CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 agosto 1974
Cassazione n. 19292/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1974 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati continuati di cui agli artt. 624, 625 co. 1 e 2 e 707 c.p. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi di motivazione sotto plurimi profili - e, nella specie, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 4 c.p., alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio ex art. 163 c.p. - è manifestamente infondato in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. In primo luogo, invero, questo non tiene conto del fatto che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che la valutazione circa l'esiguità dell'offesa debba considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivati in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615). Ancora, il ricorrente non si confronta con il fatto che la graduazione della pena, salvo in ipotesi di manifesta illogicità argomentativa, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., circostanza certo ravvisabile nel caso di specie, avendo i giudici dell'appello assolto all'onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), per di più negando la concessione della sospensione condizionale della pena in corretta applicazione del principio per cui la reiterazione di tale beneficio non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e la entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne perché, fondandosi questa sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sembra ragionevole che la sospensione non sia concessa per più di due volte, essendo coerente che in caso di recidiva plurima sia inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento (ex multis Sez. 1, n. 2153 del 10/05/1993, Tonnassetti, Rv. 195657). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammen