamenti in partenza dalla [OSCURATO:PERSONA] senza distinzione, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto che essi riguardavano anche i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], sebbene in misura minore». Orbene, si tratterebbe di un’affermazione non motivata. Non esisterebbe alcuna prova nella decisione controversa relativa a tali collegamenti e il Tribunale non sarebbe autorizzato a completare la motivazione carente di una decisione con la propria valutazione. In ogni caso, l’argomentazione del Tribunale sarebbe circolare, nel senso che, se i vettori dell’Unione avessero voluto concordare un sovrapprezzo carburante per i collegamenti tra l’Unione e la [OSCURATO:PERSONA], essi non avrebbero avuto alcun motivo di «disturbare gli altri vettori». 180 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il quarto motivo è infondato. Giudizio della Corte 181 Per quanto riguarda la prima censura, con la quale [OSCURATO:PERSONA] critica il Tribunale per essere incorso in un errore di diritto accettando che la [OSCURATO:PERSONA] potesse basarsi sugli stessi elementi di prova considerati nella decisione originaria per giungere alla conclusione che essa aveva partecipato all’infrazione unica e continuata per quanto riguarda i collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], mentre, nel dispositivo di detta decisione originaria, era stato ritenuto che essa non avesse partecipato a infrazioni uniche su tali collegamenti, è sufficiente ricordare che la decisione originaria è stata annullata per il motivo, in particolare, che tale decisione era viziata da contraddizioni tra la sua motivazione e il suo dispositivo. In particolare, mentre la motivazione di detta decisione descriveva una sola infrazione unica e continuata, relativa a tutti i collegamenti coperti dall’intesa cui avrebbero partecipato tutti i vettori incriminati, il dispositivo di questa stessa decisione individuava o quattro infrazioni uniche e continuate distinte, oppure una sola infrazione unica e continuata la cui responsabilità sarebbe stata imputata solo ai vettori che, sui collegamenti di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione originaria, avrebbero partecipato direttamente ai comportamenti illeciti menzionati in ciascuno di detti articoli o sarebbero stati a conoscenza di una collusione su tali collegamenti, di cui accettavano il rischio. 182 In tali circostanze, dato che la [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza che ha annullato la decisione originaria, doveva porre rimedio a tale contraddizione, la ricorrente non può trarre argomenti dal dispositivo della decisione originaria al fine di contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver riesaminato e, di conseguenza, dedotto dagli stessi elementi di prova considerati nella decisione originaria una conclusione opposta a quella contenuta nel dispositivo della decisione originaria. 183 Peraltro, considerando che, con la sua censura, la ricorrente intenderebbe altresì contestare l’assenza di qualsiasi prova nella decisione controversa quanto alla sua conoscenza di un comportamento illecito sui collegamenti intra-SEE e Unione-[OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che, con quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] non rileva alcun errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale, ma si limita a criticare, in maniera generale, la decisione controversa. Orbene, è sufficiente ricordare al riguardo che gli argomenti di un’impugnazione che criticano non già la sentenza pronunciata dal Tribunale a seguito di una domanda di annullamento di una decisione, bensì la decisione di cui si chiede l’annullamento dinanzi al Tribunale non sono ricevibili (v. sentenza del 29 giugno 2023, TUIfly/[OSCURATO:PERSONA], C‑763/21 P , EU:C:2023:528 , punto 53 e giurisprudenza citata). 184 Per quanto riguarda la censura diretta contro il punto 326 della sentenza impugnata, occorre rilevare che la versione di tale sentenza nella lingua processuale contiene effettivamente un errore evidente, in quanto menziona «la ricorrente», mentre, alla luce del contesto in cui si inserisce tale punto, è effettivamente «la [OSCURATO:PERSONA]» ad essere presa in considerazione dal Tribunale in tale punto. 185 [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che tale errore abbia viziato di illegittimità l’intera analisi del Tribunale. Infatti, dal contesto in cui tale punto 326 si inserisce risulta chiaramente che si tratta di un semplice lapsus calami e che, in detto punto 326, il Tribunale non ha erroneamente interpretato l’argomentazione di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, ai punti 325 e 326 della sentenza impugnata, il Tribunale ha presentato la posizione della [OSCURATO:PERSONA] quale risultava dalla decisione controversa, ed è al punto 327 di tale sentenza che esso ha fatto riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ha risposto agli argomenti di quest’ultima. Inoltre, dal punto 291 della sentenza impugnata, non contestato da [OSCURATO:PERSONA], che riassume l’argomentazione di quest’ultima, risulta che il Tribunale non ha interpretato erroneamente tale argomento. Tale censura deve essere pertanto respinta in quanto infondata. 186 Per quanto riguarda la censura relativa ai punti 310 e 374 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, al punto 310 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato, in sostanza, che, anche se taluni scambi tra [OSCURATO:PERSONA] e altri vettori avevano avuto luogo tramite dipendenti locali, erano state scambiate informazioni tra le sedi delle imprese interessate, cosicché, sebbene indiretti, tali contatti dovevano essere considerati come rientranti nell’ambito dell’organizzazione a più livelli dell’intesa controversa. 187 Nei limiti in cui [OSCURATO:PERSONA] suggerisce che una conoscenza del piano globale non può essere dimostrata da contatti a livello locale, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 164 della presente sentenza, è sufficiente che il complesso di indizi invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], valutato globalmente, risponda al requisito probatorio che consente di dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata nonché la partecipazione di un’impresa a tale infrazione, indipendentemente dal livello di tali contatti la cui esistenza sia attestata da elementi di prova. [OSCURATO:PERSONA], tale argomento di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto in quanto infondato. 188 Per quanto riguarda il punto 374 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto la portata generale e le caratteristiche essenziali dell’intesa nonché le concertazioni relative al sovrapprezzo carburante, precisando che gli stessi principi si applicavano, mutatis mutandis , alle altre componenti dell’infrazione unica e continuata, è sufficiente rilevare che il Tribunale non si è limitato a tale constatazione di carattere generale. 189 Infatti, al punto 375 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento a numerosi contatti descritti nella decisione controversa, e ha ritenuto che essi dimostrassero che [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare l’esistenza di una rete di contatti che dava luogo a scambi di informazioni e a un coordinamento riguardante sia il sovrapprezzo carburante e il sovrapprezzo di sicurezza sia il rifiuto di pagare commissioni. Il Tribunale ha altresì rilevato in tale punto che, tenuto conto di tali contatti, [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare né l’aspettativa condivisa di una disciplina sul mercato in materia di sovrapprezzi né l’esistenza di un sistema a più livelli. Inoltre, riferendosi ai punti da 354 a 356 di tale sentenza, e alla luce della portata geografica degli annunci e delle discussioni relative al sovrapprezzo carburante, della moltitudine di paesi nei quali [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a contatti collusivi nonché delle numerose iniziative adottate da quest’ultima tendenti ad incoraggiare, parallelamente, il personale delle sue controllate a coordinarsi con i loro concorrenti a livello locale, il Tribunale ha constatato, al punto 375 della sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe parimenti potuto ragionevolmente sapere ed assumere il rischio che il coordinamento e la sorveglianza in questione fossero destinati a comprendere tutti i collegamenti a livello mondiale. 190 [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che, poiché tali punti della sentenza impugnata contengono solo valutazioni dei fatti e degli elementi di prova, la censura diretta a contestarli è irricevibile, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non invoca alcuno snaturamento di questi ultimi. 191 Per quanto riguarda la censura diretta contro il punto 306 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] afferma che la conclusione del Tribunale contenuta in tale punto è di fatto e giuridicamente errata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe individuato un nocciolo duro di vettori incriminati nella sottosezione 4.3.3 della decisione controversa e l’identificazione di un siffatto nocciolo duro rivestirebbe un’importanza particolare ai fini della conoscenza dell’obiettivo comune perseguito dall’intesa, il quale costituirebbe una condizione affinché si possa ritenere che un’impresa vi abbia partecipato. 192 A tal riguardo, occorre rilevare che in tale punto 306 della sentenza impugnata, nonché al punto 280 di tale sentenza, al quale detto punto 306 rinvia, il Tribunale ha precisato che la circostanza che l’intensità della partecipazione a tale infrazione abbia potuto variare tra i vettori incriminati è destinata a essere presa in considerazione solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e della determinazione dell’importo dell’ammenda. 193 Al medesimo punto 306, il Tribunale ha indicato che l’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] si basava su una premessa errata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva individuato un siffatto «nocciolo duro» nella decisione controversa e non era affatto tenuta a farlo. 194 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto quando è giunto a tale conclusione. 195 Di conseguenza, l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse identificato un nocciolo duro di vettori deve essere respinto in quanto inconferente, essendo basato sulla premessa erronea che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse identificare un siffatto nocciolo duro. 196 Così, in tale punto 281, il Tribunale ha rilevato, in sostanza, che, tutt’al più, la [OSCURATO:PERSONA] aveva menzionato, nella decisione controversa, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali la maggior parte dei contatti (« core group of contacts ») riguardava principalmente comunicazioni bilaterali mediante telefono cellulare tra i direttori della politica dei prezzi dei diversi vettori, ma che essa non aveva fatto proprie tali dichiarazioni né aveva ravvisato l’esistenza o i contorni di un siffatto gruppo distinto dagli altri contatti controversi. [OSCURATO:PERSONA] non contesta neppure tale conclusione. 197 Peraltro, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] intende rimettere in discussione tale valutazione, da parte del Tribunale, dei fatti e degli elementi di prova, il suo argomento deve essere respinto in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza. 198 Per quanto riguarda la censura diretta contro i punti da 308 a 310 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, da un lato, nei limiti in cui con tale censura [OSCURATO:PERSONA] critica gli elementi di prova citati in tali punti della sentenza impugnata, una siffatta censura è parimenti irricevibile in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza, in quanto, in detta censura, [OSCURATO:PERSONA] non sostiene che, in tali punti da 308 a 310, il Tribunale ha snaturato la decisione controversa, ma si limiti a contestare le valutazioni di fatto ivi contenute e cerca quindi di ottenere una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte. 199 Dall’altro lato, nei limiti in cui, con tale censura, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la sentenza impugnata non spiegando in modo adeguato la pertinenza dei contatti menzionati ai punti da 308 a 310 di quest’ultima per dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un obiettivo comune o a un piano globale, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, di quest’ultimo, gli impone di far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (sentenze dell’11 aprile 2013, Mindo/[OSCURATO:PERSONA], C‑652/11 P , EU:C:2013:229 , punto 29 , nonché del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑790/21 P e C‑791/21 P , EU:C:2024:792 , punto 113 e giurisprudenza citata). 200 [OSCURATO:PERSONA], tale obbligo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punto 372 , nonché del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑790/21 P e C‑791/21 P , EU:C:2024:792 , punto 114 e giurisprudenza citata). 201 Orbene, dai punti da 308 a 310 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha effettivamente risposto all’allegazione di [OSCURATO:PERSONA], esposta al punto 307 di tale sentenza, secondo cui la sua sede non sarebbe stata in contatto con quella degli altri vettori. Infatti, il Tribunale ha rilevato, a tale punto 308, che, per quanto riguarda il supplemento di sicurezza, [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato nell’ottobre 2001 una lettera tipo che giustificava il ricorso a tale supplemento direttamente ai direttori generali delle divisioni cargo di diversi vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], e che, anche se tale invio non era stato richiesto e non aveva ricevuto risposta, esso dimostrava tuttavia una comunicazione da sede a sede, rilevando al contempo che una modalità passiva di partecipazione all’infrazione è sufficiente per far sorgere la responsabilità dell’impresa. Al punto 309 di detta sentenza, il Tribunale ha inoltre constatato che [OSCURATO:PERSONA] non contestava di aver ricevuto, mediante messaggi di posta elettronica provenienti da [OSCURATO:PERSONA], diversi annunci di aumento del sovrapprezzo carburante indirizzati a diversi vettori, i quali costituivano anch’essi comunicazioni da sede a sede e non potevano essere ignorati per il motivo che si trattava di semplici dichiarazioni pubbliche. [OSCURATO:PERSONA], al punto 310 della medesima sentenza, il Tribunale ha rilevato che, secondo vari punti della decisione controversa, il personale locale di [OSCURATO:PERSONA], incoraggiato in tal senso dalla sua sede, aveva avuto scambi con le sedi di altri vettori o aveva cercato, tramite i suoi omologhi locali, di ottenere informazioni sulla posizione di tali sedi, e che, reciprocamente, la sede di [OSCURATO:PERSONA] era stata sollecitata da rappresentanti locali di altri vettori, i quali avevano poi riferito la posizione di [OSCURATO:PERSONA] alla propria sede. Il Tribunale ha concluso che, sebbene fossero indiretti, tali scambi costituivano in definitiva comunicazioni da sede a sede e rientravano nell’organizzazione a più livelli dell’intesa. 202 Occorre quindi constatare che il Tribunale ha sufficientemente motivato la pertinenza dei contatti menzionati ai punti da 308 a 310 della sentenza impugnata per dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un obiettivo comune o a un piano globale. 203 Per quanto riguarda la censura relativa ai punti 369, 372, 374 e 375 della sentenza impugnata, occorre rilevare che il Tribunale ha certamente utilizzato, al punto 369 di tale sentenza, il termine «presunto», rinviando per il suo significato al punto 350 di detta sentenza. [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che, ai punti 370 e 371 della medesima sentenza, il Tribunale ha correttamente ricordato che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che l’impresa interessata ne fosse a conoscenza. 204 Orbene, sebbene [OSCURATO:PERSONA] sostenga, nelle sue memorie in sede di impugnazione, che il Tribunale non poteva presumere la sua conoscenza del carattere illecito del comportamento degli altri partecipanti, essa afferma tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente limitarsi a dimostrare che essa «avrebbe dovuto» essere sufficientemente a conoscenza o dei contatti che rivelavano la portata generale e le caratteristiche dell’intesa di cui trattasi, oppure dei risultati di tali contatti. Dato che, al punto 375 della sentenza impugnata, il Tribunale ha appunto dedotto dall’esame dei molteplici contatti bilaterali e multilaterali ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato in diversi Stati membri e paesi terzi che quest’ultima «non poteva ignorare» l’esistenza di una rete di contatti nell’ambito della quale operava uno scambio di informazioni e un coordinamento, il che equivale ad affermare che essa avrebbe dovuto avere una conoscenza sufficiente dei risultati di tali contatti, la Corte ritiene di non essere in grado di comprendere l’esatta portata della censura che [OSCURATO:PERSONA] tenta di formulare nei confronti del punto 369 di tale sentenza. Orbene, secondo la giurisprudenza, non soddisfa i requisiti derivanti dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura, un’argomentazione che non sia sufficientemente chiara e precisa per consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare qualora gli elementi essenziali di quest’ultima non emergano in modo sufficientemente coerente e comprensibile dal testo dell’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2025, AFG/[OSCURATO:PERSONA], C‑13/24 P , non pubblicata, EU:C:2025:884 , punti 51 e 52 , nonché giurisprudenza citata). Di conseguenza, una siffatta censura deve essere considerata irricevibile. 205 È vero che [OSCURATO:PERSONA] contesta anche il punto 375 della sentenza impugnata in modo più esplicito per il motivo che l’affermazione contenuta nella prima frase di tale punto, secondo cui essa era a conoscenza dei principi dell’intesa, non sarebbe corroborata da alcun elemento di prova e non sarebbe suffragata da una motivazione adeguata. [OSCURATO:PERSONA], nelle frasi successive di detto punto, il Tribunale ha motivato in modo giuridicamente sufficiente tale affermazione facendo riferimento ai contatti menzionati in un certo numero di punti. Orbene, come ricordato al punto 69 della presente sentenza, solo il Tribunale è competente a valutare gli elementi di prova. 206 Inoltre, in tale contesto, oltre alla censura di cui al punto 203 della presente sentenza, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] doveva dimostrare che essa era o avrebbe dovuto essere sufficientemente a conoscenza o dei contatti menzionati nella decisione controversa e menzionati al punto 374 della sentenza impugnata, i quali descrivevano la portata generale e le caratteristiche essenziali dell’intesa, o dei risultati di tali contatti, che il Tribunale ha presentato al punto 375 della sentenza impugnata. 207 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non formula alcuna censura concreta riguardo a un errore commesso dal Tribunale ai punti 374 e 375 della sentenza impugnata, i quali sono stati riassunti ai punti 188 e 189 della presente sentenza. Tale censura è quindi irricevibile, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 71 della presente sentenza. 208 Per quanto riguarda le censure dirette contro i punti da 314 a 322, 326, 332 e 339 della sentenza impugnata, occorre constatare che, con tali censure, [OSCURATO:PERSONA] si limita, essenzialmente, a sostenere che il Tribunale non ha correttamente valutato gli elementi di fatto ai quali ha fatto riferimento in tali punti o che esso ha erroneamente aderito alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] quale esposta nei punti della decisione controversa, i quali sarebbero insufficientemente concludenti. Essa contesta quindi, in realtà, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova effettuata dal Tribunale in tali punti della sentenza impugnata. Di conseguenza, tali censure sono, in tal senso, irricevibili, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza. 209 Per il resto, vale a dire l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] relativo al punto 332 della sentenza impugnata e l’asserita sostituzione della motivazione che sarebbe stata effettuata in tale punto dal Tribunale, è sufficiente rilevare che essa non è dimostrata alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 85 della presente sentenza, in quanto il Tribunale si è limitato, in tale punto, a rispondere all’argomento addotto da [OSCURATO:PERSONA], basandosi su elementi contenuti nella decisione controversa. Infatti, il Tribunale, in tale punto, ha rilevato che era pacifico tra le parti che diversi vettori dell’Unione, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] plc, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NV, titolari di diritti di traffico sui collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], figuravano tra i membri dell’ACCS. Vi ha altresì precisato che da diversi punti della decisione controversa risultava che tali vettori avevano attivamente partecipato a diversi contatti in questione, relativi sia al sovrapprezzo carburante che al rifiuto di pagare commissioni. È in tali circostanze che il Tribunale ha ritenuto che non poteva essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver considerato che, nei limiti in cui tali contatti riguardavano indistintamente i collegamenti in partenza dalla [OSCURATO:PERSONA], essi riguardavano anche i collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], sebbene in misura minore. [OSCURATO:PERSONA], l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, in quanto tale valutazione del Tribunale si basa sugli elementi del fascicolo di cui disponeva e che esso poteva validamente utilizzare per rispondere agli argomenti che gli erano stati sottoposti. 210 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il quarto motivo dev’essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato. Sul sesto motivo, vertente su errori di diritto in quanto il Tribunale ha considerato che il rifiuto di pagare commissioni violava l’articolo 101 TFUE e/o faceva parte dell’infrazione unica e continuata Argomenti delle parti 211 [OSCURATO:PERSONA], riferendosi ai punti da 276 a 278 della sentenza impugnata, contesta la conclusione del Tribunale secondo cui il rifiuto di pagare commissioni non perseguiva un obiettivo legittimo, ma rientrava in un piano anticoncorrenziale globale. 212 A tal riguardo, essa fa valere che gli argomenti esposti ai punti 277 e 278 della sentenza impugnata non consentivano di rimettere in discussione il fatto che il rifiuto di pagare commissioni perseguiva un obiettivo legittimo. Tenuto conto dell’obiettivo legittimo, il Tribunale avrebbe omesso di dimostrare che il rifiuto di pagare commissioni costituiva una restrizione della concorrenza per oggetto nel contesto dell’articolo 101 TFUE. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato se tale rifiuto avesse un effetto anticoncorrenziale ai sensi di tale articolo. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato alcuna violazione di detto articolo a causa di tale comportamento e il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. Giudizio della Corte 213 Ai punti da 276 a 278 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che, per quanto riguarda l’asserito obiettivo legittimo perseguito dal rifiuto di pagare commissioni, l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] si basava su una premessa errata in fatto. A tal riguardo, esso ha rilevato, al punto 277 di tale sentenza, che certamente dalla decisione controversa risultava che la questione del pagamento di commissioni era oggetto di interpretazioni giuridiche divergenti tra vettori e spedizionieri, ma che i vettori incriminati non si erano limitati a definire una posizione comune da difendere in giudizio o dinanzi alle autorità. Al contrario, secondo il Tribunale, essi si erano concertati, a livello multilaterale, per concordare di rifiutare collettivamente di negoziare il pagamento di commissioni con gli spedizionieri e di concedere loro unicamente sconti sui sovrapprezzi, e la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto diversi messaggi di posta elettronica interni che illustravano tali concertazioni. Al punto 278 di detta sentenza, il Tribunale ha aggiunto che dalla decisione controversa risultava altresì che diversi vettori avevano scambiato, a livello bilaterale, informazioni per assicurarsi reciprocamente la loro adesione continua a tale rifiuto di pagare commissioni, come testimoniava in particolare una conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 214 Dato che [OSCURATO:PERSONA] formula tale argomentazione partendo dalla premessa che tali constatazioni operate dal Tribunale non consentivano di rimettere in discussione il fatto che il rifiuto di pagare commissioni perseguiva un obiettivo legittimo e che la Corte non è competente a valutare la pertinenza degli elementi di prova considerati dal Tribunale, occorre respingerla in quanto irricevibile in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza, e ciò senza che sia necessario esaminare se, a causa di un siffatto obiettivo legittimo, il Tribunale abbia erroneamente omesso di dimostrare che il rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi costituiva una restrizione per oggetto nel contesto dell’articolo 101 TFUE. 215 Quanto all’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato se tale rifiuto avesse un effetto anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE, esso deve essere respinto in quanto irricevibile per gli stessi motivi esposti al punto 178 della presente sentenza. 216 Da quanto precede risulta che il sesto motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile. 217 Atteso che nessuno dei motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima dev’essere integralmente respinta. Sulle spese 218 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 219 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 220 [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris