CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34829/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso -con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla carenza di capacità di intendere e di volere al momento della consumazione dei fatti- è inammissibile perché pedissequamente reiterativo di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 6 e 7 ove vengono richiamate le conclusioni della perizia disposta nel corso del procedimento; considerato che il secondo motivo di ricorso -con cui si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica in termini di rapina aggravata- è inammissibile perché si risolve nella prospettazione di una valutazione dei fatti antagonista a quella dei giudici di merito che, che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata, ove la Corte ha specificato le modalità dell'azione minacciosa posta in essere con l'uso del coltello); considerato che il terzo motivo di ricorso -con cui si contesta violazione di legge e difetto di motivazione- è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto in contrasto con l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 292,4