Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20006/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 dicembre 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta impropria ascrittogli, in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] srl (dichiarata fallita in data 21 marzo 2011).

Il reato è stato contestato al Mariani nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione sino al 1 agosto 2008 e amministratore di fatto sino alla data del fallimento.2.

Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore e articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati.

2.1. Con il primo motivo si denunzia violazione della legge penale con riferimento all'art.2621 cod. civ. in relazione all'art. 223 legge fallimentare e al principio della successione delle leggi penali ex art. 2 cod. pen.

La Corte di appello e il Tribunale non hanno considerato che le fattispecie di reato presupposto, tipicizzate sotto la rubrica dell'art. 2621 cod. civ, nel periodo in contestazione prevedevano una formulazione normativa differente rispetto a quella contestata, in quanto i fatti sono sussumibili nel periodo antecedente la riforma del 2015 ma successiva a quella del 2002.

2.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione alla idoneità della falsa comunicazione sociale a costituire elemento oggettivo dell'aggravamento del dissesto.

2.3. Con il terzo motivo si denunziano vizi motivazionali sull'attribuzione della condotta di cui all'art. 2632 cod. civ. e sulla sussistenza del ruolo di amministratore di fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è nuovo, perché non risulta proposto con l'atto di appello e, quindi, è da ritenersi dedotto in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

Esso, peraltro, risulta formulato in maniera aspecifica, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni dei giudici di merito, i quali, con motivazione congrua ed esente da vizi di manifesta illogicità, hanno evidenziato «l'emblematica situazione dei passivi non iscritti al bilancio, derivanti da sanzioni e interessi dei debiti con l'Erario: in tal modo la società [OSCURATO:PERSONA] srl si autofinanziava e l'apparente attivo risultante dal bilancio dissimulava l'insolvenza realizzata, appunto, con la condotta descritta dall'art. 2621 c.c..

Attraverso tale artifizio, si ostacolava la conoscenza della reale situazione e, di conseguenza, si determinava l'aggravamento dello squilibrio finanziario.

Allo stesso fine si operava attraverso la sopravvalutazione della previsione di rientro delle poste creditorie, rispetto alle quali gli imputati erano consapevoli dell'assoluta improbabilità di soddisfacimento» (pag. 3 della sentenza impugnata).

Va qui ricordato che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell'attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi (Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021 -dep. 17/01/2022- Rv. 282537; conformi n. 28508 del 2013 rv. 255575 - 01, n. 42272 del 2014 rv. 260394 - 01, n. 17021 del 2013 rv. 255089 - 01, n. 42811 del 2014 rv. 261759 - 01).

Il motivo è anche manifestamente infondato, giacché il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod.civ., nella formulazione introdotta dal D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, non presentava differenze strutturali rispetto alla fattispecie descritta nella precedente % formulazione della norma incriminatrice, identici essendo rimasti l'interesse protetto, l'indicazione dei soggetti attivi del reato e l'esigenza del dolo specifico, precedentemente espressa con la parola «fraudolentemente» ed attualmente con le parole «intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto» (dizione più puntuale e specifica rispetto al vecchio testo).

Le differenze risultavano quindi limitate alle soglie di punibilità, all'intensità della pena ed a vari elementi circostanziali del reato, per cui, essendovi continuità tra le due fattispecie, andava applicata, per i fatti pregressi, quella più favorevole al reo, previa verifica che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione (Sez. 5, sentenza n. 23449 del 19 giugno 2002, Rv. 221921; Sez. 5, sentenza n. 34622 del 08/10/2002, Rv. 222433; si veda anche Sez.

U, sentenza n. 25887 del 26/03/2003, Rv. 224605).

Analoghe considerazioni vanno fatte anche con riferimento alle modifiche introdotte con la riforma introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, con la quale il legislatore ha perseguito il dichiarato fine di tendere al ripristino della "trasparenza societaria", eliminando la precedente bipartizione tra contravvenzione di pericolo (art. 2621 cod. civ. nella versione precedente) e delitto di danno (art. 2622 cod. civ.) e sostituendola con la previsione di una fattispecie "generale" delittuosa (di pericolo) per le società non quotate (art. 2621 cod. civ.), e con la introduzione di una ipotesi "speciale" (sempre delittuosa), concernente le false comunicazioni sociali delle società quotate, punita più severamente (art. 2622 cod. civ.).

Sono stati così rideterminati tanto la condotta punibile, quanto l'elemento psicologico che deve sostenerla; è stata poi ripristinata la procedibilità d'ufficio (salvo che per le falsità minori, realizzate in seno a «società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», che, ai sensi dell'art. 2621-bis, secondo comma, cod. civ., sono rimasti procedibili a querela).

Sono state inoltre eliminate le "soglie di rilevanza" ed è stata, infine, inasprita la risposta sanzionatoria (con conseguente applicabilità di misure cautelari - coercitive ed interdittive - ed adottabilità di mezzi di ricerca della prova particolarmente penetranti, quali le intercettazioni telefoniche e ambientali).

All'esito dell'intervento riformatore, la condotta, pertanto, risulta essere quella di colui (amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco o liquidatore) il quale, «nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge», espone «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero», ovvero omette «fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore».

3. Il secondo e il terzo motivo sono pedissequamente reiterativi di doglianze proposte con l'atto di appello, disattese con corrette e congrue argomentazioni dalla Corte territoriale.

Essi, inoltre, sono manifestamente infondati.

In primo luogo, va ricordato che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare - come nella specie- solo un aggravamento dell'evento costituito dal dissesto già in atto della società (tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 15613 del 05/12/2014 -dep. 15/04/2015- Rv. 263803).

In ordine alla attribuibilità dei fatti al Mariani, la Corte territoriale ha osservato che la mancata svalutazione di immobilizzazioni immateriali, la mancata svalutazione dei crediti inesigibili e la non corretta contabilizzazione di sanzioni ed interessi relativi ai debiti verso l'Erario risalgono all'epoca nella quale questo imputato rivestiva la carica dì Presidente del consiglio di amministrazione.

Poi, l'aumento di capitale del 20 novembre 2008, con il conferimento dei Petrobas da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], rivelatinfi privi di qualsivoglia valore patrimoniale in quanto scaduti e inesigibili, ha realizzato una sopravvalutazione di crediti capace di integrare il reato di formazione fittizia del capitale previsto dall'art. 2632 cod. civ. e richiamato dall'art. 223, comma 2, n. 1, If. (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 dicembre 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta impropria ascrittogli, in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] srl (dichiarata fallita in data 21 marzo 2011). Il reato è stato contestato al Mariani nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione sino al 1 agosto 2008 e amministratore di fatto sino alla data del fallimento.2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore e articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo si denunzia violazione della legge penale con riferimento all'art.2621 cod. civ. in relazione all'art. 223 legge fallimentare e al principio della successione delle leggi penali ex art. 2 cod. pen. La Corte di appello e il Tribunale non hanno considerato che le fattispecie di reato presupposto, tipicizzate sotto la rubrica dell'art. 2621 cod. civ, nel periodo in contestazione prevedevano una formulazione normativa differente rispetto a quella contestata, in quanto i fatti sono sussumibili nel periodo antecedente la riforma del 2015 ma successiva a quella del 2002. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione alla idoneità della falsa comunicazione sociale a costituire elemento oggettivo dell'aggravamento del dissesto. 2.3. Con il terzo motivo si denunziano vizi motivazionali sull'attribuzione della condotta di cui all'art. 2632 cod. civ. e sulla sussistenza del ruolo di amministratore di fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è nuovo, perché non risulta proposto con l'atto di appello e, quindi, è da ritenersi dedotto in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Esso, peraltro, risulta formulato in maniera aspecifica, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni dei giudici di merito, i quali, con motivazione congrua ed esente da vizi di manifesta illogicità, hanno evidenziato «l'emblematica situazione dei passivi non iscritti al bilancio, derivanti da sanzioni e interessi dei debiti con l'Erario: in tal modo la società [OSCURATO:PERSONA] srl si autofinanziava e l'apparente attivo risultante dal bilancio dissimulava l'insolvenza realizzata, appunto, con la condotta descritta dall'art. 2621 c.c.. Attraverso tale artifizio, si ostacolava la conoscenza della reale situazione e, di conseguenza, si determinava l'aggravamento dello squilibrio finanziario. Allo stesso fine si operava attraverso la sopravvalutazione della previsione di rientro delle poste creditorie, rispetto alle quali gli imputati erano consapevoli dell'assoluta improbabilità di soddisfacimento» (pag. 3 della sentenza impugnata). Va qui ricordato che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell'attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi (Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021 -dep. 17/01/2022- Rv. 282537; conformi n. 28508 del 2013 rv. 255575 - 01, n. 42272 del 2014 rv. 260394 - 01, n. 17021 del 2013 rv. 255089 - 01, n. 42811 del 2014 rv. 261759 - 01). Il motivo è anche manifestamente infondato, giacché il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod.civ., nella formulazione introdotta dal D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, non presentava differenze strutturali rispetto alla fattispecie descritta nella precedente % formulazione della norma incriminatrice, identici essendo rimasti l'interesse protetto, l'indicazione dei soggetti attivi del reato e l'esigenza del dolo specifico, precedentemente espressa con la parola «fraudolentemente» ed attualmente con le parole «intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto» (dizione più puntuale e specifica rispetto al vecchio testo). Le differenze risultavano quindi limitate alle soglie di punibilità, all'intensità della pena ed a vari elementi circostanziali del reato, per cui, essendovi continuità tra le due fattispecie, andava applicata, per i fatti pregressi, quella più favorevole al reo, previa verifica che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione (Sez. 5, sentenza n. 23449 del 19 giugno 2002, Rv. 221921; Sez. 5, sentenza n. 34622 del 08/10/2002, Rv. 222433; si veda anche Sez. U, sentenza n. 25887 del 26/03/2003, Rv. 224605). Analoghe considerazioni vanno fatte anche con riferimento alle modifiche introdotte con la riforma introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, con la quale il legislatore ha perseguito il dichiarato fine di tendere al ripristino della "trasparenza societaria", eliminando la precedente bipartizione tra contravvenzione di pericolo (art. 2621 cod. civ. nella versione precedente) e delitto di danno (art. 2622 cod. civ.) e sostituendola con la previsione di una fattispecie "generale" delittuosa (di pericolo) per le società non quotate (art. 2621 cod. civ.), e con la introduzione di una ipotesi "speciale" (sempre delittuosa), concernente le false comunicazioni sociali delle società quotate, punita più severamente (art. 2622 cod. civ.). Sono stati così rideterminati tanto la condotta punibile, quanto l'elemento psicologico che deve sostenerla; è stata poi ripristinata la procedibilità d'ufficio (salvo che per le falsità minori, realizzate in seno a «società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», che, ai sensi dell'art. 2621-bis, secondo comma, cod. civ., sono rimasti procedibili a querela). Sono state inoltre eliminate le "soglie di rilevanza" ed è stata, infine, inasprita la risposta sanzionatoria (con conseguente applicabilità di misure cautelari - coercitive ed interdittive - ed adottabilità di mezzi di ricerca della prova particolarmente penetranti, quali le intercettazioni telefoniche e ambientali). All'esito dell'intervento riformatore, la condotta, pertanto, risulta essere quella di colui (amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco o liquidatore) il quale, «nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge», espone «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero», ovvero omette «fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore». 3. Il secondo e il terzo motivo sono pedissequamente reiterativi di doglianze proposte con l'atto di appello, disattese con corrette e congrue argomentazioni dalla Corte territoriale. Essi, inoltre, sono manifestamente infondati. In primo luogo, va ricordato che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare - come nella specie- solo un aggravamento dell'evento costituito dal dissesto già in atto della società (tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 15613 del 05/12/2014 -dep. 15/04/2015- Rv. 263803). In ordine alla attribuibilità dei fatti al Mariani, la Corte territoriale ha osservato che la mancata svalutazione di immobilizzazioni immateriali, la mancata svalutazione dei crediti inesigibili e la non corretta contabilizzazione di sanzioni ed interessi relativi ai debiti verso l'Erario risalgono all'epoca nella quale questo imputato rivestiva la carica dì Presidente del consiglio di amministrazione. Poi, l'aumento di capitale del 20 novembre 2008, con il conferimento dei Petrobas da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], rivelatinfi privi di qualsivoglia valore patrimoniale in quanto scaduti e inesigibili, ha realizzato una sopravvalutazione di crediti capace di integrare il reato di formazione fittizia del capitale previsto dall'art. 2632 cod. civ. e richiamato dall'art. 223, comma 2, n. 1, If. (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 20006/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris