CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 20986/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Salvatore MARCHICA, relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, ha addotto in maniera irrituale una diversa ricostruzione in fatto (negando la sussistenza delle condotte in imputazione), mediante un richiamo parziale della consulenza tecnica di parte offerta ai Giudici di merito; e quanto alla qualificazione giuridica, oltre a dedurre che sarebbero state disattese le doglianze avanzate con il gravame senza neppure indicarle, così muovendo una censura del tutto generica (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02), ha travisato la motivazione della sentenza impugnata, che non ha negato il dolo dei fatti di bancarotta in contestazione (cfr. par. II. della sentenza) anche se ha ritenuto che l'imputato intendesse frodare anche i propri soci; quanto alla negata qualificazione del fatto quale bancarotta semplice, non si è confrontato con la decisione impugnata che ha dato conto della sottrazione di parte della contabilità e delle false appostazioni in essa riscontrate e del fatto che tale agire abbia impedito al ricostruzione del patrimonio sociale, ravvisando in esso - come anticipato - il dolo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - in relazione a quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si è doluti del mancato riconoscimento dei presupposti della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, deve osservarsi che la Corte di merito correttamente ha affermato che il danno da apprezzare a tal fine è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare (cfr. Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019 - dep. 2020, Camorani, Rv. 279098 - 01), facendo espresso riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita; sotto tale profilo, come esposto dallo stesso ricorrente, il Giudice di primo grado aveva fatto riferimento alle accertate condotte distrattive poste in essere dall'imputato; e il ricorso non ha mosso puntuali censure continuando a richiamare la modesta entità del passivo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata, l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Consigliere estensore Il P