CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 34443/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso25264-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza n. 56 6 7 /20 23 de l la CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 08/09/2023; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Conatto di citazione notificato il 16.7.2008 la società [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Viterbo, invocando l’accertamento della sua esclusiva proprietà di alcuni immobili e la condanna dei convenuti al rilascio degli stessi. L’attrice allegava, in particolare, che i beni oggetto della domanda erano stati illecitamente ceduti a terzi dal [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva quest’ultimo, contestando la domanda ed eccependo che gli immobili oggetto della domanda di rivendicazione erano stati venduti a [OSCURATO:PERSONA] dalla società attrice, della quale egli era legale rappresentante all’epoca dell’alienazione, con atto per notar Carretta in data 29.1.2005, e che l’acquirente aveva poi a sua volta ceduto i cespiti predetti a [OSCURATO:PERSONA] con atto a rogito del notar Cesarini in data 24.1.2007. Sosteneva quindi di aver legittimamente agito nella qualità di legale rappresentante della società attrice e contestava la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda spiegata dalla parte attrice.Con sentenza n. 398/2017 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando i convenuti al rilascio dei beni rivendicati dalla società attrice. Con la sentenza impugnata, n. 5667/2023, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. ed il suo socio unico, Confederazione N azionale delle A ssociazioni per la C oscienza di Krishna. Le altre parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. A seguito di proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. la parte ricorrente, con istanza del 16.4.2024 corredata da procura speciale in pari data, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo l e parti costituite hannodepositato memoria. La parte ricorrente, in particolare, con la sua memoria ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611/2024 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv. 670667) non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distintad el giudizio di cassazione , con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. Prima di esaminare i motivi del ricorso, va dato atto, come già accennato,che la parte ricorrente, con la sua memoria, ha rinunciato al ricorso. In difetto di accettazione della rinuncia, la Corte ritiene diregolare le spese del presente giudizio di legittimità (v. art. 391 secondo e ultimo comma cpc), che, liquidate come da dispositivo, sono a carico del rinunciante. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] dec